Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone - estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.
Campania · 29 · 12-2016
Massima
In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione), l’eventuale riduzione del capitale sociale non rientra nella fattispecie regolata dall’art. 2306 c.c, dovendosi considerare una riduzione obbligatoria assimilabile alla riduzione per perdite.
Motivazione
Allo scioglimento del singolo rapporto sociale nelle società di persone sono rivolte le disposizioni contenute negli articoli dal 2284 al 2290 c.c.
In particolare il 1° comma dell’art. 2289 c.c. stabilisce espressamente che «nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota». Ciò implica l’impossibilità per il socio uscente di pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà ovvero in godimento ma non esclude, data la derogabilità della norma, una diversa volontà dei soci che, nell’atto costitutivo o con un accordo successivo, potrebbero optare per una liquidazione in natura piuttosto che in denaro.
Tralasciando i vari problemi posti dalla norma è opportuno soffermarsi su quello relativo all’individuazione del soggetto tenuto ad adempiere all’obbligo in esame. Poiché la legge sul punto tace si è, infatti, discusso se tale obbligo debba giuridicamente gravare sui singoli soci o sulla società e se, pertanto, al pagamento della quota di liquidazione occorra provvedere mediante beni prelevati dal patrimonio personale dei soci o da quello della società.
Una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza si è espressa nel primo senso argomentando dal dato letterale e, precisamente, dall’uso delle espressioni «gli altri» e «gli altri soci» contenute negli articoli 2284 e 2285, 3° comma, c.c. ma, anche, dal fatto che i soci rimasti beneficerebbero dell’accrescimento, in proporzione delle rispettive quote, della quota sociale ovvero della quota di contitolarità del patrimonio sociale prima spettante al socio uscente.
L’orientamento prevalente — avvalorato, inoltre, da un’importante pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione (Cass., S.U., 26-4-2000, n. 291) — ha concluso per la seconda delle soluzioni sopra indicate affermando, in particolare, che la società di persone, sebbene carente di personalità giuridica, è comunque soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che il debito di liquidazione della quota, al pari di ogni altro debito sociale, deve essere soddisfatto dalla società e, solo in via sussidiaria, dai restanti soci.
Tanto più sembra potersi condividere tale indirizzo quanto più si consideri che la teoria opposta, ponendo il debito a carico dei soci uti singuli, corre il rischio di scontrarsi con la disciplina propria delle società di persone, tra le quali, ve ne sono alcune (quali le s.a.s.) caratterizzate dalla presenza di una categoria di soci (accomandanti) che risponde verso i creditori sociali non illimitatamente (come gli accomandatari) bensì nei limiti di quanto conferito, laddove l’onere del pagamento della quota dovrebbe gravare solidalmente ed in ugual misura su tutti i soci.
L’accoglimento dell’opinione dominante implica, poi, da un punto di vista pratico, la necessità di verificare se, ed in quali termini, il pagamento della quota — o, meglio, della somma rappresentativa del valore della quota — al socio uscente o ai suoi eredi incida sul capitale della società (rectius patrimonio sociale).
Alcuni autori hanno ritenuto che per procedere alla liquidazione della quota occorra necessariamente ridurre il capitale sociale. In tal senso si è, infatti, osservato che, salva l’ipotesi in cui i soci rimasti in società si accordino per rimborsare con i loro mezzi personali o trovino un estraneo disposto a subentrare in quella partecipazione sociale, qualora il rimborso debba avvenire col capitale sociale «è indeclinabile procedere alla sua riduzione, per rendere disponibili le somme all’uopo necessarie, sopprimendo il vincolo che le affetta».
Così sorvolando sul fatto che un problema di riduzione non può proprio porsi quando alla liquidazione si provveda mediante utili o riserve eventualmente esistenti nel patrimonio. In questo caso l’utilizzazione delle riserve comporterebbe un accrescimento proporzionale delle quote dei soci superstiti, restando il capitale invariato.
