Riserve sopravvenute utilizzabili per l’aumento gratuito del capitale e situazione patrimoniale aggiornata

Triveneto · H.G.33 · 9-2014

Aumento di capitale - Aumento gratuito

Massima

Non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all’uopo sufficiente l’attestazione dell’organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio.

Tuttavia, qualora si volessero utilizzare per l’aumento gratuito di capitale riserve formatesi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (ad es. versamenti soci in conto capitale o riserve sovrapprezzo azioni), sarà necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di una situazione patrimoniale aggiornata redatta secondo i criteri del bilancio di esercizio.

In tale ultimo caso, peraltro, saranno utilizzabili per l’aumento gratuito solo quelle poste che possono essere qualificate come riserve anche prima della chiusura dell’esercizio sociale, in quanto già definitivamente acquisite al patrimonio della società (come la riserva versamenti soci in conto capitale o la riserva sovrapprezzo azioni), e non quelle poste che non possono qualificarsi come riserva prima della chiusura dell’esercizio: tali sono gli utili conseguiti dalla data di chiusura dell’esercizio precedente (c.d. utili di periodo), che, secondo il letterale tenore del comma 4 dell’art. 2433 bis c.c., non possono considerarsi riserva disponibile.

Motivazione

1. Sulla necessità della redazione di una situazione patrimoniale aggiornata.

Il discrimen fra la necessità e la non necessità della redazione di una situazione patrimoniale aggiornata, ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale, va individuato nel momento temporale in cui si sono formate le poste contabili del netto patrimoniale che si intendono utilizzare per l’aumento stesso:

- se tali poste contabili si sono formate prima della data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, e risultano iscritte in esso, la situazione patrimoniale aggiornata non si ritiene necessaria;

- viceversa, se dette poste contabili si sono formate dopo la data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, la situazione patrimoniale aggiornata si reputa necessaria.

1.a) Riserve ed altri fondi formatisi prima della data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci.

In tale ipotesi, la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata non si ritiene necessaria, in primo luogo, perché essa non è espressamente richiesta dall’art. 2442 c.c., che disciplina l’aumento gratuito del capitale sociale, il quale fa riferimento esclusivamente alle riserve e agli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In secondo luogo, si ritiene che nel nostro ordinamento non sussista un principio generale che imponga la redazione di una situazione patrimoniale ogniqualvolta si debba operare sul capitale nominale, ad eccezione dei casi in cui il legislatore l’abbia espressamente richiesta (si veda, ad es., l’art. 2446 c.c.).

La ratio delle previsioni legislative che impongono accertamenti sulla situazione patrimoniale, infatti, è la tutela dei creditori sociali e dei terzi in genere, esigenza che non rileva nell’ipotesi di aumento gratuito del capitale sociale, il quale, all’opposto, rafforza la tutela dei creditori sociali, assoggettando le poste del netto ad un regime più vincolistico e, dunque, incrementando la “garanzia primaria” degli stessi creditori.

Anche qualora si volesse ritenere che la funzione assolta dalla situazione patrimoniale aggiornata, negli aumenti di capitale, fosse quella di accertare che il capitale sociale sia effettivamente esistente ed interamente liberato e che non sussistano perdite, si rileva che tali necessità non sussistono nell’ipotesi di aumento gratuito, il quale può essere eseguito anche in presenza di azioni non integralmente liberate. All’aumento gratuito, infatti, è inapplicabile, per dottrina e giurisprudenza prevalenti, il divieto di cui all’art. 2438 c.c., secondo cui «un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate» (cfr. in tal senso, anche l’orientamento H.G.2). Ciò in quanto l’aumento gratuito è immediatamente efficace: la delibera di aumento gratuito coincide con l’immediata esecuzione dello stesso e, se si ritenesse applicabile l’art. 2438 c.c. anche all’ipotesi in commento, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui la società, in presenza di azioni non interamente liberate, non potrebbe procedere nemmeno a deliberare l’aumento. La ratio del suddetto divieto, infatti, è di impedire che la società cerchi altri finanziamenti prima di avere richiesto ed ottenuto dai propri soci tutti i conferimenti da questi dovuti. Con l’aumento gratuito del capitale tale impedimento non rileva, poiché esso non mira ad acquisire nuova ricchezza, bensì attua soltanto uno spostamento contabile delle voci del patrimonio netto, ossia di valori già acquisiti al patrimonio sociale.

