Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata

Triveneto · H.H.3 · 9-2004

Recesso - Recesso in s.p.a.

Massima

Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell’art. 2437 c.c., e non ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo. A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato. Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437 ter, c.c., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.

Norme collegate

Art. 2437

Massime collegate (2)