Riserva di denominazione per le banche
Triveneto · C.A.3 · 9-2004
Atto costitutivo - Denominazione
Massima
I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2463