Per i motivi anzidetti, quindi, ove la società intenda deliberare un aumento gratuito del capitale sociale utilizzando, a tal fine, riserve ed altri fondi formatisi prima della data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, ed in esso iscritti, non si ritiene necessario predisporre una situazione patrimoniale aggiornata, dalla quale risultino le poste del netto destinate ad essere imputate a capitale, essendo all’uopo sufficiente l’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, accompagnato dall’attestazione, da parte dell’organo amministrativo, che non siano intervenuti fatti di rilievo tra la data di redazione del bilancio medesimo e la data della delibera.

1.b) Riserve ed altri fondi formatisi dopo la data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci.

Ove, all’opposto, per l’aumento gratuito del capitale, la società intendesse utilizzare poste del netto patrimoniale formatesi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, ossia riserve sopravvenute, la situazione patrimoniale aggiornata si rende necessaria.

L’art. 2442 c.c., infatti, fa riferimento alle riserve e agli altri fondi iscritti in bilancio. Qualora non si ritenesse necessaria la redazione di una situazione patrimoniale, le riserve sopravvenute da imputarsi a capitale non risulterebbero né dall’ultimo bilancio di esercizio, né da alcun altro documento contabile, e ciò comporterebbe evidenti incertezze e possibili pregiudizi a danno di creditori e terzi in genere.

In tale ipotesi, dunque, la situazione patrimoniale aggiornata dovrà essere predisposta dall’organo amministrativo, secondo i criteri e i principi di redazione previsti dal legislatore per il bilancio d’esercizio (cfr. artt. 2423 e 2423 bis c.c.). La situazione patrimoniale dovrà rappresentare un vero e proprio bilancio intermedio o infrannuale e, prudenzialmente, non potrà essere anteriore a più di 120 giorni rispetto alla data fissata per l’assemblea che delibererà l’aumento gratuito (secondo quanto si ritiene in tema di riduzione del capitale per perdite, ove la situazione patrimoniale è espressamente prevista dal legislatore - cfr. orientamento H.G.6).

Per le medesime ragioni, la situazione patrimoniale aggiornata dovrà essere redatta ogniqualvolta le poste del netto, che la società intenda destinare a capitale sociale, risultino dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, ma gli organi sociali rilevino che, fra la data di riferimento di tale bilancio e la data dell’assemblea convocata per l’aumento gratuito, siano intervenute modificazioni quantitative e qualitative delle stesse poste contabili, tali da rendere l’ultimo bilancio approvato un documento contabile non più aggiornato.

2. Sulle poste del patrimonio netto utilizzabili ai fini dell’aumento gratuito del capitale sociale.

L’art. 2442 c.c. menziona le sole riserve ed i soli fondi che, oltreché iscritti in bilancio, siano anche disponibili.

A differenza di quanto avviene in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, ove è possibile individuare una sorta di gerarchia delle riserve utilizzabili a tale scopo (dipendente dal diverso grado di vincolo posto a garanzia dei creditori sociali), nell’aumento gratuito qualsiasi riserva è imputabile a capitale, purché si tratti di riserva disponibile, a prescindere, quindi, dal rispetto di un determinato ordine.

Se, quindi, le riserve utilizzabili ai fini dell’aumento gratuito del capitale sono solo quelle disponibili, ai sensi dell’art. 2442 c.c., si ritiene che dal novero delle riserve sopravvenute utilizzabili a tale scopo debbano essere esclusi i c.d. utili di periodo, ossia gli utili che la società ha conseguito nel periodo intercorrente fra la chiusura dell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato dai soci e la data della delibera di aumento gratuito del capitale, in quanto si tratta di poste contabili non definitivamente acquisite al patrimonio sociale, che potrebbero essere aumentate o diminuite, se non addirittura azzerate, alla data di chiusura dell’esercizio sociale.

In definitiva, ove si volessero utilizzare, per l’aumento gratuito del capitale sociale, riserve o altri fondi formatisi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dai soci, potrebbero essere legittimamente utilizzate solo quelle poste del netto patrimoniale qualificabili come riserve anche prima della chiusura dell’esercizio sociale in corso, in quanto già definitivamente acquisite al patrimonio della società.

Per contro, allo stesso fine non potrebbero essere utilizzati i c.d. utili di periodo, trattandosi di poste non qualificabili come riserve disponibili. In tal senso, peraltro, depone anche il tenore letterale dell’art. 2433-bis, comma 4, c.c., il quale, disponendo che «l’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla data di chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili», mostra chiaramente di contrapporre tale posta alle riserve disponibili. Gli utili di periodo, pertanto, risultano in determinate circostanze utilizzabili solo provvisoriamente, quali acconti di un futuro dividendo, dovendo restare preclusa, invece, una loro definitiva destinazione a capitale sociale.

Note Bibliografiche

Norme collegate

Art. 2423Art. 2423-bisArt. 2424Art. 2433-bisArt. 2442

Massime collegate (5)