Società consortili in forma di società per azioni: esclusione del socio

Campania · 13 · 5-2011

Tipi societari - Società consortili

Massima

È ammissibile per le società consortili in forma di società per azioni ex art. 2615-ter c.c. la clausola statutaria che preveda l’esclusione del socio al verificarsi di determinate fattispecie in quanto tale clausola non snatura il tipo sociale prescelto in funzione della causa consortile adottata ed è rispondente alla causa consortile adottata.

Motivazione

L’art. 2615-ter, comma 1, c.c. consente l’assunzione dello scopo consortile alle società lucrative di persone o di capitali ed alle cooperative; il comma 2 di detto articolo consente che gli atti costitutivi o statuti possano stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Concordemente dottrina e giurisprudenza ritengono che alle società consortili si applichi la disciplina del tipo sociale prescelto, ma è oggetto di discussione se tale disciplina sia derogabile o integrabile, ed in che ampiezza, con quella stabilita per i consorzi.

Il problema dell’ammissibilità di una clausola statutaria che preveda l’esclusione del socio non si pone per le consortili in forma di società di persone, di s.r.l. e di cooperativa, per le quali la normativa codicistica di tali tipi prevede la fattispecie dell’esclusione; per la s.p.a., invece, non sono previste dalla legge ipotesi di esclusione del socio, per cui si discute se sia possibile applicare alla consortile in forma di s.p.a. la disciplina stabilita per i consorzi. Secondo una tesi lo statuto di una s.p.a. consortile non può contenere clausole incompatibili con la disciplina tipica della forma societaria adottata, tali da snaturare la forma e la struttura del tipo al di là dei limiti consentiti dal particolare scopo della società stessa (Nota 1: Cass. 16 luglio 1979, n. 4130, in Giur. comm., 1980, II, 179; App. Milano 19 marzo 1997, decreto, in Le Società, 1997, 1047). Secondo altra tesi, invece, la disciplina dei consorzi sarebbe applicabile direttamente alle società consortili, senza cioè necessità dell’inserimento negli atti costitutivi o statuti di clausole specifiche o di rinvio (Nota 2: Cass. 4 novembre 1982, n. 5787, in Giur. comm., 1984, II, 586, secondo cui in determinate ipotesi può aversi automatica esclusione del socio; Cass. 4 gennaio 2001, n. 77, in Le Società, 2001, 1465). Preferibile è la tesi intermedia secondo la quale alle società consortili si applica una disciplina mista: quella dei consorzi per i rapporti tra i consorziati e per i rapporti tra consorziati e terzi, quella del tipo sociale adottato per quanto concerne le regole di organizzazione e di funzionamento della società. In sostanza si ritiene possibile la deroga alle norme del tipo sociale adottato, ma tale deroga non può spingersi a violare le norme inderogabili rispetto al tipo prescelto e quelle che sono dirette alla tutela dei terzi (Nota 3: In tal senso in giurisprudenza App. Milano 19 marzo 1997, decr., in Le Società, 1997, 1047, con nota di De Angelis; Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; Trib. Napoli 9 giugno 2008, n. 6652, inedita; in dottrina Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Trattato Galgano, IV, Padova, 1981, 426 ss.; Di Sabato, Consorzi e società consortili, Rassegna di diritto civile, 1988, 680 ss.; De Angelis, Società consortili, in Codice commentato delle nuove società, Milano, 2004, 1683).

Sulla considerazione che anche le società consortili sono consorzi, cioè organismi di categoria, si deve ritenere meritevole di tutela l’esigenza, sia per la società che per il singolo socio, di prevedere specifici casi in cui l’inadempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta di adempimento permettano l’esclusione del socio. In altre parole la deroga alla disciplina legale del tipo adottato non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale. Ma ciò palesemente non avviene adottando una clausola di esclusione: deve rilevarsi, infatti, che nella disciplina della s.p.a. già è prevista un’ipotesi di esclusione del socio nella fattispecie della decadenza del socio moroso di cui all’art. 2344, comma 2 c.c. Può osservarsi, inoltre, che la clausola in esame può rappresentare un legittimo rimedio da applicare al verificarsi di ipotesi che potrebbero persino compromettere il funzionamento dell’impresa consortile. Innanzi tutto si pensi al venir meno dei requisiti soggettivi dei soci necessari per partecipare alla società consortile (per il caso di esclusione per la perdita della qualifica di imprenditore da parte del socio vedasi Cass. n. 5787/1982 cit.); si consideri, poi, l’ipotesi di cessazione dell’attività di impresa da parte del socio, sia essa conseguente a liquidazione ovvero a trasferimento della propria azienda. L’esclusione, inoltre, può essere considerata quale sanzione giustificata dall’inadempimento al versamento dei contributi in denaro, nonchè delle prestazioni accessorie non consistenti in danaro statutariamente pattuite ai sensi dell’art. 2345 c.c. Deve rilevarsi, ancora, che nell’ipotesi di rimborso al socio escluso non si violerebbe il principio dell’ intangibilità del capitale sociale posto a tutela dei terzi, in quanto sarebbe necessario procedere con la procedura di riduzione del capitale sociale di cui all’art. 2445 c.c.

In alternativa sarebbe possibile prevedere nello statuto che il riscatto delle azioni del socio da escludere avvenisse utilizzando la procedura di cui all’art. 2357 c.c.

Qualora si volesse utilizzare una diversa soluzione rispetto alla clausola di esclusione, sarebbe possibile stabilire che tutte le azioni siano riscattabili ex art. 2437-sexies c.c. al verificarsi di ipotesi predeterminate.

Norme collegate

Art. 2344Art. 2357Art. 2437-sexiesArt. 2445Art. 2345Art. 2615-terArt. 2602

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