Start-up innovativa e costituzione

Firenze · 38 · 2014

Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.

Massima

Prima dell’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all’art. 26, D.L. n. 179/2012.

È legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start-up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012.

Stante la deroga concessa nell’art. 26, comma 5, D.L. n. 179/2012 all’art. 2468, comma 1, c.c., nelle “s.r.l.-start up innovative” il rapporto sociale può essere scomposto in unità minime di valore omogeneo (alla stregua di azioni).

In assenza di un divieto testuale espresso (analogo a quello previsto nel comma 1 dell’art. 2348 c.c.), è legittimo scomporre solo parte del rapporto sociale in unità minime omogenee, e prevedere che la restante parte sia divisa in quote commisurate alle persone dei soci in conformità ai principi di diritto comune.

Motivazione

Premessa

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, modifica con L. 9 agosto 2013, n. 99) l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata qualificabile come “start-up innovativa” ai sensi dello stesso D.L. n. 179/2012 può consentire che la partecipazione al capitale sia “rappresentata” non da quote rapportate alla persona del socio, ma da categorie di quote, ovvero da “quote” di valore standard attributive al titolare, chiunque esso sia, di prerogative sociali diverse rispetto a quelle spettanti agli altri soci.

La medesima disposizione, infatti, consente all’atto costitutivo di liberamente determinare, ovviamente nei limiti imposti dalla legge, “il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto nell’art. 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Assumendo come dato interpretativo sostanzialmente condiviso dalla dottrina dominate (nota 1: Per tutti Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Tratt. Schlesinger, I, Milano, 2010, pp. 499 ss.) che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2468 c.c., non sia legittimo scomporre il rapporto sociale di partecipazione ad una s.r.l. “ordinaria” in categorie di quote, ne deriva che la previsione dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 79/2012 rappresenta una di quelle esenzioni dal diritto comune che, secondo l’orientamento allo stato attuale preferito (nota 2: Maltoni - Spada, L’impresa start-up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2013, I, 1113 ss.), connota l’intera disciplina sulla start-up innovativa.

Al contempo, si ritiene, non senza qualche voce contraria (nota 3: Benazzo, La S.r.l. start-up innovativa, in Nuove leggi civ., 2014, n. 1, 101 ss.), che la concessione di una serie di esenzioni rispetto alla disciplina comune non consenta di qualificare la s.r.l. start-up innovativa come un tipo nuovo.

Si rileva, infatti, che la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa del D.L. n. 79/2012 è condizionata all’iscrizione della società nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese (art. 25, comma 8) ed è temporanea, in quanto viene meno “qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti nell’art. 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data della costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’art. 25 se applicabile, ... ed in ogni caso decorsi quattro anni dalla data della costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione” (art. 31, comma 4).

Inoltre, le clausole tipologicamente aliene rispetto alla s.r.l. di diritto comune sono tutte facoltative e concorrono a costituire il corredo delle esenzioni a cui si può accedere una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione speciale.

Ne deriva che l’impresa “start-up innovativa” non designa uno statuto legale indefettibile (preordinato alla qualificazione) deviante rispetto allo statuto legale della s.r.l. di diritto comune.

Il corollario più immediato della ricostruzione sistematica proposta è il seguente: la società è prima dell’iscrizione alla sezione speciale (e torna ad essere a seguito della cancellazione) una s.r.l. di diritto comune.

La questione

L’adesione all’orientamento interpretativo ricordato porta in rilievo una questione applicativa: è possibile già nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspira programmaticamente alla qualificazione come start-up innovativa, e quindi prima dell’avvenuta iscrizione nella sezione speciale, avvalersi delle esenzioni dal diritto comune di natura organizzativa?

In particolare, è legittimo consentire già in sede di atto costitutivo la creazione di una categoria di quote e la qualificazione immediata delle partecipazioni sottoscritte da quei soci come “quote di categoria”?

La previsione dell’art. 25, comma 8, che condiziona la possibilità di avvalersi delle esenzioni del D.L. n. 179/2012 all’avvenuta iscrizione della società nella sezione speciale, ed il conseguente corollario in virtù del quale fino a quel momento la società è soggetta alla disciplina di diritto comune e non può fregiarsi della qualifica di “start-up innovativa”, inducono ad alimentare dubbi.

