Regime di circolazione ordinario - momento di opponibilità del pegno di quote alla società
Triveneto · I.I.38 · 9-2020
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Poiché le quote di partecipazione di s.r.l. non hanno natura né di beni mobili materiali né di crediti ma costituiscono beni immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio, alle stesse è applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista dall’art. 2806 c.c. A quanto sopra consegue che il pegno sarà opponibile alla società da quando saranno espletate le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni dall’art. 2470 c.c. (vedasi Orientamento I.I.36). Fino a quando il pegno non sarà iscritto nel registro delle imprese il creditore pignoratizio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto deposito in detto registro dell’atto co stitutivo del pegno. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese. Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.
Motivazione
Il codice civile prevede tre diverse modalità di costituzione del pegno a seconda della natura dei beni che ne sono oggetto.
pegno di beni mobili (art. 2786 c.c.): «Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa»; Pegno di crediti (art. 2800 c.c.). «Ne pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata»; Pegno di diritti diversi da crediti (art. 2806 c.c.): «Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi». Per quanto riguarda la natura delle quote di partecipazione di s.r.l., le stesse non possono essere considerate “beni mobili” in quanto integrano la posizione contrattuale del socio e non possono essere rappresentate da azioni, ossia da titoli di credito o altri “documenti” che conferiscono l’esclusiva disponibilità della cosa. Non possono essere considerate nemmeno “beni mobili registrati” in virtù del loro regime circolatorio soggetto a pubblicità nel registro delle imprese, in quanto tale pubblicità è principalmente volta a rendere efficace il trasferimento nei confronti della società (art. 2470, comma 1, c.c.) e solo limitatamente, e con effetti diversi rispetto a quelli tipicamente previsti per i beni mobili registrati, a risolvere i conflitti tra più acquirenti (art. 2470, comma 3, c.c.). Nel caso di conflitto tra più acquirenti delle medesime quote di partecipazione di s.r.l. è infatti previsto che prevalga chi, in buona fede, abbia iscritto l’atto per primo, prescindendo dalla sussistenza della “continuità delle trascrizione”, ossia dalla circostanza che abbia acquistato da chi risultava proprietario in detto registro. Tale regime circolatorio appare dunque totalmente estraneo a quello previsto per i beni mobili registrati dall’art. 2688 c.c., ai sensi del quale non produce alcun effetto la trascrizione di un atto di acquisto fino a quando non sia trascritto l’acquisto precedente. Non è neanche possibile attribuire alle partecipazioni di s.r.l. la natura di “crediti”, in quanto il loro contenuto non si risolve nel mero diritto ad esigere una prestazione da una controparte avendo già integralmente adempiuto alle proprie. Il contratto di s.r.l., al pari di qualsiasi altro contratto di società, disciplina un rapporto dinamico in continua evoluzione, nel quale i diritti e gli obblighi dei soci sono in costante divenire e si esauriscono solo all’esito della procedura di liquidazione finale. Alle quote di partecipazione di s.r.l. deve quindi essere attribuita la natura di “diritti diversi dai crediti” ai fini della loro costituzione in pegno. Trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 2806 c.c., ossia il pegno su di esse si costituisce nelle medesime forme con le quali si attua il loro trasferimento. Poiché il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 2470 c.c. prevede che nel regime di circolazione ordinario il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. ha effetto nei confronti della società quando il relativo atto è stato perfezionato in forma autentica ed è stato depositato nel registro imprese, si deve concludere che anche il pegno su dette partecipazioni si deve perfezionare per atto autentico e diviene efficace nei confronti della società dal momento del suo deposito nel registro delle imprese(vedi Orientamento I.I.36), prescindendo dalla sussistenza della continuità delle trascrizioni (rectius “iscrizioni”). Non è infine richiesta alcuna notifica alla società, in quanto la stessa non è assimilabile ad un “debitore”, né riveste la qualità di “emittente” di titoli di credito.