Altra soluzione è, invece, se questi elementi non sussistano o siano insufficienti dal momento che, in tale ipotesi, la società dovrà provvedere al pagamento della quota intaccando e, quindi, riducendo il capitale sociale. A meno che non si voglia evitare la riduzione con un automatico accrescimento della quota dei soci superstiti ed un obbligo da parte della società di liquidazione a favore del socio receduto, escluso o degli eredi del socio defunto con l’effetto di cui all’art. 2303, 2° comma, c.c.
Nell’ipotesi di riduzione, semmai, si tratta di chiarire se possa applicarsi l’art. 2306 c.c., previsto in tema di società in nome collettivo, secondo cui «la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione».
Secondo taluno la norma non dovrebbe applicarsi giacché disciplina solo le deliberazioni di riduzione che comportano un rimborso «ai soci» dei conferimenti o la liberazione sempre dei soci dall’obbligo di ulteriori versamenti quando tali non sono più né il socio uscente né i suoi eredi che, una volta verificatosi lo scioglimento del rapporto sociale, sono dei semplici creditori della società.
Altra tesi, poi, ne esclude l’applicabilità in quanto i creditori sociali potrebbero comunque contare sul sistema di tutela previsto dall’art. 2290, 1° comma, c.c. in base al quale il socio uscente o i suoi eredi «sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento» senza dover, appunto, ricorrere alla misura offerta dall’art. 2306 c.c.
Qualcuno, ancora, sostiene addirittura che tale disposizione non possa applicarsi neanche nel caso in cui per la liquidazione della quota si utilizzino riserve disponibili e si voglia comunque ridurre il capitale per adeguarlo alla mutata compagine sociale, in quanto mancherebbe il presupposto per la tutela dei creditori sociali.
Una parte della dottrina, invece, ne giustifica l’applicazione vuoi sulla base della natura reale della riduzione di capitale qui considerata vuoi perché la previsione di cui all’art. 2290, 1° comma, c.c. non sarebbe da sola sufficiente ad evitare che i creditori sociali subiscano, sui beni restituiti al socio uscente, il concorso dei creditori particolari di quest’ultimo così perdendo il diritto di prelazione che altrimenti avrebbero.
Tale convinzione, dunque, muove dall’idea di dover rafforzare la tutela dei creditori sociali, i quali, non avendo alcun diritto di opporsi allo scioglimento del singolo rapporto sociale devono quanto meno poter disporre, unitamente alla garanzia già prevista dall’art. 2290, 1° comma, c.c., di altri e più incisivi strumenti di tutela delle proprie ragioni.
Anche parte della prassi notarile sembra orientata a favore della soluzione positiva.
In particolare, si sostiene, che la riduzione risulti disciplinata dall’art. 2306 c.c. tutte le volte in cui il valore di liquidazione dia un risultato positivo mentre ne risulti sottratta qualora il risultato sia negativo, con la precisazione che lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio comporta sì una riduzione del capitale sociale ma in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto o escluso o defunto.
Così come, sempre secondo la predetta opinione, l’art. 2306 c.c. troverebbe applicazione anche se per il rimborso e, conseguentemente, per la riduzione del capitale sociale venissero utilizzate riserve disponibili.
È indubbio che l’adesione all’una o all’altra delle teorie appena esposte suppone l’aver preliminarmente risolto la questione circa l’esatta natura della riduzione del capitale conseguente alla morte, al recesso o all’esclusione del socio.
In tal senso, si ritiene, che l’argomento meriti un ulteriore momento di riflessione dovendosi integrare l’analisi che precede con la normativa propria delle società di capitali.
Una plausibile ricostruzione del procedimento di rimborso al socio receduto (così come al socio escluso ed agli eredi del socio defunto) come riduzione reale e non anche come riduzione per perdite sembrerebbe emergere dalla disciplina del recesso in materia di S.p.a. ed S.r.l. (artt. 2437-quater e 2473 c.c.), dove vengono richiamati espressamente gli articoli 2445 e 2482 c.c., i quali regolano, appunto, le ipotesi di riduzione reale del capitale sociale.
