Sistema monistico e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione

Firenze · 59 · 2016

Amministrazione e rappresentanza - Sistema monistico

Massima

1. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

2. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole di una maggioranza qualificata.

3. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della deliberazione avente ad oggetto la revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, il preventivo parere favorevole del comitato per le proposte di nomina o di altro comitato di amministratori indipendenti istituito in seno al consiglio di amministrazione; ove di tale comitato facciano parte anche alcuni dei revocandi componenti del comitato per il controllo, questi non potranno partecipare alla deliberazione relativa al parere in esame.

4. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

5. È legittima la clausola statutaria che attribuisca la competenza alla revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione all’assemblea in sede ordinaria, richiedendo a tal fine una deliberazione motivata.

6. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell’assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione.

7. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell’assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di amministratore dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, purché il numero dei consiglieri che compongono il comitato rappresenti una minoranza del consiglio di amministrazione.

8. È legittima la clausola statutaria che attribuisca all’assemblea in sede straordinaria la competenza alla revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione; parimenti legittima è la clausola che, pur conservando la competenza all’assemblea in sede ordinaria in ordine alla revoca da componente del comitato per il controllo sulla gestione, richieda in seconda convocazione una maggioranza più elevata rispetto a quella prevista dalla legge per la revoca dell’organo amministrativo.

Motivazione

1. Le clausole in esame mirano, con modalità diverse e con una diversa intensità, a rafforzare l’indipendenza dei componenti dell’organo di controllo del sistema monistico, dettando una disciplina della revoca volta a salvaguardare nei termini più incisivi l’autonomia funzionale e la continuità d’azione del comitato per il controllo sulla gestione.

L’esame strutturale delle clausole muove da una premessa di vertice relativa alla fonte dei poteri ad esercizio doveroso del comitato per il controllo sulla gestione.

Al riguardo la dottrina è concorde nel ritenere che le funzioni attribuite direttamente dalla legge al comitato per il controllo sulla gestione, al pari di quelle riconosciute allo stesso dallo statuto, rappresentino attribuzioni proprie dell’organo di controllo, la cui fonte è di natura legale o statutaria (nota 1: La circostanza che «modalità di esercizio, limiti e contenuto minimo delle attribuzioni» sono fissati dalla legge è sottolineata da B. LIBONATI, Noterelle a margine dei nuovi sistemi di amministrazione delle società per azioni, in Riv. soc., 2008, 298. In tal senso v. anche F. GHEZZI - M. RIGOTTI, Commento all’art. 2409-octiesdecies, in Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, 249 s.; L. SCHIUMA, Il sistema monistico, L. SCHIUMA, Il sistema monistico: il consiglio di amministrazione ed il comitato per il controllo sulla gestione, in La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma, diretto da M. Vietti, Milano, 2013, 504 ss.; A. MORELLO, Il comitato per il controllo sulla gestione tra dipendenza strutturale ed autonomia funzionale, in Riv. dir. comm., 2005, I, 740 ss.). Con riferimento a tali prerogative, deve pertanto escludersi che si tratti di funzioni neppure latamente sussumibili nell’ambito concettuale della delega (nota 2: B. LIBONATI, op. loc. ult. cit., il quale esclude recisamente l’applicabilità nei confronti del comitato di controllo, dell’art. 2381, comma 3, c.c., e dunque ogni poteri di indirizzo da parte del consiglio di amministrazione sul comitato per il controllo sulla gestione; la configurabilità del comitato come “organo delegato” è negata anche dalla dottrina pressoché unanime: P. MONTALENTI, Corporate governarne, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2001, 830 s.; N. ABRIANI, Indipendenza e autonomia del comitato per il controllo sulla gestione tra disciplina legale e regole statutarie, in AGE, 2016/1, 145 ss.; M. IRRERA, Assetti organizzativi e sistema monistico, in Giur. comm., 2015, 526 ss.; F. MANCUSO, Commento all’art. 2409-octiesdecies, in Commentario della s.p.a. diretto da Abbadessa e Portale, cit., 1986; E. BUFFA DI PERRERO, I “controlli” nel modello monistico, in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti, Milano, 2011, 133 ss.; T. DI MARCELLO, Sistema monistico e organizzazione delle società di capitali, Milano, 2013, 144 ss.; S. SERAFINI, Responsabilità degli amministratori e interessi protetti, Milano, 2013, 101).

