Rappresentanza in assemblea conferita limitatamente ad una determinata percentuale della partecipazione del delegante

Triveneto · I.B.13 · 9-2005

Assemblea e decisioni dei soci - Rappresentanza in assemblea

Massima

Il socio non può legittimamente conferire delega ad altro soggetto ex art. 2479 bis comma 2 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea, per una determinata percentuale della propria partecipazione, conservando il diritto di intervento e di voto per la restante parte della partecipazione. Nella s.r.l. il diritto di intervento ed il diritto di voto così come tutti gli altri diritti non ineriscono alla partecipazione ma spettano “al socio in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta”, partecipazione che va quindi, necessariamente, considerata in maniera unitaria (art. 2468 comma 2 c.c.); di ciò si trae conferma anche dalla disciplina dettata dall’art. 2468 ultimo comma per il caso di comproprietà della partecipazione; si tratta pertanto, nella s.r.l., di diritti ad “inerenza soggettiva” e non ad “inerenza oggettiva”.

Norme collegate

Art. 2479-bis

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