Riduzione facoltativa per perdite in pendenza di prestito obbligazionario convertibile
Triveneto · H.K.11 · 9-2011
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
L’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite facoltativa (non obbligatoria ex artt. 2446 – 2447 c.c., per quanto volontaria) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2420 bis, comma 5, c.c. e non del comma 4 di detto articolo.
È Infatti da ritenersi che l’espressione “riduzione volontaria” di cui al comma 4 dell’art. 2420 bis c.c. riguardi solo le ipotesi di riduzione reale del capitale sociale.
Motivazione
La regola dell’adeguamento del rapporto di cambio, mirante a tutelare l’attuazione proporzionalmente inalterata del diritto di conversione, opera in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, compreso, si ritiene, quello di riduzione facoltativa per perdite inferiori al terzo.
I commi 4 e 5 dell’art. 2420 bis c.c. risultano sostanzialmente immutati rispetto al testo previgente, salvo il corretto attuale riferimento alla “riduzione volontaria” del capitale in luogo della precedente espressione riferita alla “riduzione per esuberanza”, al fine di garantire il coordinamento con il novellato art. 2445 c.c., ed alcune altre modifiche del tutto marginali (termini espressi in giorni anziché in mesi, riferimento allo statuto e non più all’atto costitutivo).
Tuttavia, proprio il riferimento alla riduzione “volontaria” del capitale ora contenuto nel comma 4 dell’art. 2420 bis c.c., in luogo del precedente alla riduzione per “esuberanza”, può generare il dubbio che detto comma si applichi anche alle ipotesi di riduzione facoltativa del capitale per perdite inferiori al terzo.
Seppure non disciplinata dal legislatore questa è un’operazione senz’altro legittima, osservandosi che se alla società è consentito ridurre il capitale sociale con restituzione dello stesso ai soci (art. 2445 c.c.), a maggior ragione deve ritenersi consentita la riduzione che si limita a prendere atto di una diminuzione patrimoniale già verificatasi.
Non si fa altro che adeguare il proprio capitale sociale nominale al valore del patrimonio esistente.
Tale operazione di riduzione è spesso eseguita onde consentire la cessazione del divieto di distribuzione degli utili se non realmente conseguiti di cui all’art. 2433, comma 2, c.c., soddisfacendo altresì gli interessi degli azionisti a che gli utili successivi non siano obbligatoriamente destinati a coprire le perdite pregresse (art. 2433, comma 3, c.c.).
Tornando alla questione se la riduzione del capitale per perdite considerata dall’art. 2420 bis, comma 5, c.c. sia solo quella obbligatoria ex art. 2446 c.c. (perdite superiori al terzo del capitale sociale) o anche quella facoltativa (perdite di minore entità) si può ritenere, così come si riteneva ante riforma, che non contenendo la norma alcuna distinzione tra le due ipotesi la stessa debba trovare applicazione anche nel caso di riduzione per perdite facoltativa.
L’interesse tutelato dalla disposizione di cui al comma 5 dell’art. 2420 bis c.c. di mantenere proporzionalmente inalterato il rapporto di cambio obbligazioni/azioni in presenza di perdite, al fine di non modificare i diritti dei soci e degli obbligazionisti, ricorre infatti immutato in tutte le ipotesi di riduzione per perdite del capitale sociale, prescindendo dall’entità di queste ultime.
Deve quindi concludersi, come emerge con chiarezza anche dalla lettura coordinata delle disposizioni in commento, che il comma 4 dell’art. 2420 bis. c.c. si riferisce alla sola riduzione “volontaria” prevista dall’art. 2445 c.c. e quindi alla riduzione c.d. “reale”; mentre il comma 2, si riferisce, invece, alla sola riduzione del capitale per perdite, senza distinzione alcuna sulla natura, obbligatoria o facoltativa, della stessa.