Quota di società a responsabilità limitata – naturale divisibilità – divisione automatica – non è ammissibile

Campania · 47 · 6-2025

Azioni e quote - Trasferimento

Massima

Nell’ipotesi ordinaria di divisibilità della quota sociale, e in assenza quindi di norme statutarie che la vietino o che addirittura vietino la trasferibilità della stessa, l’attribuzione al singolo coerede di una singola quota in proprietà esclusiva passa necessariamente e alternativamente attraverso:

– una specifica disposizione mortis causa che preveda la divisione della quota; – un apposito atto di divisione,

In entrambe le ipotesi seguirà un’adeguata pubblicità nel Registro delle Imprese.

Il singolo erede, nel rispetto delle norme sulla comunione ereditaria, potrà disporre della porzione della quota indivisa.

Motivazione

Intuitivamente vien da pensare che la naturale divisibilità delle quote di società a responsabilità limitata, abbia come conseguenza l’immediata divisione delle quote in singole quote di titolarità esclusiva dei singoli eredi in proporzione ai diritti ereditari. È facile credere perciò che la divisione si realizzi in automatico. Questa apparente ovvia conclusione lascia una sensazione di insoddisfazione sol che si pensi alla stessa vicenda che abbia però ad oggetto un bene di più immediata materialità ed altrettanto naturale divisibilità. I tre acquirenti di una partita di grano potranno dire di avere la loro quota da vendere al mercato della rispettiva zona di competenza solo quando, dopo un accordo sulle modalità di acquisizione del possesso individuale opportunamente reso visibile, ciascuno avrà la sua parte pesata e confezionata, distaccata e distinta dalla parte degli altri con assoluta evidenza per i terzi.

All’indomani della riforma del diritto societario dalla normativa in materia di s.r.l. sparisce il richiamo espresso alla divisibilità della quota, presente invece nel vecchio art. 2482 c.c., il quale prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità delle quote in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Le norme della riforma disciplinano invece unicamente i rapporti tra i comproprietari della quota e la società con l’art. 2468, comma 5, c.c., che impone, nel caso di comproprietà di una partecipazione, l’esercizio dei diritti dei comproprietari a mezzo di un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. Il mancato espresso riferimento alla divisibilità naturale della partecipazione ha indotto i primi commentatori della riforma a soffermarsi sul permanere del principio nell’ordinamento, sia pure soltanto per confermarne la sopravvivenza. La dottrina non ha infatti dubitato del principio, anche in omaggio alla logica propria della realtà economica per la quale è indubitabile la cessione parziale della partecipazione (Maltoni, La partecipazione sociale, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2004 ,175). Il richiamato 5° comma dell’art. 2468 c.c. non è riferibile alla sola ipotesi in cui lo statuto sociale vieta la divisione o il trasferimento della quota, ma è norma generale riferibile al principio non più espresso, ma assolutamente esistente, della divisibilità della quota di società a responsabilità limitata.

La divisibilità naturale della partecipazione sociale, tuttavia, non autorizza l’equazione divisibilità – divisione automatica (Tassinari, La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni, in Riv. not., 2004, 1405 ss.; Revigliono, Sub art. 2468, in Il nuovo diritto societario a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 1816; Margiotta, La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l., in Società, 2006, 425 ss). Il Tribunale di Roma con una pronuncia del 2001 (Sentenza 2 maggio 2001, in Società, 2002, 609, con commento di Civerra e in Riv. not., 2003, 206) ha ritenuto che gli eredi del socio di una società a responsabilità limitata deceduto ab intestato acquistano la proprietà indivisa della quota relitta e devono procedere necessariamente all’iscrizione dell’acquisto in comune, conseguentemente l’atto di divisione avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sulla quota di s.r.l. è soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2470 c.c.-. Nel caso sottoposto al suo esame il Tribunale ha ordinato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. all’organo amministrativo della società a responsabilità limitata di iscrivere nel libro soci della società l’intervenuto acquisto, per successione, della quota indivisa pari al 50% del capitale sociale, già detenuta dal dante causa, in capo ai suoi aventi causa, nonché di annotare, a margine delle iscrizioni effettuate nel libro soci, l’illegittimità dell’acquisto da parte di ciascuno degli eredi di altrettante quote in proprietà esclusiva.

