Rifiuto irragionevole ad approvare una scissione asimmetrica risolutiva di uno stallo quale legittima causa di esclusione

Triveneto · I.H.22 · 10-2024

Esclusione del socio - Esclusione da società di capitali

Massima

Si ritiene che integri una giusta causa di esclusione, e come tale possa essere dedotta nello statuto ai sensi dell’art. 2473‐bis c.c., il rifiuto irragionevole di un socio di approvare un progetto di scissione asimmetrica predisposto dagli amministratori ai sensi dell’art. 2506, comma 2, secondo periodo, c.c. al dichiarato fine di risolvere un conclamato stallo decisionale dei soci.

Tale esclusione, determinando il diritto per il socio dissenziente di essere liquidato, produrrebbe peraltro nei suoi confronti il medesimo risultato che produrrebbe lo stallo irrisolto, ossia la cessazione del suo investimento ex art. 2484, comma 1, numero 3), c.c.

Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, la predetta clausola di esclusione può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, purché l’operatività dell’esclusione si riferisca a comportamenti successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

Motivazione

In presenza di uno stallo decisionale determinato dall’impossibilità di formazione di una maggioranza a causa di dissidi fra due o più opposti gruppi di soci, una scissione asimmetrica ai sensi dell’art. 2506, comma 2, secondo periodo, c.c., che attribuisca a ciascun gruppo dei soci opposti esclusivamente le partecipazioni in una società ad essi dedicata, è senz’altro uno strumento idoneo a risolvere lo stallo decisionale, evitando la liquidazione anticipata della società. Per tale motivo sono forti le istanze della prassi volte a introdurre negli statuti clausole che favoriscano l’adozione di tale strumento per risolvere un eventuale stallo. Risulta, tuttavia, complicato formulare delle clausole statutarie che possono obbligare gli amministratori a predisporre un progetto di scissione asimmetrica in ipotesi di stallo ed i soci ad approvarlo o, addirittura, di realizzare la scissione in maniera “automatica” senza l’intervento degli amministratori o l’approvazione unanime dei soci in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano la fattispecie. La predisposizione di un progetto di scissione è infatti un atto gestorio di competenza esclusiva degli amministratori che, in quanto tale, non può essere loro imposto dallo statuto. Anche perché è piuttosto raro che il patrimonio di una società sia costituito da beni che consentono la sua suddivisione tra eventuali gruppi di soci in contrasto tra loro in maniera proporzionalmente paritaria, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, oltre che neutra patrimonialmente, conseguentemente la redazione di un progetto di scissione asimmetrica comporta di regola delle valutazioni soggettive. Così, ad esempio, in una holding di partecipazione risulta agevole suddividere in maniera congrua e paritetica i pacchetti azionari detenuti dalla società in società derivate in esito ad una scissione asimmetrica, mentre altrettanto non accade ove il patrimonio sociale sia costituito da beni qualitativamente diversi (ad esempio un immobile residenziale in una determinata regione ed uno produttivo in altra regione). La disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., che ammette la scissione asimmetrica solo con il consenso di tutti i soci, è inoltre una norma imperativa non derogabile. Laddove, tuttavia, gli amministratori, nell’esercizio dei loro poteri gestori siano in grado di formulare con diligenza e indipendenza un progetto di scissione asimmetrica risolutiva di uno stallo, appare corretto ritenere che in assenza di un ragionevole interesse di uno o più soci ad opporsi all’approvazione di tale progetto il loro eventuale voto contrario (sempre legittimo salva l’ipotesi teorica dell’eccesso di potere), possa integrare una giusta causa di esclusione. Tale esclusione, determinando per il socio dissenziente il diritto ad essere liquidato, produrrebbe peraltro nei suoi confronti il medesimo risultato che produrrebbe lo stallo irrisolto, ossia la cessazione del suo investimento ex art. 2484, comma 1, numero 3), c.c., per cui non altera i suoi diritti sostanziali. Due sono i requisiti