Quorum deliberativi per la nomina dell’organo di liquidazione nella spa

Triveneto · J.A.21 · 9-2011

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

Nella SPA è legittima la clausola statutaria che preveda per la nomina dei liquidatori quorum deliberativi superiori a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 4, c.c., anche con maggioranze più elevate per la seconda convocazione o le ulteriori.

Motivazione

L’orientamento affronta la questione se sia possibile o meno per le società azionarie prevedere statutariamente per la nomina dei liquidatori, anche in assemblea di seconda o ulteriore convocazione, una maggioranza superiore a quella determinabile ai sensi degli artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 4, c.c. per le delibere dell’assemblea ordinaria.

Il dubbio è generato dall’apparente mancanza di coordinamento tra gli artt. 2368, comma 1 (nella parte in cui consente allo statuto di elevare esclusivamente il quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria di prima convocazione e non anche quello costitutivo), 2369, comma 4 (il quale non consente di elevare il quorum costitutivo legale dell’assemblea ordinaria di seconda o ulteriore convocazione avente ad oggetto la nomina delle cariche sociali) e 2487, comma 1, c.c. (nella parte in cui dispone che per la nomina dei liquidatori si delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto).

La tesi di chi ritiene che non sia possibile richiedere quorum più elevati rispetto a quelli consentiti dagli artt. 2368, comma 1, e 2369, comma 1, c.c. per la nomina dei liquidatori, fa leva esclusivamente sul dettato normativo delle suddette disposizioni, senza aggiungere giustificazioni funzionali.

La tesi positiva trae la sua conclusione da una serie più articolata di argomentazioni:

In primo luogo, il carattere speciale dell’art. 2487 c.c. che, in relazione alla vicenda estintiva, valorizza l’autonomia statutaria ammettendo anche designazioni extra sociali dell’organo liquidativo, deve prevalere sul carattere generale degli artt. 2368 e 2369 c.c.

È poi da considerare che la disposizione dell’art. 2369, comma 4, c.c è volta, con tutta evidenza, ad evitare una paralisi deliberativa capace di determinare lo scioglimento della società (ex art. 2484, comma 1, n. 3), esigenza che evidentemente non ricorre quando la causa di scioglimento si è già verificata.

Inoltre, l’art. 2369, comma 4, c.c. appare riferito solo all’assemblea ordinaria, intesa come unica assemblea necessaria volta ad adottare le decisioni “ordinarie” funzionali alla prosecuzione dell’attività sociale: approvazione del bilancio e nomina degli amministratori e sindaci, e dunque non appare riferibile alle decisioni “straordinarie” quali la nomina dei liquidatori.

Infine, la circostanza che ove l’assemblea non riesca a provvedere alla nomina dei liquidatori, la legge comunque preveda il rimedio dell’intervento del giudice di cui all’art. 2487, comma 2, c.c., rende risolvibile l’eventuale paralisi deliberativa generata da maggioranze particolarmente elevate.

Per quanto esposto appare preferibile ritenere che sia consentito nelle spa prevedere statutariamente, anche in seconda o ulteriore convocazione, maggioranze più elevate rispetto a quelle consentite dagli artt. 2368 e 2369 c.c., anche perché l’interesse dei soci a darsi una regola che imponga una maggior condivisione nella nomina dei liquidatori appare meritevole di particolare tutela, posto che i poteri dei liquidatori, a differenza di quelli degli amministratori, non sono predeterminati ma vengono decisi dai soci proprio in sede di loro nomina.

Norme collegate

Art. 2487Art. 2487-bisArt. 2368Art. 2369Art. 2484

Massime collegate (5)