Com’è stato incisivamente rilevato, «nulla nel codice fa pensare alla provvisorietà ed alla contingenza delle attribuzioni ad un amministratore delegato propriamente detto», con il corollario che «il consiglio di amministrazione non potrà perciò né avocare a sé operazioni di controllo, né impartire direttive su come e cosa controllare. La separatezza delle due funzioni resta assoluta» (nota 3: Così ancora B. LIBONATI, op. loc. ult. cit.).

Tale considerazione induce a ricostruire il rapporto tra organo di controllo e organo amministrativo in termini non già di subordinazione, bensì di equiparazione dei rispettivi ruoli, articolati secondo un riparto orizzontale, che connota il modello in esame e segna un superamento del carattere gerarchico dei controlli del sistema tradizionale (nota 4: L. SCHIUMA, Il sistema monistico, cit., 507 s.).

2. Alla luce di tale inquadramento sistematico si può dunque procedere a una verifica dei possibili presidi statutari che l’ordinamento consente di approntare per rafforzare ulteriormente quella separatezza ed equiordinazione delle funzioni di controllo, da un lato, e di indirizzo e alta amministrazione, dall’altro, che il legislatore ha inteso delineare, pur in un contesto di strutturale compenetrazione delle cariche quale quello che connota tipologicamente il sistema monistico.

In tale prospettiva si iscrivono le clausole statutarie oggetto degli orientamenti in esame.

Al riguardo pare opportuno tenere distinte le due fattispecie, da un lato, della revoca dalla sola carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione e, dall’altro, della revoca (anche) dalla carica di consigliere di amministrazione (nota 5: Sulla distinzione dei due piani v. P. FERRO-LUZZI, Riflessioni in tema di controllo, in Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, a cura di L.A. Bianchi, F. Ghezzi F. e M. Notari, Milano, 2010, 231 ss.; A. GUACCERO, Commento, cit., 931 s.; D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 2, Torino, 2006, , 419). Mentre in quest’ultimo caso la competenza è senz’altro dell’assemblea, nell’ipotesi di revoca dalle sole funzioni di membro del comitato, che non implichi nel contempo la rimozione dalla carica di consigliere di amministrazione, occorrerà ulteriormente distinguere a seconda che lo statuto conservi la competenza alla (nomina e alla) revoca del comitato in capo al consiglio di amministrazione, secondo il modello legale, ovvero la attribuisca all’assemblea dei soci.

3. Per impostare correttamente le questioni poste dalle clausole in esame occorre ancora ricordare come la dottrina tenda a escludere l’applicabilità della disciplina dettata per i sindaci dall’art. 2400 c.c. all’ipotesi di revoca dalla carica dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, indipendentemente dalla circostanza che la competenza al riguardo sia conservata in capo all’organo amministrativo o sia attribuita all’assemblea.

Si ritiene infatti che la diversa configurazione dell’organo di controllo del sistema monistico, la sua collocazione interna all’organo amministrativo e la competenza assegnata a quest’ultimo, sia pur suppletivamente, in ordine alla sua nomina precludano il superamento del vaglio di compatibilità richiesto dalla legge (art. 223-septies disp. att. c.c. e 1, comma 6-quater, TUF). Tali considerazioni, unitamente al carattere evidentemente eccezionale del procedimento camerale diretto all’approvazione della revoca da parte del tribunale, inducono a negare la trasposizione alla fattispecie in esame della regola che impone la giusta causa ai fini della revoca dal collegio sindacale ed il ricorso al preventivo vaglio giudiziale sulla sussistenza della stessa (nota 6: Per tutti D. REGOLI, Gli amministratori indipendenti, cit., 419; L. SCHIUMA, Il sistema monistico, cit., 500 s.).

4. Operate tali premesse, si possono considerare senz’altro legittime le clausole statutarie relative alla revoca dalla sola carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, con permanenza del revocato all’interno del consiglio di amministrazione. Tale vaglio di legittimità è superato innanzi tutto dalle clausole che presuppongono la perdurante competenza del consiglio di amministrazione al riguardo (da 1 a 4) e che prevedono che la relativa deliberazione:

contenga una motivazione delle ragioni della revoca nella deliberazione o di amministrazione (Orientamento n. 1); sia assunta con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei consiglieri (Orientamento n. 2) o all’esito di una procedura aggravata che richieda, ad esempio, il preventivo parere favorevole del comitato per le proposte di nomina o di altro comitato di amministratori indipendenti istituito in seno allo stesso consiglio di amministrazione (Orientamento n. 3).

