S.r.l. a capitale marginale - s.r.l. semplificata - aumento oneroso del capitale - divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro - obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in denaro - sussistenza

Campania · 21 · 9-2016

Tipi societari - S.r.l. a capitale ridotto

Massima

Il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. rispettivamente per la “s.r.l. a capitale marginale” e per la “s.r.l. semplificata”, operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro.

Motivazione

Come è noto, a partire dal 2012, sulla scorta delle esperienze di altri ordinamenti giuridici, è stato avviato un processo normativo di riforma delle s.r.l., riguardante in particolar modo la disciplina del capitale sociale. Il quadro normativo che si è venuto a delineare all’esito delle ultime modifiche legislative ci consegna due modelli di s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro: la “s.r.l. semplificata”, alla quale è dedicato l’art. 2463-bis c.c., e la s.r.l. con un capitale che può essere fissato da un minimo di 1 euro fino ad un massimo di 9.999,99 euro. Quest’ultimo modello di s.r.l., che il legislatore non identifica con una specifica espressione ma che per ragioni di semplicità espositiva viene sovente denominato “s.r.l. a capitale marginale”, “s.r.l. a capitale ridotto” oppure “s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro”, è contemplato dall’art. 2463, 4° e 5° comma, c.c.

Dalla semplice lettura delle norme sopra richiamate emerge con evidenza che la “s.r.l. semplificata” e la “s.r.l. a capitale marginale”, aldilà di alcuni aspetti caratterizzanti soltanto la s.r.l. semplificata e legati essenzialmente alla riduzione dei costi di costituzione, condividono alcuni profili di disciplina, che dipendono tutti dalla presenza di un capitale necessariamente inferiore a 10.000 euro.

E precisamente, in entrambi i modelli in esame i conferimenti devono farsi in danaro e devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione (cfr. artt. 2463-bis, 2° comma, n. 3 e 2463, 4° comma, c.c.).

Occorre chiedersi, a questo punto, se tali prescrizioni, ossia il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e l’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro, riguardino soltanto la fase costitutiva della società oppure valgano anche in sede di aumento oneroso del capitale laddove questo rimanga nel limite di 10.000 euro.

L’interpretazione restrittiva, che circoscrive il perimetro applicativo dei suddetti limiti alla fase genetica, è stata sostenuta (cfr. Massima Milano n. 130) invocando il tenore letterale delle norme, la ratio di semplificazione che le ispira e la natura eccezionale delle stesse. Ed invero, da un lato si afferma che i suddetti limiti sono dettati dal legislatore nell’ambito della disciplina riguardante la fase costitutiva della società, con conseguente applicazione della disciplina generale della s.r.l. per quanto concerne l’aumento del capitale. Dall’altro lato, si richiamano le istanze di semplificazione che caratterizzano l’atto costitutivo delle “nuove” s.r.l. e che giustificano le limitazioni dell’autonomia dei soci fondatori; limitazioni che non valgono, però, in caso di aumento oneroso del capitale. Infine, si sostiene che le norme in esame rappresentano eccezioni rispetto alla disciplina generale dei conferimenti nelle s.r.l., sicché sarebbe difficile giustificarne l’estensione in via interpretativa (così, Busani, in Le società, 2013, pag. 1076; Busi, in Quaderni della Fondazione Italiana del notariato, pag. 81).

Gli argomenti addotti a sostegno dell’orientamento restrittivo non appaiono convincenti.

In primo luogo, la circostanza che i suddetti limiti siano dettati nell’ambito delle norme che si riferiscono alla costituzione della s.r.l. non significa che il loro campo di applicazione debba essere circoscritto alla fase genetica della società. Ed invero, è opinione comune in dottrina che la disciplina dei conferimenti in sede di aumento oneroso del capitale segua quella dettata dalla legge per i conferimenti nella fase costitutiva della società. E tale opinione trova riscontro nei commi 4° e 5° dell’art. 2481-bis c.c., che riproducono le medesime regole poste dall’art. 2464 c.c. per i conferimenti in fase di costituzione.

Per questo motivo, il semplice fatto che l’art. 2481-bis c.c. non richiami le nuove disposizioni riguardanti i conferimenti nelle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non è indice della volontà del legislatore di escluderne l’applicazione in sede di aumento del capitale, ma dipende esclusivamente da un difetto di coordinamento della nuova disciplina delle s.r.l. con il tessuto normativo preesistente (nello stesso senso v. Magliulo, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, pag. 143).

