Sigle e denominazioni plurime

Triveneto · C.A.1 · 9-2004

Atto costitutivo - Denominazione

Massima

È possibile indicare nello statuto/atto costitutivo, oltre alla denominazione per esteso, la sua abbreviazione e la relativa sigla, purché queste ultime siano rigorosamente coerenti con la prima e non siano idonee a generare confusione.

Non è invece possibile indicare più denominazioni, abbreviazioni o sigle alternative.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2463