Società di persone – liquidazione della quota del socio uscente – obbligo a carico della società e non dei soci – accrescimento proporzionale della partecipazione degli altri soci nel caso non si debba ricorrere alla riduzione del capitale sociale
Campania · 44 · 6-2025
Recesso - Recesso da società di persone
Massima
In caso di scioglimento di rapporto sociale relativo al singolo socio nelle società di persone si ritiene che, a seguito della liquidazione della quota del socio, la sua partecipazione si possa in ogni caso accrescere agli altri proporzionalmente.
Non si ritiene, infatti, applicabile analogicamente la disciplina in tema di società di capitali (artt. 2437 c.c. e seguenti e 2473 c.c.), volta a preservare l’integrità del capitale sociale, perché in società personali non esiste causa di scioglimento per perdite che riducono il capitale sociale, attesa la garanzia della responsabilità illimitata di tutti o alcuni soci.
Si ritiene applicabile, però, volontariamente col consenso di tutti i soci anche la disciplina delle suddette norme in tema di società di capitali, in particolare l’esecuzione attraverso cessione della quota ad altri soci o terzi che corrispondano la liquidazione.
Motivazione
Il contratto di società può sciogliersi parzialmente relativamente ad uno solo dei soci: nelle società personali per morte, recesso ed esclusione; in quelle di capitali per recesso, nell’ipotesi di socio moroso (in caso la società non opti per l’esecuzione, ma per lo scioglimento) e di esclusione statutaria nella s.r.l.
In ogni caso il socio ha diritto ad una somma di danaro pari al valore della quota da determinarsi in società di persone secondo l’art. 2289 c.c., nelle società di capitali per i casi di recesso (ed esclusione in s.r.l.) a norma degli artt. 2437 e 2473 c.c. Nel codice civile del ‘42, ante riforma societaria, mancava una disciplina della modalità di liquidazione, in particolare della sua incidenza sugli assetti proprietari e sul capitale della società. Il problema era piuttosto rilevante soprattutto per le società di capitali, per la necessità di coniugare il diritto soggettivo del socio alla liquidazione della partecipazione con la tutela dell’integrità del capitale sociale ed in genere del patrimonio della società.
In dottrina c’erano due posizioni distinte che riconducevano la fattispecie a due norme diverse.
Secondo alcuni si trattava di perdita patrimoniale con necessità di applicazione di riduzione facoltativa o obbligatoria ai sensi degli artt. 2446 e ss c.c.., divenendo l’ex socio creditore della società; secondo altri, invece, il rimborso del capitale doveva seguire la più rigida disciplina della riduzione reale di cui all’art. 2445 c.c., per tutelare la posizione dei creditori. La disciplina attuale, dettata dagli articoli 2437 quater e 2473 c.c., delinea un ordine inderogabile di modalità operative, nell’ottica di salvaguardia del patrimonio sociale e dell’integrità del capitale. In caso di recesso l’organo amministrativo ha il dovere-potere di cedere la quota del socio receduto (scissione tra proprietà e legittimazione a disporre) preferibilmente ai soci ed in mancanza ai terzi, incassando il prezzo per la società (come avviene, d’altro canto, per il caso di socio moroso). Ove manchino gli acquirenti, esso organo amministrativo deve utilizzare risorse della società e, se è possibile, quelle disponibili e non quelle vincolate dalla disciplina del capitale sociale; in tal caso la quota del socio si accresce proporzionalmente agli altri. Se le riserve non sono sufficienti per la liquidazione, è necessario ridurre il capitale sociale ed il legislatore ha ritenuto di applicare la disciplina della riduzione reale di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., con potere, dunque, di opposizione dei creditori che, in caso venga accolta, configura una causa di scioglimento della società; in tal caso il socio recedente otterrà la quota di liquidazione solo al termine del procedimento di liquidazione. Poiché la riforma non ha disciplinato le società di persone, continua a mancare la disciplina per il caso di scioglimento parziale in società personali. Dopo alcuni dubbi dottrinali risalenti alle prime applicazioni della norma del ‘42, la Cassazione ha chiarito che anche nelle società personali la liquidazione della quota è obbligo della società, sicché si pone anche in questi tipi sociali il problema di individuare le modalità di liquidazione. Non si ritiene applicabile analogicamente la rigida procedimentalizzazione prevista per l’analogo caso nella disciplina delle società di capitali. Nelle società personali, infatti, l’incidenza delle perdite sul capitale ha l’unica conseguenza di impedire la distribuzione degli utili (art. 2303 c.c.): gli utili non possono ripartirsi fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera corrispondente; la riduzione per perdite non rientra nella fattispecie regolata dall’art. 2306 c.c. ed alla riduzione per perdite va assimilata l’eventuale riduzione del capitale sociale per la liquidazione spettante al socio uscente (Massima n. 29 di questa Commissione). Manca nelle società di persone un obbligo di reintegrazione del capitale sociale a pena di scioglimento della società. Tant’è vero che tra gli opportuni provvedimenti in caso di perdite di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. vi è la trasformazione regressiva che consente di evitare il ripianamento delle perdite. Ciò si ritiene in ragione della responsabilità personale illimitata di uno o più soci per le obbligazioni sociali. Nel caso di scioglimento del rapporto per morte, recesso ed esclusione, l’effetto immediato sul contratto è lo scioglimento del rapporto sociale ed il sorgere dell’obbligazione di cui all’art. 2289 c.c.; dal punto di vista degli assetti proprietari e dei rapporti interni è possibile lasciare invariato il capitale ed accrescerlo in proporzione ai soci rimasti. Si ritiene che questo effetto avvenga di default e non richieda decisione, attesa la sua compatibilità con la disciplina del capitale sociale in società di persone. Bisogna solo far constare, necessariamente con atto notarile, l’avvenuta causa di scioglimento ed il suo effetto di legge, ai fini dell’iscrizione nel registro imprese. Come ogni obbligazione della società che sia causata dall’attività sociale o da altre circostanze, anche quella della liquidazione della quota, non pone, infatti, un problema di tutela dell’integrità del capitale che obblighi ad un suo adeguamento; se, peraltro, si applicasse analogicamente la disciplina delle società di capitali, l’opposizione ad una riduzione reale non necessaria dovrebbe portare allo scioglimento della società, quando si è notato che, nel sistema delle società personali, le vicende del capitale non sono cause di scioglimento. Nella disciplina degli artt. 2284 e ss. c.c., però, come si mostra nel caso di morte del socio, c’è spazio per una diversa decisione o per l’autonomia statutaria: in particolare si ritiene ammissibile che gli altri soci (non può farlo l’amministratore come nelle società di capitali, per il principio unanimistico in relazione alle modifiche del contratto di cui all’art 2252 c.c.) decidano di non far accrescere la quota ma di cederla ad un terzo, come d’altro canto avviene nel contratto di continuazione con gli eredi; ovviamente, mentre nel contratto di continuazione ciò estingue l’obbligo di pagare la liquidazione per compensazione, negli altri casi il subentrante che acquista la quota pagherà il prezzo (si ritiene in questo caso che non sia obbligatoriamente la società ad incassare il prezzo come nel caso degli artt. 2437 e 2473 c.c., pur essendo ciò possibile in applicazione analogica delle suddette norme, dipendendo da quanto concordato o stabilito nei patti sociali).