che l’art. 2473-bis c.c. richiede per la valida introduzione nello statuto di una causa di esclusione del socio: deve trattarsi di specifiche ipotesi e deve ricorrere una giusta causa. La causa di esclusione al vaglio appare dunque legittima, in quanto rispettosa di entrambi i requisiti suddetti. Anzitutto, può ritenersi rispettato il requisito della specificità: la causa, così come prospettata, è infatti analitica e determinata, in quanto individui in modo inequivocabile e, quindi, prevedibile per il singolo socio, il comportamento legittimante l’esclusione. La specificità delle ipotesi statutarie di esclusione è volta, infatti, a tutelare due interessi contrapposti: da un lato, la specificità della fattispecie difende gli interessi del socio, il quale ha il diritto, a priori, di avere contezza del comportamento idoneo ad integrare la causa di esclusione, e di conseguenza il potere di evitare di porre in essere la condotta prevista; dall’altro lato, la specificità funge da limite alla discrezionalità dell’organo competente a deliberare l’esclusione, riducendone l’attività ad un mero accertamento di fatto e tutelando parallelamente l’interesse della collettività dei soci ad escludere colui che ponga in essere un determinato comportamento, assunto come rilevante. In secondo luogo, può ritenersi rispettato anche il requisito della giusta causa: l’irragionevole rifiuto ad approvare una scissione asimmetrica da parte di un singolo socio in presenza di uno stallo decisionale determinerebbe infatti lo scioglimento anticipato della società nonostante vi sia uno strumento per impedirlo e la maggioranza dei soci sia contraria a tale scioglimento. Ovviamente il progetto deve essere predisposto dagli amministratori in maniera indipendente, diligente e garantendo la parità di trattamento tra soci, poiché solo in tal caso il rifiuto alla sua approvazione potrà ritenersi “irragionevole”. In sostanza, la clausola statutaria che contempli, quale giusta causa di esclusione del socio, il suo rifiuto irragionevole di approvare un progetto di scissione asimmetrica predisposto dagli amministratori al dichiarato fine di risolvere uno stallo decisionale, consente di ottenere un giusto contemperamento tra l’esigenza, da un lato, di evitare lo scioglimento anticipato della società contro la volontà della maggioranza dei sui soci e, dall’altro, di garantire al socio che non intende aderire alla scissione di ottenere la liquidazione della sua quota di partecipazione, analogamente a quanto accadrebbe in assenza di risoluzione dello stallo. Anzi, la liquidazione all’esito di esclusione garantirebbe il realizzo a valori “in continuità”, ossia a valori di regola superiori rispetto a quelli “di liquidazione”. Giova sottolineare, infine, che la clausola che consente l’esclusione del socio deve riferirsi necessariamente ad una condotta successiva all’introduzione della causa di esclusione, pena l’illegittimità della clausola o dell’esclusione “forzosa”, ove deliberata in virtù di comportamenti antecedenti alla sua entrata in vigore (il socio deve poter essere messo in condizione di conoscere in anticipo le condotte legittimanti una sua eventuale esclusione dalla società). La modificazione statutaria con cui si introduca una simile causa di esclusione (che avrà effetto esclusivamente per le condotte omissive poste in essere successivamente al suo inserimento nello statuto sociale) può essere deliberata con le ordinarie maggioranze richieste, dalla legge o dallo statuto, per le modifiche statutarie, in omaggio al principio in virtù del quale non esistono, nelle società di capitali, posizioni individuali dei soci che non siano modificabili dalla maggioranza, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci stessi.

Commento SNV

Nel documento diffuso in data 18 ottobre 2024, la presente massima risulta denominata “I.H.21”.

Si tratta però verosimilmente di una “svista”, essendo la denominazione “I.H.21” già attribuita a “Limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso per cause convenzionali – 1° pubbl. 9/20 – motivato 9/21)".

La massima è stata quindi inserita in coda a quelle già presenti: da qui la denominazione “I.H.22”.

Norme collegate

Art. 2473-bisArt. 2484Art. 2506

Massime collegate (5)