Pubblicazione su sito internet dei progetti di fusione e scissione - elementi attuativi della fattispecie normativa

Campania · 24 · 9-2016

Fusione e scissione - In generale

Massima

Il dettato normativo dell’art. 2501-ter c.c., in materia di pubblicità del progetto di fusione sul sito internet della società, applicabile in materia di scissione per via del richiamo dell’art. 2506-bis c.c., può essere attuato assicurando nelle modalità operative i seguenti elementi:

indicazione da parte della società, tra i dati identificativi pubblicati al Registro delle Imprese, anche dell’indirizzo del proprio sito internet di natura istituzionale attraverso cui i terzi possono avere conoscenza della pubblicazione del progetto di fusione, al fine di garantire la riferibilità del sito alla società; sicurezza del sito attraverso protocolli crittografici sicuri secondo le tecnologie disponibili al tempo della pubblicazione del progetto; autenticità dei documenti costituenti il progetto assicurata attraverso la sottoscrizione degli stessi con una firma digitale (o firma elettronica qualificata, o firma elettronica avanzata) attraverso un certificato riferibile alla società secondo quanto disposto dall’art. 28 del Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005); certezza della data di pubblicazione assicurata dal rilascio di copie autentiche della pagina web dalle quali risulti il progetto pubblicato

La reperibilità del progetto al termine del periodo di pubblicazione, decorso il quale lo stesso può anche essere rimosso dal sito, potrà essere assicurata dall’allegazione del progetto alla delibera di fusione o scissione.

Motivazione

Il nuovo testo dell’art. 2501-ter c.c., dettato in materia di fusione ed applicabile, per via del rinvio operato all’art. 2506-bis, anche alla scissione, prevede che in alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Già i primi commenti hanno ritenuto non del tutto rispondente tale modifica normativa, risultante dal D.lgs. 22 giugno 2012 n. 123, alle prescrizioni della Direttiva 2009/109/CE. In particolare non si è data probabilmente piena attuazione alla previsione, contenuta nel testo europeo, relativa al link del sito web. Recita la direttiva: «Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale (per l’Italia il Registro delle Imprese), è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alla società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione».

Se il Registro delle Imprese contenesse un link al sito, il problema sarebbe evidentemente risolto in radice. La norma d’attuazione non ne fa cenno, ed un ripensamento sul punto è decisamente auspicabile. Tuttavia si può sostenere che la previsione in esame abbia una applicazione diretta, come pacificamente si ammette per le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, ancorché contenute in Direttive e non in Regolamenti. Va appena osservato che in tal caso, per consolidata giurisprudenza (v. per tutte Corte di Giustizia CE, 12 luglio 1990, n. 188- C-188/89) «le previsioni sono invocabili dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che sono soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti dei singoli». La possibilità di pubblicazione del sito Internet è peraltro prevista, ancorché facoltativamente, a livello di prassi amministrativa (Circ. 18 gennaio 2011, n. 3649/C del Ministero dello sviluppo economico). L’amministratore della società avrà, tuttavia, l’onere di pubblicare l’indicazione del sito internet della società nel Registro delle Imprese, perché possa scegliersi di dare avvio al procedimento di fusione o scissione mediante pubblicazione del progetto su detto sito in luogo che nel Registro delle Imprese.

In ordine alla sicurezza del sito prescritta dalla normativa, si ritiene che la stessa consista nel far sì che a) il sito raggiunto sia davvero quello desiderato dall’utente, e b) il contenuto del sito non sia stato alterato da soggetti non autorizzati.

Per quanto concerne il primo obiettivo, non paiono sussistere alternative di rilievo all’adozione della tecnologia abitualmente impiegata a tal fine, la cosiddetta TLS/SSL, o a quelli che saranno i futuri standard tecnologici di fatto, non essendo ipotizzabile, nel breve e nel medio periodo, una definizione legislativa degli stessi.

Per quanto concerne il secondo obiettivo, gli approcci possibili sono più d’uno, ma il ricorso alla firma digitale (ovvero alle altre tipologie di firme elettroniche attualmente riconosciute dall’ordinamento quali rispondenti al requisito della forma scritta) appare senz’altro la via preferibile. Si tratta infatti di una tecnologia già utilizzata per la pubblicità delle vicende societarie e quindi ampiamente disponibile presso gli operatori del settore senza costi di rilievo. È assai agevole presentare sul sito, a fianco della documentazione “in chiaro” (file con estensione normalmente *.pdf), la possibilità di scaricare una versione firmata digitalmente (file con estensione normalmente *.pdf.p7m) con un certificato riferibile alla società. Chi vorrà, potrà quindi verificare (attraverso l’utilizzo di software quali SecurSign o tramite il link http://vol.ca.notariato.it, o anche https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php) che il testo proviene effettivamente dalla società e non è stato alterato da terzi. Con ciò si sarà anche data simultaneamente soluzione al problema della “autenticità” del testo, nell’accezione cui più sopra si è fatto riferimento.