Qualche dubbio di coerenza sistematica potrebbe, tuttavia, porsi nel ritenere applicabile ai casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio la disciplina della riduzione reale ex art. 2306 c.c. applicando in via analogica la disciplina in materia di società di capitali, soprattutto in considerazione delle modifiche introdotte dalla Riforma per le ipotesi di recesso ed esclusione da società a responsabilità limitata.
Il legislatore, infatti, nell’art. 2473 c.c. dispone chiaramente che, qualora il rimborso delle partecipazioni del socio che abbia esercitato il diritto di recesso debba essere effettuato riducendo il capitale sociale, all’operazione andrà applicato l’art. 2482 c.c., mentre nell’art. 2473-bis c.c. stabilisce, in modo altrettanto esplicito, che in caso di esclusione il rimborso della partecipazione del socio non possa avvenire mediante riduzione del capitale sociale.
In altri termini solo per il recesso e non anche per l’esclusione sarebbe ammissibile, in assenza delle altre modalità di rimborso della quota (acquisto da parte dei soci o di terzi concordemente scelti dai soci o ancora utilizzo di riserve disponibili), il ricorso alla riduzione del capitale.
Ciò potrebbe spiegarsi con la volontà del legislatore di evitare la diminuzione del capitale in una ipotesi in cui l’evento avuto in considerazione, e cioè l’esclusione, costituisce una «sanzione» che viene comminata ad un socio dalla maggioranza degli altri soci.
Ma se così è, se lo stesso legislatore in materia di S.r.l., pur avendo esplicitamente richiamato la disciplina della riduzione reale in caso di recesso e, sempre, esplicitamente vietato il ricorso alla riduzione del capitale quale tecnica di rimborso della quota del socio escluso, è forse il caso di dubitare che, nelle società di persone, la disciplina dettata in tema di recesso, morte ed esclusione, necessariamente unica, sia da qualificare come riduzione reale.
In mancanza di chiari indici normativi sarebbe allora possibile tentare, relativamente alle società di persone, una diversa ricostruzione.
Il dato da cui muovere è rappresentato dall’art. 2289 c.c. che, si è visto, unifica le ipotesi di scioglimento parziale del rapporto sociale, almeno ai fini delle modalità di valutazione delle quote e del successivo rimborso.
In presenza di tale disposizione potrebbe risultare estremamente azzardato estendere alle società di persone la normativa in materia di S.r.l. e non trattare in modo unitario le diverse fattispecie, ammettendo la riduzione del capitale sociale come modalità di rimborso della quota solo per il socio receduto e non anche per il socio escluso.
Ciò osservato e volendo fornire un’interpretazione quanto più conforme all’assetto normativo si potrebbe ritenere che:
Nelle società di capitali, dove è necessario un capitale minimo e non è, allo stesso tempo, sancita una responsabilità illimitata per i soci (o per alcuni di essi) in relazione alle obbligazioni sociali, ha un senso distinguere tra le ipotesi di recesso e quelle di esclusione. Le prime, infatti, essendo dettate a tutela del socio che vuole liberarsi dal vincolo che lo lega alla società, non possono escludere tra le modalità di rimborso la riduzione del capitale che può, comunque, essere effettuata, fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto al ceto creditorio a garanzia dei propri interessi. L’esclusione, invece, poiché tutela esclusivamente il diritto dei soci ad interrompere il vincolo sociale a danno di un altro socio, intanto può essere attuata in quanto o gli altri soci fanno fronte all’obbligo di rimborsare il socio escluso o nel patrimonio sociale vi sono riserve sufficienti a soddisfare il diritto dell’escluso al rimborso. La riduzione non sarebbe ammessa perché non coerente con il sistema. Nelle società di persone, dovendo inevitabilmente essere unificate le fattispecie di scioglimento parziale del rapporto sociale, in mancanza di indici normativi testuali differenti, il riferimento alla disciplina delle società di capitali diventerebbe applicabile solo in parte.
Vale a dire solo per la qualificazione come riduzione reale e non anche per il divieto di riduzione del capitale sancito per l’esclusione.
