Requisiti soggettivi dell’esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.

Triveneto · H.A.12 · 9-2010

Conferimenti - Conferimenti in natura

Massima

L’esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli unici requisiti prescritti dalla norma sono l’indipendenza e l’adeguata professionalità.

Motivazione

Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei procedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a favore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di liberazione di un aumento del capitale). In particolare il suddetto art. 2343 ter c.c., al comma 2, lett. b), esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda «al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità».

Come già detto scopo della norma in commento è quello di semplificare (in recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) il procedimento di valutazione dei beni e delle attività conferibili in una s.p.a. In relazione allo scopo prefissato, il legislatore ha previsto la possibilità, per la determinazione del capitale e del relativo sovrapprezzo, in alternativa alla perizia giurata di cui all’art. 2343 c.c., di avvalersi anche del valore risultante da una qualsiasi altra valutazione ponendo solo tre specifiche condizioni:

- che la valutazione non sia riferita a data precedente di oltre sei mesi il conferimento (bisogna aver riguardo, nel caso di aumento del capitale, non tanto alla data in cui viene assunta la delibera, bensì alla data in cui viene perfezionato l’atto di conferimento in attuazione di detta delibera); - che la valutazione sia conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento;

- che la valutazione sia effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità (requisito quest’ultimo così come integrato dal D.Lgs. n. 224/2010).

Altre condizioni la legge non richiede.

In particolare la norma de quo non prescrive requisiti in capo all’esperto autore della valutazione oltre a quelli sopra ricordati, ossia: - indipendenza da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima; - possidenza di adeguata e comprovata professionalità.

La legge, dunque, non richiede che l’esperto risulti iscritto nel Registro dei revisori legali o in determinati albi professionali o altri registri.

Non vi è una disposizione simile a quella dettata per le s.r.l. dall’art. 2465 c.c. che richiede che a redigere la relazione giurata sia un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, né tale disposizione può in nessun modo ritenersi applicabile in via analogica e/o estensiva alla fattispecie de quo. Richiedere che il soggetto che ha effettuato la valutazione debba necessariamente essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti significherebbe vanificare lo scopo (di semplificazione delle procedure) perseguito della norma di riforma. Ciò non toglie che tale valutazione possa essere commissionata proprio ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso deve ritenersi già implicitamente “comprovata”, in capo al soggetto incaricato, la sussistenza di quell’adeguata professionalità richiesta dalla norma de quo, per una sorta di valutazione di adeguatezza "ex lege" riguardante tutti gli iscritti in detto Registro, fondata sulla succitata disposizione dell’art. 2465 c.c. Ma non è escluso che la valutazione possa essere commissionata anche ad altri soggetti, sia che si tratti di soggetti iscritti in altri albi professionali (si pensi, ad esempio, al caso del conferimento di immobili, per il quale non vi può essere dubbio sull’adeguatezza di una valutazione eseguita da un architetto, da un ingegnere o da un geometra, sempreché ne sia dimostrata l’indipendenza) sia che si tratti di soggetti non iscritti in appositi albi ma, generalmente, riconosciuti competenti per materia (si pensi, ad esempio, al caso del conferimento di opere d’arte, di una valutazione seguita da un noto critico d’arte o da un noto gallerista).

Sarà opportuno far risultare dall’atto costitutivo, ovvero dal verbale di aumento del capitale da liberarsi in natura, per dichiarazione resa dai soci costituenti ovvero dal presidente dell’assemblea che la valutazione ex art. 2343 ter c.c. è stata redatta da soggetto dotato di adeguata professionalità (indicandone i titoli o il curriculum) e della richiesta indipendenza (requisiti che poi dovranno essere verificati dagli amministratori e attestati idonei nella dichiarazione che a norma dell’art. 2343 quater c.c. deve essere iscritta al registro imprese entro 30 gg. dall’iscrizione della società o della delibera di aumento.

Norme collegate

Art. 2342Art. 2343Art. 2343-bisArt. 2343-terArt. 2343-quaterArt. 2440Art. 2464Art. 2465Art. Dir. 2006/68/CE

Massime collegate (28)