Sul piano pratico è percepibile la necessità del passaggio negoziale della divisione nel caso in cui tra più eredi uno voglia vendere la propria parte ed altri desiderino permanere in società, nel caso in cui il patrimonio comune sia rappresentato unicamente dalla partecipazione sociale comune ed ogni comunista voglia acquisire indipendenza rispetto agli altri, nel caso in cui procedendosi alla divisione di un più ampio patrimonio ereditario si voglia sfruttare la naturale divisibilità della quota di partecipazione in s.r.l. per organizzare più agevolmente quote di fatto corrispondenti alle quote di diritto. L’ineludibilità del negozio divisorio ha di recente trovato nuova conferma in giurisprudenza con l’ampia disamina del tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa, 11.7.2020). I giudici Milanesi, partendo dal principio incontestabile che gli eredi acquisiscono la titolarità della quota pro indiviso, asseriscono il conseguente principio che le quote di S.R.L. “non ipso iure dividuntur” e che pertanto la titolarità individuale della porzione della quota caduta in successione deve necessariamente passare attraverso un negozio divisorio, la cui opponibilità alla società ed ai terzi dipende dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese (la sentenza è commentata in senso favorevole da A. Barraco in Giurisprudenza Italiana N. 2/2021 p. 363 e ss. cui si rinvia per i richiami dottrinali di eguale segno). Va evidenziato che anche negli scritti dell’Ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato è dato quale presupposto il negozio divisorio della quota di S.R.L., ora per enunciarne la possibilità in relazione all’applicabilità alla comunione tra coeredi di quota sociale delle norme in materia di comproprietà (Boggiali D. – Ruotolo A, Quesito di impresa n.82-2012/I), ora per trattarlo sotto il profilo fiscale riconoscendone implicitamente la necessità, soprattutto quando si esamina, risolvendo in un solo colpo le problematiche civilistiche e quelle fiscali, il ricorso a strumenti alternativi alla divisione che consentano l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle quote già frazionate in capo ai singoli eredi (Raponi F., Regime Fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?, Studio n. 94-2022/T). Le opzioni giuridiche proposte sono l’esclusione dalla comunione di quota a seguito di una clausola di gradimento o di una clausola di liquidazione e la rinuncia al diritto di comproprietà della quota, analizzate in funzione delle ricadute fiscali. Sono anche esaminate, sempre sotto il profilo fiscale, figure negoziali diverse dalla divisione, ma con efficacia divisoria: la cessione a titolo oneroso di frazione di quota, la donazione di frazione di quota, la permuta di frazione di quota, il recesso parziale di quota, la rinuncia abdicativa alla frazione di quota, la scissione con effetto divisorio della comunione di quota; tutte ipotesi che dal punto di vista civilistico devono però comunque esaurirsi all’interno della comunione. Al di là dell’interesse specifico di quanto emerso dallo studio di ognuna delle figure trattate, non può farsi a meno di affermare che ciascuna di esse presuppone circostanze di fatto peculiari e che la divisione è invece lo strumento, forse banale, attraverso il quale si raggiunge lo scopo immediato di svincolare le singole quote spettanti ai singoli eredi, consentendo loro la libertà di gestire in autonomia i propri interessi con i modi, ma soprattutto con i tempi adeguati. Sotto il profilo fiscale lo studio mira a dimostrare l’applicabilità alla divisione di quota di s.r.l. dell’imposta in misura fissa, al pari di tutti gli atti dispositivi di quota. Il ragionamento seguito è assolutamente convincente, ma va segnalata la recentissima sentenza di Cassazione n. 2630 del 29.1.2024, con la quale i giudici della suprema Corte hanno affermato il principio secondo il quale l’atto di divisione con oggetto azioni, quote sociali o titoli similari sconta l’imposta di registro con l’aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986), principio già contenuto nella precedente pronuncia n. 14398 del 15.6.2010 (Fisco oggi, Rivista on line dell’Agenzia delle Entrate del 9.4.2024).

Norme collegate

Art. 2468

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