Quota pignorata di società a responsabilità limitata - esercizio del diritto di voto - soggetti legittimati

Campania · 33 · 5-2019

Assemblea e decisioni dei soci - Votazione

Massima

Nelle società a responsabilità limitata, in caso di pignoramento della quota di un socio, l’esercizio del diritto di voto spetta al socio stesso fino a quando non sia stata notificata alla società, ai sensi dell’art. 2471 c.c., la nomina del custode; dal momento della notifica della nomina, la legittimazione al voto spetterà al custode.

Motivazione

Nelle s.r.l. la disciplina circa la legittimazione al voto in caso di pignoramento della quota sociale può essere ricostruita ricorrendo all’interpretazione analogica. L’art. 2471 c.c., invero, disciplina l’espropriazione della partecipazione sociale, ma non regolamenta l’esercizio del voto a seguito del pignoramento; l’art. 2471bis c.c., inoltre, ammette che la quota possa essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, rinviando, per la regolamentazione dei diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla quota, alla normativa di cui all’art. 2352 c.c.

Tale ultima norma, peraltro, dettata per le S.p.a., disciplina l’usufrutto, il pegno ed il sequestro delle azioni, ma non il pignoramento. È tuttavia opinione comune in dottrina (per tutti v. GASPERINI, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino, 2007) che per la disciplina dell’esercizio dei diritti amministrativi in caso di quota pignorata debba essere applicata analogicamente la normativa in materia di sequestro, data la comune funzione “conservativa” dei due istituti e la loro matrice giudiziale: in entrambi i casi, pertanto, la legittimazione al voto spetterà al custode nominato. Questa soluzione è avvalorata sia dal fatto che l’art.678 c.p.c., in relazione alle modalità esecutive del sequestro, fa rinvio alla disciplina del pignoramento, sia dalla espressa possibilità di conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c.

Se quindi, in caso di nomina del custode, non sembrano sussistere dubbi interpretativi circa l’identificazione del legittimato a votare, discorso diverso si pone nell’ipotesi in cui il pignoramento si stato avviato ma non sia ancora intervenuta la nomina del custode. Sussiste un orientamento minoritario, espresso in isolate pronunce di merito (cfr. Tribunale di Roma 27 aprile 2011), secondo cui in tale evenienza il diritto di voto spetterebbe al creditore procedente, quantomeno in via concorrente con il debitore esecutato. Questa interpretazione troverebbe fondamento sia nelle analogie strutturali esistenti tra le figure del pegno e del pignoramento, sia nella comune esigenza di evitare che il debitore possa far uso del proprio diritto di voto a danno della posizione del creditore. Lo scopo di proteggere tanto gli interessi del creditore pignoratizio quanto quelli del creditore procedente giustificherebbe quindi una lettura che attribuisca a quest’ultimo, almeno in via concorrente con il socio debitore, la legittimazione al voto in assemblea, costituendo tale soluzione un rimedio preventivo e più forte della generica tutela risarcitoria spettante al creditore danneggiato dal voto espresso in suo danno dal debitore (si pensi ad una delibera modificativa dell’oggetto sociale che sia strumentale ad un investimento sconveniente per la società e, conseguentemente, per l’integrità del patrimonio e della relativa garanzia generica ex art.2740 c.c.).

Il predetto orientamento, per quanto apprezzabile, non sembra poter essere condiviso, alla luce della norma contenuta nell’art. 559 c.p.c., che, nel disciplinare la custodia dei beni pignorati, dispone che «col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore». La norma sembra non lasciar spazio a diverse interpretazioni. La finalità conservativa del pignoramento impone che, sin da subito, esista un custode dei beni, che, in mancanza di nomina specifica su richiesta di parte creditrice, sarà il debitore medesimo. L’orientamento prevalente e preferibile (in tal senso cfr. due pronunce del Tribunale di Milano, 14 e 24 febbraio 2012), infatti, alla luce di questo dato testuale, propende per l’attribuzione del diritto di voto al socio la cui quota sia stata pignorata fino a quando non sia stato nominato un diverso custode.

Accolta tale interpretazione, si pone il problema di identificare il momento preciso in cui la legittimazione passerà dal socio pignorato al custode. Si ritiene di poter identificare questo momento nell’avvenuta notifica della nomina del custode alla società ai sensi del primo comma dell’art.2471 c.c., e non necessariamente nel momento, di regola successivo, dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Orbene, è chiaro che, se la nomina risulti opponibile a terzi per effetto della pubblicità camerale, non vi saranno dubbi sull’identificazione del legittimato al voto; ma qualora la pubblicità non esista ancora per effetto della mancata iscrizione al registro imprese della nomina, non potrà che valere, quale regola spartiacque, la notifica alla società, presso la sede sociale, della nomina del custode. L’esercizio del diritto di voto, infatti, riguarda esclusivamente le dinamiche endosocietarie e non coinvolge direttamente interessi di terzi estranei alla società, ragion per cui deve ritenersi determinante, ai soli fini del corretto espletamento dell’attività assembleare, l’avvenuta notifica, con mezzi idonei, della nomina del custode alla società, costituendo, nella fattispecie, la pubblicità camerale un presupposto “rafforzativo”, e non già esclusivo, della legittimazione al voto.

A tal uopo assumerà un ruolo determinante il presidente dell’assemblea, chiamato a verificare l’identità e la legittimazione al voto dei presenti, e che dovrà assumere la responsabilità di accertare se il pignoramento della quota sia sfociato nella nomina di un custode, il cui nominativo sia stato notificato alla società. Pare evidente che una tale notizia dovrà essere chiesta all’organo amministrativo, che tendenzialmente, in qualità di amministratore unico, coinciderà nella stessa persona del presidente.

In caso di decisioni che debbano essere adottate in forma pubblica, il notaio verbalizzante che dovesse riscontrare, dalla pubblicità camerale, la presenza di un pignoramento di quota, sarà certamente tenuto, a fini prudenziali, a responsabilizzare il presidente dell’assemblea circa la verifica della esatta legittimazione al voto, facendo presente al medesimo i rischi di annullabilità della delibera che dovesse essere adottata con la partecipazione di chi non è legittimato al voto, quale può essere il socio la cui quota sia stata pignorata ed in presenza di un diverso custode nominato.

Norme collegate

Art. 2471-bisArt. 2471Art. 2352

Massime collegate (2)