Scelta del sistema di amministrazione

Triveneto · H.C.1 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Sistema di amministrazione

Massima

Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.

La competenza dell’assemblea straordinaria nella scelta del sistema di amministrazione e controllo non è delegabile all’organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall’art. 2365, comma 2, c.c.

Norme collegate

Art. 2383Art. 2328Art. 2397Art. 2380Art. 2380-bis

Massime collegate (2)