Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - momento di opponibilità del pegno di quote di srl alla società

Triveneto · I.I.39 · 9-2020

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Si ritiene che la costituzione in pegno di quote di s.r.l. sia soggetta alla disciplina di costituzione prevista dall’art. 2806 c.c. (vedi orientamento I.I.38). Qualora le stesse siano sottoposte al regime di circolazione alternativo previsto dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F., il pegno sarà validamente costituito con l’esecuzione dell’annotazione nei registri dell’intermediario prevista dalla lettera c) di detto comma e sarà opponibile alla società, nel caso in cui il creditore pignoratizio intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:

avvenuto deposito nel registro delle imprese della certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.; avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità del pegno sulle partecipazioni in applicazione analogica di quanto previsto dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis. Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio. Sarà onere del creditore pignoratizio che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese. Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. e dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.

Motivazione

L’orientamento in commento costituisce l’applicazione dei principi enunciati negli Orientamenti I.I.38 e I.I.37 alla fattispecie della costituzione di pegno di quote di s.r.l -pmi soggette al regime di circolazione alternativo previsto dall’art.100 ter del T.U.F. Si rimanda quindi alle motivazioni di detti orientamenti.

Norme collegate

Art. 100-ter TUFArt. 2806

Massime collegate (2)