Né sussistono ostacoli in ordine alla previsione statutaria che richieda, quale requisito di validità della deliberazione consiliare, la sussistenza di una giusta causa riferibile all’amministratore che si intenda revocare dal comitato per il controllo sulla gestione (Orientamento n. 4).

Nessun dubbio sussiste anche con riferimento alla clausola statutaria che rimetta all’assemblea la competenza a deliberare la revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione (Orientamento n. 5). La piena legittimità di tale clausola trova un’esplicita conferma nelle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche della Banca d’Italia, del 4 marzo 2008. Tali Disposizioni – successivamente confluite nel Titolo IV della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 («Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi»), in quanto parte di un più ampio sistema normativo riguardante gli aspetti rilevanti dell’organizzazione e del governo societario – impongono che lo Statuto delle società bancarie che adottano il sistema monistico: i) conferisca all’assemblea il potere di nominare e revocare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione; ii) preveda che la delibera di revoca sia motivata (nota 7: In dottrina, per tutti, N. ABRIANI, Indipendenza e autonomia del comitato per il controllo sulla gestione, cit., 164 ss.; M. IRRERA, Assetti organizzativi e sistema monistico, cit., 526 ss.; E. BUFFA DI PERRERO, I “controlli” nel modello monistico, cit., 144. Più dubbia è la legittimità della clausola statutaria che attribuisca la competenza alla revoca dalla carica di amministratore dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione all’assemblea in sede straordinaria ovvero all’assemblea in sede ordinaria richiedendo in seconda convocazione una maggioranza più elevata rispetto a quella prevista dalla legge per la revoca degli organi amministrativo: tali previsioni parrebbero infatti in contrasto con l’art. 2369 c.c., che preclude l’innalzamento dei quozienti previsti dalla legge per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione con riferimento alle deliberazioni di nomina e revoca «dalle cariche sociali»).

Anche con riferimento a tale ipotesi, sembra potersi senz’altro affermare la conformità a legge tanto della clausola statutaria che richieda l’esplicitazione nella delibera della motivazione posta a fondamento della revoca (così ancora l’Orientamento n. 5), quanto della clausola statutaria che ne subordini la validità alla sussistenza di una giusta causa (Orientamento n. 6).

Se le clausole sin qui considerate parrebbero superare positivamente il vaglio di compatibilità con il diritto societario, proprio in quanto riferite alla sola carica di componente del comitato (nota 8: E v. ancora N. ABRIANI, op. cit., 168, il quale ricava una pur indiretta conferma di tale conclusione dalla constatazione che per l’organo di controllo del sistema monistico non è contemplata una disposizione corrispondente a quella dettata, per il sistema dualistico, dall’art. 2409-duodecies, comma 5, c.c., che, per un verso, dispone espressamente che la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza, anche se nominati nell’atto costitutivo, possa aver luogo «in qualunque tempo», e, per altro verso, introduce un (blando) correttivo, richiedendo a tal fine una maggioranza qualificata pari ad almeno un quinto del capitale sociale (art. 2409- duodecies, comma 5, c.c., che richiama l’art. 2393 c.c), un supplemento di riflessione si impone con riguardo alle previsioni statutarie che intervengano sui presupposti della deliberazione assembleare che abbia ad oggetto la revoca dalla carica di consigliere di amministrazione degli amministratori indipendenti membri del comitato per il controllo sulla gestione (nota 9: A tale ipotesi deve equipararsi quella in cui la deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione determini altresì la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione).

