Scissione parziale - partecipazione alle società di nuova costituzione

Campania · 28 · 9-2016

Massima

È possibile la scissione parziale di una società pluripersonale a favore di più società di nuova costituzione, a ciascuna delle quali non partecipino tutti i soci della scissa, non solo nell’ipotesi normativamente prevista dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 2506 ma anche laddove la società scissa rimanga composta dai medesimi soci nelle originarie quote di partecipazione, e le società di nuova costituzione siano composte ciascuna da uno dei soci della società scissa

Motivazione

L’art. 2506 c.c. dispone che la scissione cd. “asimmetrica” possa essere attuata, con consenso unanime, laddove ad alcuni soci della società scissa non vengano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie della scissione bensì azioni o quote della società scissa.

La ratio di tale norma consiste nel garantire ai soci partecipanti all’operazione di scissione la possibilità di conservare sostanzialmente la proporzione di partecipazione patrimoniale e amministrativa nell’ambito dell’impresa, anche se non in tutte le società coinvolte nella scissione, realizzando di fatto una compensazione tra la mancata acquisizione di quote in una o più società beneficiarie con l’aumento della proporzione di partecipazione al capitale della scissa.

Il legislatore impone, quale condizione imprescindibile di tale operazione, il consenso unanime dei soci coinvolti nella scissione. Si vuole, invero, evitare che il singolo socio possa vedere soppresso il proprio diritto di assumere una partecipazione, anche non proporzionale, in ciascuna società risultante dalla scissione senza aver avuto la possibilità di prestare uno specifico consenso in proposito. È proprio questo l’elemento che differenzia la scissione “asimmetrica” dalla scissione “non proporzionale”, disciplinata dall’art. 2506 bis comma 4, per la quale non è richiesto il consenso unanime, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i soci non assenzienti, il diritto di exit. Si può infatti distinguere la scissione non proporzionale da quella asimmetrica, in quanto nella prima vi è un rischio di “compressione” della posizione patrimoniale e amministrativa del socio, rischio bilanciato dalla possibilità di uscita dalla società in caso di dissenso; nella seconda, invece, il rischio è di vera e propria “soppressione” della posizione del socio, soppressione che può verificarsi solo con il consenso specifico del socio in questione.

Per quanto riguarda la scissione “asimmetrica” di cui all’art. 2506 c.c., una lettura restrittiva della norma in esame dovrebbe portare ad escludere che questa possa attuarsi mediante l’attribuzione ai singoli soci della scissa dell’intero capitale di ciascuna beneficiaria, senza che, contestualmente, gli altri ricevano una correlativa attribuzione di quote nella scissa.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la descritta ratio della norma non è contraddetta laddove si verifichino entrambe le seguenti condizioni: i valori patrimoniali assegnati alle singole società beneficiarie siano sostanzialmente equivalenti; le quote di partecipazione al capitale della società scissa restino immutate.

Con riferimento alla prima condizione, innanzi tutto va detto che più che di “equivalenza” delle attribuzioni patrimoniali alle società beneficiarie, deve parlarsi di “proporzionalità” tra l’attribuzione patrimoniale e l’entità dell’originaria partecipazione nel socio nella scissa. Si faccia l’esempio della società Alfa s.r.l., composta da tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), il cui capitale sia diviso in quote diseguali (Tizio 50%, Caio 30%, Sempronio 20%), che si scinde parzialmente, ai sensi dell’art. 2506 c.c., a favore di tre società unipersonali: Beta s.r.l. (socio unico Tizio), Gamma s.r.l. (socio unico Caio), Delta s.r.l. (socio unico Sempronio). Per rispettare il principio anzidetto e realizzare il programma in esame, occorre che, se le entità patrimoniali di Alfa s.r.l. oggetto di trasferimento nella scissione ammontano ad euro 1.000.000,00, la Beta s.r.l. riceva risorse patrimoniali pari a euro 500.000,00, la Gamma s.r.l. euro 300.000,00, la Delta s.r.l. euro 200.000,00.

