Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)
Roma · 2 · 7-2013
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata non solo quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio (diritto agli utili, alla quota di liquidazione, al diritto di opzione, allo stesso recesso), ma anche ai c.d. diritti amministrativi (diritto di intervento all’assemblea, di voto, di convocazione dell’assemblea e di impugnazione delle delibere, di denuncia al collegio sindacale e al tribunale, di consultazione del progetto di bilancio e dei libri sociali, di disposizione delle proprie azioni e di assegnazione delle azioni in caso di aumento gratuito): non comprende tuttavia le ipotesi di modifica della situazione “di fatto” del socio a seguito di delibere legittimamente adottate, anche quando esse incidano sul rilievo della sua partecipazione nella compagine sociale (ad es., in caso di aumento a pagamento del capitale che il socio non possa o non voglia sottoscrivere).
Motivazione
La fattispecie in esame è forse la più emblematica, e non a caso la più controversa, della nuova disciplina del recesso: nell’ambito delle diverse ipotesi introdotte, infatti, proprio quella in esame rappresenta la cartina di tornasole del “gioco a somma zero” (tra le opposte esigenze del socio e della società) al quale è possibile, con una certa semplificazione, ridurre l’intera regolamentazione normativa del procedimento di uscita dal socio.
Qui, di fronte a una disposizione così vaga, è indubbio il rischio che tale equilibrio sia vanificato da una lettura troppo estensiva della norma, pregiudizievole per la società e i terzi. Il nodo centrale appare pertanto quello della corretta definizione dei “diritti di partecipazione”: sono essi esclusivamente diritti “patrimoniali”, come potrebbe forse intendersi dalla letterale opposizione con il diritto “di voto” (che verrebbe pertanto ad essere l’unica categoria qui rilevante tra i numerosi diritti spettanti al socio in relazione all’attività sociale); ovvero dobbiamo in essi ricomprendere, in modo più generale, anche i c.d. “diritti amministrativi”.
Il timore di un’estensione eccessiva delle fattispecie di recesso, in ipotesi allargabile addirittura alle modificazioni “di fatto” della posizione del socio, ha condotto taluni a suggerire un’interpretazione indebitamente restrittiva: in pratica limitando i diritti “di partecipazione” ai soli diritti “patrimoniali”, e derivando dall’esplicita menzione dei soli diritti di “voto” che non possa attribuirsi all’azionista il diritto di recesso in presenza di delibere che modifichino diritti amministrativi diversi da quest’ultimo.
Ora, pur condividendo la necessità di porre un limite all’estensione della norma, tale almeno da consentire di confinare la rilevanza del pregiudizio subito dal socio alla sola lesione “di diritto” e non a qualunque incisione, anche “di fatto”, della sua posizione nella compagine sociale (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di aumento di capitale non sottoscritto), si deve comunque affermare che una forzata restrizione della nozione dei diritti sociali tutelati nella fattispecie, così come ventilata in dottrina (ovvero, limitando i diritti di partecipazione ai soli diritti a contenuto patrimoniale) appare infondata e degna pertanto di riconsiderazione.
L’ampia dicitura prescelta dal legislatore, “diritti di voto o di partecipazione”, e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono pertanto un’interpretazione estensiva della norma: nella massima si è quindi voluto segnalare l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio.
Ciò, naturalmente, fino al limite rappresentato dal mero pregiudizio “di fatto”, al quale non può essere fornita una tutela così rilevante come quella rappresentata dal recesso del socio: anzi, per elementari ragioni di certezza del diritto e solidità dello stesso impianto corporativo della società, non può essere fornita tutela alcuna, se non negli strettissimi (e alquanto incerti) limiti del c.d. “abuso” della maggioranza.