Responsabilità degli amministratori nell’esecuzione di atti gestori decisi dai soci ex art. 2479 c.c.

Triveneto · I.C.5 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

Ai sensi dell’art. 2479 c.c. è possibile che l’atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all’organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l’amministrazione. In quest’ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2476, comma 7, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall’organo amministrativo.

Norme collegate

Art. 2476Art. 2479

Massime collegate (5)