Rinuncia al termine previsto dall’art. 2501 ter, comma 4, c.c. nel caso di decisione di fusione rimessa all’organo amministrativo
Triveneto · L.E.7 · 9-2009
Fusione e scissione - In generale
Massima
Il termine di trenta giorni previsto dall’ultimo comma dell’art. 2501-ter c.c. non è posto nell’interesse dei soci in quanto tali, bensì nell’interesse dei soggetti cui è demandata in concreto l’approvazione della decisione di fusione.
A ciò consegue che, nell’ipotesi di incorporazione di società interamente posseduta, o posseduta almeno al 90%, la cui decisione sia rimessa statutariamente agli organi amministrativi delle società coinvolte (artt. 2505 e 2505-bis, c.c.), è possibile rinunciare validamente a tale termine:
fino a quando i soci conservino, anche solo potenzialmente, il diritto di adottare la decisione (vedi orientamenti L.E.5 e L.E.6), con il consenso di tutti soci e di tutti gli amministratori; successivamente a tale momento, con il consenso unanime dei soli amministratori.