Revoca degli amministratori e risarcimento del danno in assenza di giusta causa

Triveneto · I.C.29 · 9-2006

Amministrazione e rappresentanza - Cessazione

Massima

Il mancato richiamo al comma 3 dell’art. 2383 c.c nella disciplina dell’amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2475 c.c. deve essere interpretato come segue:

- gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;

- è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato;

- è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato.

È comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2383

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