Procedimento di modifica delle condizioni di un prestito obbligazionario e determinazione del momento di efficacia della modifica

Triveneto · H.K.7 · 9-2010

Altre forme di partecipazione - Obbligazioni

Massima

Le modifiche alle condizioni di un prestito obbligazionario devono necessariamente essere approvate sia dalla società, tramite l’organo legalmente o statutariamente competente, sia dall’assemblea degli obbligazionisti, senza che assuma alcun rilievo l’ordine di adozione delle due deliberazioni.

Le modifiche saranno efficaci solo dopo che sarà stata iscritta nel registro imprese la delibera della società ex art. 2436 c.c. (richiamato dall’art. 2410, comma 2, c.c.) e sia stata adottata la conforme delibera dell’assemblea degli obbligazionisti, ancorché non iscritta.

Tale ultima delibera, infatti, pur essendo soggetta a iscrizione nel registro imprese, acquista efficacia immediata, non potendosi ad essa applicare il disposto dell’art. 2436 c.c. per assenza di richiamo.

Norme collegate

Art. 2415Art. 2410Art. 2436

Massime collegate (2)