Riduzione volontaria del capitale - efficacia ed eseguibilità

Triveneto · H.G.10 · 9-2005

Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale reale e volontaria

Massima

In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della delibera e sua eseguibilità:

- per quanto riguarda l’efficacia, anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, comma 5, c.c., che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la delibera di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese;

- per quanto riguarda la eseguibilità della delibera, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2445, comma 3, c.c., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Da ciò discende che:

- una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi effetti, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche nel registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione;

- l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Motivazione

Nel presente orientamento si prende atto della diversa terminologia utilizzata dal legislatore:

- nell’art. 2436, comma 5, c.c. ove si parla di efficacia della delibera (la delibera non produce effetti se non dopo l’iscrizione);

- e nell’art. 2445, comma 3, c.c. ove, invece, si parla di eseguibilità della delibera (la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).

Se si vuole dare un significato concreto alla scelta terminologica del legislatore, efficacia ed eseguibilità della delibera vanno tenute distinte dovendo le stesse operare, nel caso di delibera di riduzione volontaria del capitale, su piani diversi.

L’efficacia della delibera è disciplinata in via generale dall’art. 2436, comma 5, c.c.: dalla data di iscrizione al registro imprese la riduzione volontaria del capitale diventa operativa, al pari di qualsiasi altra modifica statutaria, secondo quella che è la disciplina generale.

Da ciò discende che una volta avvenuta l’iscrizione nel registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi effetti, in relazione al disposto dell’art. 2436, comma 5, c.c., il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società e che dovrà risultare anche nel registro imprese medesimo sarà quello risultante dalla riduzione.

Tale conclusione risponde anche a ragioni di trasparenza e di effettività della pubblicità, poiché consente in concreto, attraverso la rilevazione del nuovo capitale nel registro imprese e negli atti della società:

- ai creditori sociali anteriori all’iscrizione della delibera presso il registro imprese, di proporre opposizione;

- ai creditori sociali successivi all’iscrizione della delibera, di fare affidamento sul minor capitale.

Si sottolinea l’importanza dell’indicazione del capitale nel suo nuovo ammontare negli atti e nello statuto della società sin dalla data di iscrizione, e ciò soprattutto nei confronti dei terzi, potenziali creditori posteriori all’iscrizione, che debbono conoscere da subito su quale capitale della società possono fare affidamento, posto che il diritto di opposizione di cui all’art. 2445 c.c. è riconosciuto ai soli creditori sociali anteriori all’iscrizione.

Benché, con l’iscrizione al registro imprese, la delibera di riduzione del capitale sia divenuta efficace, l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione al registro imprese, sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Questa è la fase dell’esecuzione della delibera, distinta e successiva alla fase dell’efficacia legata all’iscrizione della delibera al registro imprese.

Contabilmente, al passivo, il capitale verrà indicato nel suo minor importo mentre l’importo della riduzione verrà allocato in apposita riserva vincolata, non distribuibile sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera e sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Col garantire il mantenimento delle risorse corrispondenti alla riduzione del capitale nel patrimonio della società per i novanta giorni successivi alla iscrizione della delibera viene adeguatamente rispettato il dettato normativo, stante la scopo perseguito dalla norma stessa.

La legge infatti non richiede che venga mantenuto il vecchio capitale nominale ma che vengano mantenute le risorse necessarie per garantire i creditori anteriori all’iscrizione della delibera al registro imprese. La norma in questione infatti non è volta a tutelare i terzi in genere, affinché la società mantenga un determinato capitale sociale contro la volontà manifestata dai soci, bensì a tutelare i creditori anteriori all’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione, che hanno fatto affidamento su un determinato capitale sociale, a vedere garantite le proprie ragioni da risorse corrispondenti all’originario capitale.

L’art. 2445, comma 3, c.c., parlando di esecuzione e non di efficacia della delibera, mira a garantire il mantenimento nella società delle risorse su cui avevano fatto affidamento i creditori anteriori alla iscrizione, sino a che non sia scaduto il termine loro riconosciuto per l’opposizione, e non certo ad attribuire a tali creditori un diritto di incidere sulla struttura societaria, sospendendo gli effetti di una delibera legittimamente adottata dai soci.

Che questo sia lo scopo della norma è inoltre confermato dall’ultimo comma dell’art. 2445 c.c.: il tribunale infatti può disporre che l’operazione abbia luogo (ossia il capitale venga materialmente rimborsato) qualora accerti infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero la società abbia prestato garanzia, ossia abbia comunque garantito le risorse per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori anteriori all’iscrizione.

Da ricordare inoltre che la dottrina prevalente (ante riforma) riteneva che l’opposizione di un creditore non giovasse affatto ai creditori non opponenti, con la conseguenza che se la società soddisfaceva i diritti dell’opponente ed otteneva la revoca dell’opposizione poteva eseguire in modo del tutto legittimo la riduzione.

Norme collegate

Art. 2445

Massime collegate (4)