Rinunciabilità alla relazione sulla trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c.
Triveneto · K.A.13 · 9-2006
Trasformazione - Trasformazione regressiva
Massima
La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità. La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito.
Motivazione
L’art. 2500 sexies, comma 2, c.c., con riguardo alla cd. “trasformazione regressiva” (ossia da società di capitali in società di persone) così dispone: «gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri, le motivazioni e gli effetti della trasformazione. …..» (per la riferibilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle sole trasformazioni da società di capitali in società di persone, benché tale articolo sia intitolato «Trasformazione di società di capitali»” vedasi l’orientamento K.A.4). Detta disposizione conferma il disfavore del legislatore per la trasformazione regressiva. L’operazione deve essere compiutamente illustrata e motivata in modo da consentire ai soci di deliberare con maggiore ponderazione ed, eventualmente, decidere di esercitare il diritto di recesso, sempre riconosciuto ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere di trasformazione dagli artt. 2437, comma 1, lett. b, e 2473, comma 1, c.c. La predetta relazione dovrà pertanto illustrare le motivazioni economico-giuridiche sottostanti alla trasformazione ed i suoi effetti. Non è mancato chi ha colto delle analogie tra questa relazione e le relazioni degli amministratori prescritte nel caso di fusione (art. 2501quinquies c.c.) o di scissione (art. 2506-ter c.c.). Da notare però che per la trasformazione regressiva, oltre alla suddetta relazione degli amministratori, null’altro è richiesto: non sono, ad esempio, richiesti un bilancio straordinario né tanto meno una relazione di stima (documenti normalmente previsti laddove è necessario tutelare gli interessi dei creditori sociali). Ciò si giustifica per il fatto che i creditori sociali non sono pregiudicati da una trasformazione regressiva: i creditori oltre che sul capitale sociale potranno far valere i loro diritti anche sul patrimonio personale dei soci divenuti illimitatamente responsabili. Nel caso di trasformazione regressiva si pone, invece, l’esigenza di favorire una decisione dei soci il più possibile consapevole e ponderata. Tale esigenza è appunto soddisfatta dalla relazione degli amministratori, che, pertanto, è da considerare posta nell’esclusivo interesse dei soci. A conferma di ciò, l’art. 2500-sexies, comma 2, seconda parte, c.c. dispone che essa debba restare depositata presso la sede durante i trenta giorni che precedono l’assemblea, e finché la trasformazione sia deliberata, e che i soci avranno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. La norma non richiede, invece, che la relazione sia depositata al registro imprese, né che sia obbligatoriamente allegata al verbale (per essere portata a conoscenza anche dei “terzi”). Una volta ritenuto che la relazione sia prevista nell’esclusivo interesse dei soci è possibile affermare che i medesimi possono rinunciare con decisione unanime: 1)- a detta relazione; 2) al solo deposito presso la sede sociale; 3) al solo termine di 30 giorni previsto per il deposito presso la sede sociale. La rinuncia alla relazione (al suo deposito o al termine) potrà avvenire in assemblea, se i soci sono tutti presenti, ovvero potrà essere intervenuta in precedenza e fatta constare in assemblea da dichiarazione resa dagli amministratori.