Scelta del sistema di amministrazione
Triveneto · H.C.1 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Sistema di amministrazione
Massima
Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.
La competenza dell’assemblea straordinaria nella scelta del sistema di amministrazione e controllo non è delegabile all’organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall’art. 2365, comma 2, c.c.