Il requisito della certezza della data di pubblicazione è richiesto dalla normativa di applicazione, ma non è espressamente richiesto dalla Direttiva, che fa anzi divieto di imporre requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti. La prova dell’avvenuta pubblicazione potrebbe essere data, in ossequio alle disposizioni della normativa nazionale, attraverso copie autentiche notarili della pagina web, secondo una tecnica ad altri fini ben consolidata, che garantirebbe la data certa e la prova del contenuto della pubblicazione. Al fine di documentare, per quanto possibile, la continuità della pubblicazione, si potrebbero rilasciare due copie autentiche, con riferimento all’inizio ed alla fine del periodo di pubblicazione obbligatoria. A tale adempimento potrebbe inoltre aggiungersi il rilascio, da parte del legale rappresentante di ciascuna delle società partecipanti all’operazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta e regolare effettuazione della pubblicità.

Sotto questo profilo, va osservato innanzi tutto che, seppure la Direttiva non richieda la certezza della data di pubblicazione del progetto, tale circostanza, nel nostro ordinamento, assume un’importanza fondamentale, poiché, ai sensi dell’art. 2503 c.c., è con riguardo a tale data che si possono identificare i creditori legittimati a fare opposizione alla fusione o scissione. Il coinvolgimento dell’interesse di soggetti terzi rispetto alla società ed alla compagine sociale, quali sono i creditori sociali, rende indispensabile, nell’interesse della stessa società, acquisire la certezza della data di pubblicazione, al fine di “selezionare” i creditori aventi diritto a fare opposizione, tali essendo solo quelli che vantano ragioni antecedenti alla data di pubblicazione. Si ritiene, pertanto, che l’acquisizione di una copia conforme della pagina web su cui è stato pubblicato il progetto costituisca un vero e proprio onere per la società.

Con riguardo poi al profilo della permanenza della pubblicazione del progetto sul sito internet tra la data di pubblicazione e la data della delibera di approvazione, va osservato che seppure è logico pensare e pretendere che il progetto, una volta pubblicato, resti pubblicato ed immodificato sul sito della società, non sussiste, ad oggi, uno strumento tale da garantire la prova certa di tale circostanza, dovendosi presumere detta permanenza nella sua stesura iniziale, non modificata. Il rilascio della dichiarazione sostitutiva in tal senso da parte del legale rappresentante non sarebbe tale da fornire la certezza della permanenza, immodificata, della pubblicazione. Peraltro, non si ritiene effettivamente indispensabile tale garanzia, poiché, in proposito, gli unici interessi che vengono in rilievo sono quelli dei soci alla compiuta conoscenza ed informazione a proposito della operazione e non (o almeno non ancora) quelli dei terzi creditori. Ciò è dimostrato dal fatto che la legge consente ai soci medesimi di rinunziare al termine con consenso unanime. Inoltre, l’art. 2501 septies, comma 2, c.c. prevede che il socio possa pretendere che i documenti depositati presso la sede (tra i quali il progetto) gli vengano spediti telematicamente in copia. Il socio, pertanto, può soddisfare il suo interesse ad una compiuta informazione e a non vedere modificato il progetto pubblicato, dal momento in cui viene pubblicato a quello in cui viene sottoposto alla approvazione assembleare, o accedendo al sito web, scaricando il progetto e collazionandolo con quello di cui alla copia pubblicata sulla pagina web, o anche confrontandolo con quello di cui ha richiesto la spedizione. A tal uopo, potrebbe ricorrersi al deposito parallelo della copia conforme della pagina web contenente la pubblicazione iniziale del progetto presso uno studio notarile, di cui si dia indicazione nella pubblicazione medesima, al fine di rendere possibile ai soci la presa visione durante il periodo che precede l’assemblea convocata per l’approvazione. In tal modo la garanzia della permanenza della pubblicazione immodificata del progetto sarebbe di fatto realizzata.

Quanto, infine, alla esigenza ulteriore di garantire ai terzi creditori legittimati all’opposizione ex art. 2503 c.c. la consultazione successiva del progetto di fusione/scissione, va considerato che, poiché il medesimo, se pubblicato sul sito web della società potrebbe essere legittimamente rimosso dal sito al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria (non sussistendo allo stato alcuna regola che imponga la permanenza a tempo indeterminato dei progetti pubblicati sui siti internet delle singole società), si renderà quantomeno opportuna, anche se non obbligatoria per legge, l’allegazione del progetto al verbale dell’assemblea che lo approva. In tal modo, invero, il successivo deposito e la successiva iscrizione del verbale, con il relativo allegato, nel Registro delle Imprese forniranno al terzo creditore la garanzia della sicura reperibilità del progetto presso il pubblico registro senza alcun limite di tempo.

Norme collegate

Art. 2501-septiesArt. 2506-bisArt. 1 D.Lgs. 2012 n. 123Art. 2501-ter