Una volta dimostrato che la collocazione delle prescrizioni limitative all’interno delle norme riguardanti la fase costitutiva della società non è sufficiente a circoscriverne il campo di applicazione, occorre indagare la ratio legis posta a fondamento delle norme in esame, al fine di verificare se essa consenta di giustificarne un’interpretazione restrittiva.

Al riguardo, si deve osservare che le esigenze di semplificazione e di speditezza caratterizzanti il momento costitutivo della società, richiamate per limitare l’applicazione delle prescrizioni in esame alla fase genetica, possono oggi essere invocate soltanto per la “s.r.l. semplificata” e non anche per la “s.r.l. a capitale marginale”. Ed invero, a differenza di quanto accadeva per la “s.r.l. a capitale ridotto” introdotta dal c.d. “decreto sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) e successivamente soppressa dal c.d. “decreto lavoro” (D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con L. 9 agosto 2013, n. 99), il legislatore detta oggi per la “s.r.l. a capitale marginale” una disciplina dei conferimenti autonoma — anche se identica — rispetto a quella della “s.r.l. semplificata”. Di guisa che la ratio di semplificazione, che certamente ancora oggi rappresenta il fondamento delle norme sulla costituzione della “s.r.l. semplificata”, non può essere invocata come criterio interpretativo della disciplina della “s.r.l. a capitale marginale”. Ed invero, nessuna agevolazione, né sul piano dei costi né sotto il profilo delle clausole statutarie, è riconosciuta dall’art. 2463, 4° e 5° comma, c.c. per la costituzione della “s.r.l. a capitale marginale”. L’unica forma di “semplificazione” è rappresentata dall’ammontare del capitale sociale, che può — e deve —essere fissato in un importo inferiore a 10.000 euro. Epperò, dai comma 4° e 5° dell’art. 2463 c.c. non si evince assolutamente che tale “semplificazione” riguardi esclusivamente la fase costitutiva della società.

Le osservazioni che precedono dimostrano che le esigenze di semplificazione e di speditezza non sono idonee a rappresentare il fondamento dei limiti in esame nel modello di “s.r.l. a capitale marginale”.

La ratio di tali limiti deve, dunque, ricercarsi altrove. Dalla lettura combinata degli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. sembra che tali prescrizioni trovino il loro unico fondamento nella presenza di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. Ed invero, l’unico elemento che accomuna i due modelli di s.r.l. in esame, ossia la “s.r.l. semplificata” e la “s.r.l. a capitale marginale”, consiste nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro. Ed è dalla sussistenza di tale requisito che discendono le limitazioni in materia di conferimenti. La fissazione del capitale sociale in un importo inferiore a 10.000 euro giustifica l’applicazione di una disciplina più rigida in materia di conferimenti, a garanzia della formazione di un capitale composto da risorse monetarie pienamente disponibili.

In altre parole, il legislatore ha voluto consentire la nascita di s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro a condizione che la formazione del capitale fosse “presidiata” da regole più rigorose, volte ad assicurare alla società una provvista finanziaria immediatamente disponibile (v. Studio CNN, pag. 15, secondo cui «la ratio dell’esclusività del versamento in denaro può essere rinvenuta nella maggiore idoneità di tale bene, rispetto quelli in natura, a garantire l’effettiva capitalizzazione della società, in coerenza anche con una riduzione dei costi per la capitalizzazione della società»).

Individuata così la ratio (comune ad entrambi i modelli di s.r.l.) dei limiti in esame nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro, ne consegue che essa ricorre non soltanto nella fase della costituzione della società ma anche durante la sua esistenza e fino a quando il capitale rimane entro la soglia dei 10.000 euro. È per questo motivo che il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e l’obbligo di versare l’intero importo dei conferimenti in danaro trovano applicazione anche in sede di aumento del capitale (nello stesso senso, cfr. Trimarchi, in Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, pag. 119 s.).

L’individuazione della ratio legis nella presenza di un capitale inferiore a 10.000 euro consente, inoltre, di superare l’ultimo argomento addotto a sostegno dell’interpretazione restrittiva, ossia quello fondato sulla natura eccezionale delle norme in esame. Ed invero, le prescrizioni limitative al vaglio non costituiscono un’eccezione rispetto alle norme dettate per i conferimenti nelle s.r.l.. Esse, piuttosto, costituiscono nuove regole che concorrono a formare il “microsistema” delle s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 euro, come tali applicabili tutte le volte in cui il capitale rimane al disotto di tale soglia.

Norme collegate

Art. 2463-bisArt. 2464Art. 2463Art. D.L. 2013 n. 76Art. 2481-bis

Massime collegate (2)