Al riguardo occorre confrontarsi con il principio enunciato dall’art. 2383 c.c. che riconosce alla società per azioni il potere di porre fine al rapporto di amministrazione unilateralmente, con una deliberazione che il competente organo sociale – l’assemblea nelle società a sistema tradizionale e monistico, il consiglio di sorveglianza nelle società a sistema dualistico – può assumere in ogni tempo e a sua discrezione, non occorrendo, per la validità ed efficacia della delibera di revoca, una giusta causa, il cui difetto ha come corollario unicamente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo al consigliere revocato: regola espressamente richiamata dall’art. 2409 noviesdecies c.c. e alla quale la dottrina assegna concordemente natura imperativa (nota 10: Danno monetizzabile, come noto, nel compenso che l’amministratore avrebbe percepito se non fosse stato revocato, detratti i ricavi che egli abbia realizzato o avrebbe potuto realizzare (art. 1227, comma 2, c.c.) da altre attività rese possibili dalla cessazione di quella gestoria: per tutti G. MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 474; R. WEIGMANN, Responsabilità e potere legittimo degli amministratori, Torino, 1974, 161; G. CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, IV, Torino, 1991, 83).

Pur in presenza di tale orientamento consolidato, si ritiene che nel sistema monistico la clausola in esame sia legittima qualora i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, la cui stabilità reale verrebbe in tal modo ad essere presidiata, rappresentino una minoranza del consiglio di amministrazione.

Com’è stato infatti rilevato, la ratio di ordine pubblico economico sottesa al principio della libera revocabilità degli amministratori va ravvisata nell’esigenza di garantire, da un lato, il permanere del vincolo fiduciario tra la proprietà e il management e, dall’altro, la contendibilità degli assetti proprietari (nota 11: N. ABRIANI, op. cit., 169 s.). Se ciò è vero, può condividersi il rilievo che tali istanze sarebbero nella fattispecie considerata entrambe preservate, in quanto la clausola in esame «lascerebbe intatto il diritto dei soci di revocare la maggioranza di consiglieri (quelli non chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza valutativa proprie del comitato), nominandone di nuovi e ponendo così le premesse per la sostituzione, da parte di questi ultimi, degli amministratori esecutivi» (nota 12: N. ABRIANI, op. loc. ult. cit. Si noti che la condizione di legittimità della clausola prefigurata è destinata a ricorrere nella maggior parte dei casi; non può peraltro escludersi la possibilità che i componenti del comitato rappresentino anche la maggioranza dei consiglieri: e v. per tutti S. FORTUNATO, I “controlli” nella riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, 885 ss.; A. GUACCERO, Commento agli artt. 2409 sexiesdecies - 2409 noviesdecies, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, II, 911 s., per il quale sarebbe astrattamente configurabile un organo amministrativo al cui interno tutti i membri, meno uno, facciano parte del comitato per il controllo; fattispecie, quest’ultima, che sembra peraltro presupporre che l’unico consigliere esterno al comitato sia investito delle funzioni esecutive (per uno spunto in tal senso v. A. MIRONE, I sistemi alternativi di amministrazione e controllo: il sistema dualistico e il sistema monistico, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Torino, 2013 528)).

In tale prospettiva va del resto considerato che, per i componenti del comitato per il controllo della gestione, le ipotesi di giusta causa legittimanti la revoca sono più ampie, potendosi configurare sia fattispecie di giusta causa riferibili alle funzioni in senso lato gestorie (recte, di alta amministrazione, indirizzo e supervisione) che condividono con tutti i consiglieri di amministrazione, sia ipotesi di giusta causa relative agli ulteriori poteri ad esercizio doveroso a loro specificamente spettanti in quanto componenti dell’organo di controllo.

5. In tutti i casi sin qui considerati resta comunque fermo che, non sussistendo alcuna prescrizione che rimetta all’autorità giudiziaria la preventiva verifica della presenza di una giusta causa di revoca, la valutazione sulla presenza o meno della giusta causa, in sede di adozione del provvedimento di revoca, sarà rimessa, sotto la propria responsabilità, all’organo che è titolare della relativa competenza, vale a dire l’assemblea stessa; mentre sarà il componente del comitato per il controllo sulla gestione, che lamenti la violazione delle peculiari regole statutarie sul procedimento di formazione della volontà sociale, a invocare l’invalidità (sub specie di annullabilità ex art. 2377 c.c.) della deliberazione in esame, richiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria eventualmente già in sede cautelare (art. 2378 c.c.). In difetto di sospensiva, la deliberazione di revoca dovrà pertanto considerarsi efficace, ancorché assunta in assenza di giusta causa, sino al suo eventuale annullamento (nota 13: E v. ancora N. ABRIANI, op. loc. ult. cit.).

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