Regole per la composizione della denominazione
Triveneto · M.A.9 · 9-2005
Atto costitutivo - Denominazione
Massima
Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata.
Norme collegate
Art. 2515Art. 2521