Quorum assembleari e socio receduto

Triveneto · H.H.11 · 9-2016

Assemblea e decisioni dei soci - Quorum

Massima

Poiché i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili (vedi orientamento H.H.9), lo sono anche il diritto di partecipazione alle assemblee e di voto. Tuttavia le azioni del socio recedente sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea, in analogia a quanto prescritto dall’art. 2357-ter, comma 2, c.c. per il caso di azioni proprie.

Motivazione

Affermato nell’orientamento H.H.9 che anche nelle società azionarie il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui è stato comunicato alla stessa, con conseguente sospensione dei diritti amministrativi ed economici da tale data, l’orientamento in commento affronta la questione di come si calcolano i quorum costitutivi e deliberativi nelle eventuali assemblee celebrate nel periodo in cui le azioni sono depositate presso la società in attesa di liquidazione.

La soluzione non appare immediata poiché la sorte delle azioni depositate presso la società potrebbe essere la più varia: i diritti di voto in esse incorporati potrebbero sopravvivere, come accade nel caso in cui la liquidazione del socio recedente avvenga mediante la vendita delle sue azioni ad altri soci o a terzi, ovvero potrebbero essere definitivamente annullati o proporzionalmente accresciuti agli altri soci, come accade nel caso di rimborso delle azioni con mezzi propri della società.

Ad un primo approccio potrebbe dunque apparire ragionevole ritenere che fintanto che le azioni siano depositate presso la società in attesa di liquidazione e il diritto di voto non possa essere esercitato (a causa dell’efficacia immediata del recesso) debba trovare applicazione la disciplina prevista per l’ipotesi apparentemente analoga dall’art. 2368, comma 3, c.c. (le azioni con voto sospeso dovrebbero dunque essere computate nel quorum costituivo ma non in quello deliberativo).

La soluzione prospetta non sembra però cogliere appieno la reale natura del procedimento di liquidazione del socio receduto.

Da un punto di vista dogmatico, infatti, una volta esercitato il recesso è la società che assume in nome proprio l’obbligo di liquidare le azioni del socio receduto, ciò anche nell’ipotesi in cui la liquidazione avvenga attraverso la vendita ad altri soci o a terzi dei titoli.

Nel caso di liquidazione mediante vendita delle azioni, la società non colloca le azioni in nome e per conto del socio receduto, ma le vende a proprio nome, come se le avesse acquistate per effetto del recesso, tant’è che qualora riesca ad ottenere dal mercato un prezzo maggiore rispetto al valore di liquidazione per il quale le ha offerte, ha diritto di trattenere per sé la differenza non corrisposta al socio receduto.

Tale fenomeno risulta assai più evidente quando il rimborso avviene con mezzi propri della società, poiché in tal caso si verifica una vera e propria fattispecie di acquisto di azioni proprie.

Stante quanto sopra è apparso assai più coerente con il sistema ritenere che alle azioni del socio receduto depositate presso la sede sociale in attesa di liquidazione si applichi la disciplina sul voto prevista per le azioni proprie dall’art. 2357 ter, comma 2, c.c.; anche perché da un punto di vista dogmatico, essendo il recesso immediatamente efficace, tali azioni non appartengono più al socio receduto ma sono “restituite” alla società quale corrispettivo dell’obbligo di rimborso.

Conseguentemente le azioni già appartenenti al socio receduto saranno computate sia nei quorum costituivi che in quelli deliberativi per tutto il periodo in cui resteranno depositate presso la società in attesa di liquidazione.

Tale soluzione appare coerente anche con la circostanza che nella fattispecie della liquidazione del socio receduto ricorrono gli interessi tutelati dalla disposizione contenuta nell’art. 2357-ter, comma 2, c.c. e non quelli considerati dall’art. 2368, comma 3, c.c.

La prima norma, infatti, è volta a tutelare gli equilibri sociali all’esito del rimborso di uno o più soci, mentre la seconda è una disposizione sanzionatoria volta a penalizzare il socio moroso o portatore di interessi confliggenti con quelli della società.

È per tale motivo che ritenere che le azioni del socio receduto depositate presso la società in attesa di liquidazione non debbano essere computate nei quorum deliberativi ex art. 2368, comma 3, c.c. potrebbe portare a delle ingiustizie sostanziali, in quanto con tale modalità di calcolo si potrebbero alterare gli equilibri sociali, determinando artificiosamente nuovi soci di maggioranza.

La soluzione prospetta nell’orientamento appare dunque la più idonea a tutelare i reali interessi in gioco, in coerenza con le scelte fatte dal legislatore per fattispecie analoghe e nel rispetto della reale natura giuridica del fenomeno del rimborso delle azioni del socio receduto.

Norme collegate

Art. 2357-terArt. 2437

Massime collegate (3)