Riduzione del capitale per perdite

Triveneto · H.G.6 · 9-2004

Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite

Massima

Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.

L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.

In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.

Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.

Motivazione

L’art. 2446 c.c. dispone che in presenza di perdite superiori ad oltre un terzo del capitale, all’assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione ...».

In mancanza di qualsiasi prescrizione normativa in ordine alla data di riferimento della situazione patrimoniale da prendere a base per il ripianamento delle perdite, si è ritenuto ragionevole far riferimento al termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio in via ordinaria (art. 2364 c.c.), nonché alla disciplina dettata in tema di fusione ove, per l’appunto, si prescrive che la situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società (in questo senso l’attuale art. 2501-quater, comma 1, c.c.).

Ovviamente la situazione patrimoniale da utilizzare per procedere alla riduzione del capitale dovrà essere redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio, e ciò per ragioni di coerenza, dovendosi garantire una continuità nelle modalità di redazione dei bilanci sociali, anche se infrannuali.

Ne consegue che per procedere alla riduzione del capitale per perdite non è sempre necessario predisporre una situazione patrimoniale ad hoc ma, dovendo la stessa essere redatta con i medesimi criteri da seguire nella redazione del bilancio, può procedersi anche sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, sempreché le perdite accumulate vengano ripianate nella medesima assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio o in una successiva assemblea che si tenga nelle immediatezze della prima.

In relazione a ciò si è sentita l’esigenza di individuare un termine entro il quale possa utilizzarsi il bilancio di esercizio in luogo della situazione patrimoniale ed affinché l’assemblea per il ripianamento delle perdite possa ritenersi tenuta nelle immediatezze di quella di approvazione del bilancio.

Tale termine è stato individuato nei centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

L’individuazione del termine di centottanta giorni trae il suo fondamento dal disposto dell’art. 2364 c.c. che, consentendo, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, di posticipare l’approvazione del bilancio al centottantesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio, giudica congruo tale termine in ordine alla verifica e pubblicità legale della situazione patrimoniale annuale della società.

Anche in tema di fusione, alla cui disciplina si è fatto sopra riferimento per i termini di validità della “situazione patrimoniale”, viene riconosciuta al bilancio di esercizio una attendibilità per un tempo maggiore rispetto a quella riconosciuta alla situazione patrimoniale: centottanta giorni contro centoventi (in questo senso l’art. 2501-quater, comma 2, c.c.: la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma).

Dunque anche sotto questo profilo appare coerente riconoscere ad un’assemblea che si tenga entro i centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il potere di ripianare le perdite sulla scorta delle risultanze del bilancio relativo a detto esercizio, anche se approvato tra il centoventesimo e il centottantesimo giorno dalla sua chiusura.

Trascorsi centottanta giorni non sarà più possibile utilizzare il bilancio di esercizio. Quindi, in una società il cui esercizio si chiuda il 31 dicembre, dopo il 29 giugno (28 giugno negli anni bisestili) non sarà più possibile utilizzare il bilancio di esercizio per il ripianamento perdite.

Norme collegate

Art. 2364Art. 2446Art. 2447Art. 2501-quater

Massime collegate (6)