Regole per la composizione della denominazione

Triveneto · M.A.9 · 9-2005

Atto costitutivo - Denominazione

Massima

Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata.

Norme collegate

Art. 2515Art. 2521

Massime collegate (2)