Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinata
Triveneto · H.H.4 · 9-2004
Recesso - Recesso in s.p.a.
Massima
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’iscrizione nel registro imprese della delibera.
Norme collegate
Art. 2437