Allora, forse, si potrebbe ritenere che la qualificazione della riduzione a seguito del rimborso come riduzione reale trovi la sua ratio nella disciplina delle società di capitali interamente improntata ad una tutela estrema dei diritti dei creditori sociali a fronte dell’assenza di responsabilità illimitata dei soci e non anche in quella delle società di persone.
In quest’ultima tipologia societaria, infatti, i creditori sarebbero comunque tutelati dal regime di responsabilità illimitata sia del socio il cui rapporto sociale si scioglie (art. 2290 c.c.) sia di tutti gli altri soci (art. 2291 c.c.) o di alcuni di essi (artt. 2267, 1° comma e 2313, 1° comma, c.c.).
Addirittura l’art. 2290 c.c. costituisce la norma di chiusura della sezione relativa allo scioglimento del singolo rapporto sociale e fissa un principio di salvaguardia generale che potrebbe superare e rendere inapplicabile l’art. 2306 c.c.
Né vale addurre come obiezione il fatto che, indipendentemente dalla previsione normativa della responsabilità illimitata dei soci, il legislatore ha, comunque, riconosciuto nell’art. 2306 c.c. il diritto di opposizione dei creditori sociali.
In quest’ultima norma, infatti, la riduzione è conseguenza di una delibera laddove nel caso di scioglimento parziale del vincolo sociale la riduzione è conseguenza necessitata di un evento non riconducibile ad una decisione concordata.
Anche l’art. 2270, 2° comma, c.c. prevede che «se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società», non consentendo l’opposizione dei creditori sociali pur verificandosi una diminuzione del patrimonio sociale con eventuale riduzione del capitale. Norma tipica delle società semplici (e irregolari) che ritorna applicabile alle società commerciali (s.n.c. regolari e s.a.s.) nel caso di proroga tacita della durata ai sensi dell’art. 2307, 3° comma, c.c.
Si considerino, ancora, gli articoli 2284 e 2289 c.c. i quali prevedono l’uno il dovere degli altri soci di liquidare la quota agli eredi e l’altro, come già precisato, modalità e termini entro cui deve essere effettuato il pagamento della quota spettante al socio nei confronti del quale il rapporto si è sciolto.
Tutte le norme appena citate stabiliscono chiaramente l’inderogabilità della liquidazione della quota al socio uscente senza neppure porsi il problema di un’eventuale corrispondente riduzione del capitale sociale che, se operata, avverrebbe al solo fine di adeguare quest’ultimo alla mutata compagine sociale.
In nessuna di tali disposizioni, poi, è previsto lo scioglimento della società come conseguenza dell’impossibilità di effettuare il rimborso della quota spettante al socio (tranne che nell’ipotesi di cui all’art. 2284 c.c. che, comunque, presuppone una decisione in tal senso da parte dei soci superstiti) e neppure l’art. 2272 c.c. inserisce tra le cause di scioglimento della società un’ipotesi del genere.
La stessa disciplina delle società di capitali ha dovuto prevedere espressamente lo scioglimento della società nel caso in cui non sia possibile attuare la riduzione del capitale sociale.
L’art. 2306 c.c., infatti, (così come gli artt. 2445 e 2482 c.c.) è dettato per il caso di volontaria riduzione del capitale sociale, con la conseguenza che la vittoriosa opposizione dei creditori impedisce l’effettiva riduzione.
L’applicazione di tale norma alle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, in assenza di una testuale previsione normativa così come nelle società di capitali, non consente di ritenere che la conseguenza della vittoriosa opposizione possa essere lo scioglimento della società. Essendo quest’ultimo un evento di così grave portata per la vita della società da non poter essere automaticamente applicato senza un’espressa previsione legislativa.
Ebbene, se così è, sembra ragionevole concludere che la riduzione del capitale sociale, effettuata per consentire il rimborso in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, possa essere qualificata come riduzione nominale e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all’art. 2289 c.c. è da assimilare ad una perdita d’esercizio.
La disciplina delle società di persone sul tema, infatti, è autonoma ed autosufficiente e non legittima pertanto il ricorso ad un’applicazione analogica della corrispondente normativa dettata in materia di società di capitali.