In secondo luogo, sempre con riguardo al requisito della equivalenza-proporzionalità delle attribuzioni patrimoniali, occorre chiarire che deve trattarsi di una equivalenza “soggettiva”, ossia come tale determinata dalle personali valutazioni dei soci, e non necessariamente “oggettiva”, magari rimessa alla stima giurata di un terzo esperto. In questo caso, oggetto di tutela è il reciproco interesse dei soci a non vedere soppressa ingiustamente la propria partecipazione sociale, pertanto, anche lievi sproporzioni patrimoniali, se ritenute giustificabili dai soci secondo la loro personale valutazione, non possono ritenersi ostative dell’operazione di scissione.

Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia il mantenimento nella scissa delle originarie proporzioni di partecipazione sociale, questa appare davvero condizione essenziale, che potrà essere realizzata, all’occorrenza, anche mediante una riduzione volontaria del capitale sociale che non pregiudichi i diritti di ciascun socio, ma che dovrà ovviamente confrontarsi con l’eventuale opposizione da parte dei creditori sociali, come per legge. La scissione asimmetrica nell’accezione testuale di cui alla norma in esame, presuppone, per contro, una fisiologica alterazione degli equilibri di partecipazione nella scissa, necessaria per compensare la mancata attribuzione ad uno o più soci di quote in una o più società beneficiarie. Nel caso in esame, invece, l’ottenimento della titolarità esclusiva del pacchetto di quote di una società beneficiaria in capo ai singoli soci della scissa, non solo giustifica la non alterazione della distribuzione patrimoniale nella scissa, ma addirittura la impone, in quanto una eventuale variazione della percentuale di partecipazione al capitale della scissa potrebbe alterare l’equilibrio patrimoniale soggettivo che si intende realizzare.

In altre parole, volendo riprendere l’esempio di cui sopra, se il patrimonio residuo della scissa Alfa s.r.l., dopo l’avvenuto trasferimento alle beneficiarie, ammonta ad euro 1.000.000,00, un’eventuale variazione delle partecipazioni sociali della Alfa s.r.l. in base alla quale Tizio si ritrovi il 55% del capitale, mentre Caio il 25% e Mevio il 20%, potrebbe recare a Caio, socio che vede ridotta la sua partecipazione al capitale (e quindi altresì compressa la sua proporzionale aspettativa patrimoniale da euro 300.000,00 ad euro 250.000,00) un pregiudizio del tutto ingiustificato, per non dire illogico.

Pertanto, ferma restando l’esigenza imprescindibile del requisito dell’unanimità dei consensi, deve ritenersi che, verificandosi entrambe le circostanze sopra riportate, la scissione possa utilmente realizzarsi, senza violare alcun precetto. In presenza di attribuzioni proporzionali ed in assenza di alterazioni nelle partecipazioni originarie nella scissa, non si verifica infatti alcun arricchimento o impoverimento non giustificato della posizione patrimoniale e amministrativa dei soci partecipanti, ciò che invece avverrebbe laddove, per rispettare il tenore letterale della norma si attribuisse, ad almeno un socio, una diversa parte del capitale della società scissa.

Né può dirsi ostativo a tale ultima soluzione il dato letterale della norma, che può essere interpretata estensivamente e che non può ritenersi inderogabile, in quanto posta a tutela dell’interesse dei soci e non dei terzi.

In conclusione, deve ritenersi legittima l’operazione di scissione parziale di una società pluripersonale che venga attuata mediante la costituzione di più società unipersonali, tante quanti sono i soci della scissa e ciascuna interamente partecipata da uno dei soci della scissa, con la contestuale attribuzione alle beneficiarie di una porzione patrimoniale sostanzialmente proporzionale alla partecipazione detenuta nella scissa e la conservazione, nella scissa, delle originarie proporzioni di partecipazione al capitale. Né le cose cambiano laddove le società beneficiarie di nuova costituzione dalle quali risultino “esclusi” taluni soci non siano tutte unipersonali, sempre che siano verificate le due condizioni di cui innanzi.

Norme collegate

Art. 2506-bisArt. 2506

Massime collegate (4)