Tuttavia, si ritiene legittima la clausola dell’atto costitutivo che prevede la “conversione” automatica delle quote “ordinarie” di alcuni soci nominativamente identificati, in quote di categoria, dotate di uguali diritti, di valore standardizzato (ad un sottomultiplo delle stesse, e quindi non più commisurate alla persona del titolare), una volta avvenuta l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, ai sensi dell’art. 25, comma 8, D.L. n. 179/2012 (nota 4: In alternativa, la soluzione più tranquillizzante si compone di un iter articolato su due fasi: i) la costituzione della società con la sottoscrizione da parte dei fondatori di quote conformi alle norme dell’art. 2468 c.c., quindi parametrate alle persone dei soci sottoscrittori; ii) una volta iscritta la società nella sezione speciale delle start-up innovative, la conversione, all’unanimità, delle quote “ordinarie” in quote costituenti un’unica categoria. Non vi è dubbio che la necessità di una ulteriore decisione organizzativa apre uno spiraglio di incertezza circa l’esito divisato dell’operazione, poiché nel frattempo potrebbero generarsi “sopravvenienze” che non consentono di ottenere la ripetizione del consenso di tutte le parti; senza tener conto dell’inevitabile aggravio di costi).

Gli argomenti

La clausola in esame è destinata a produrre una pluralità di effetti organizzativi di cui si impone una valutazione puntuale.

In primo luogo, si programma una scomposizione solo parziale (e non totale) del rapporto sociale in unità di partecipazione standardizzate: infatti, mentre alcune “quote” sono destinate a restare commisurate alle persone dei soci, secondo le regole ordinarie, le “quote di categorie” dovranno essere di valore omogeneo, alla stregua di azioni.

L’assenza di qualsiasi divieto testuale induce ad ammettere la legittima coesistenza nella s.r.l. start-up innovativa di quote di valore minimo standardizzato (per esempio: quote del valore unitario di Euro …) e di quote ragguagliate alla persona del titolare, a differenza di quanto previsto nella disciplina della s.p.a. (art. 2348, comma 1, c.c.).

In secondo luogo, i patti sociali contengono due norme in ordine alle modalità di ripartizione della partecipazione al capitale sociale ed alla conformazione di parte delle “quote”: una, conforme alla disciplina dell’art. 2468 c.c., ad efficacia immediata ma subordinata risolutivamente all’iscrizione della società nella sezione speciale delle start-up innovative; l’altra, legittimata dall’art. 26 del D.L. n. 179/2012, ad efficacia sospensivamente condizionata al medesimo evento.

La possibilità di prevedere nei patti sociale regole ad efficacia condizionata o a termine è stata efficacemente argomentata nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 50/2009.

È sufficiente rammentare le conclusioni proposte, per legittimare la soluzione organizzativa in esame: i) “le parti possono dettare singole norme statutarie che si succedono nel tempo in base al maturarsi di termini ed all’avverarsi di condizioni; e questo sia in sede di costituzione della società che in occasione di successive modificazioni dell’atto costitutivo”; ii) “la previsione di termini e condizioni non deve però far venire meno una regola necessaria al funzionamento della società”; iii) “la legittimità delle regole statutarie, la cui alternanza è governata da termini e condizioni, deve essere valutata alla stregua del generale principio di conformità allo statuto legale del tipo sociale prescelto e questo con riferimento ad ambedue le regole destinate a succedersi nel tempo; la qual cosa sembra presupporre che le diverse norme tra loro alternative siano valutate in costanza di tipo di società”.

Ognuna delle proposizioni enunciate risulta rispettata dalla clausola in esame.

La conversione delle “quote ordinarie” in “quote di categoria” determina una successione di regole organizzative nel tempo, tale per cui, qualora la conversione non abbia luogo, le partecipazioni sociali dei soci restano governate dalla disciplina di diritto comune: non è quindi vanificata l’esigenza di regolamentazione del rapporto sociale complessivo. Infine, la valutazione di legittimità è condotta con riferimento al medesimo tipo di società, alla luce della premessa condivisa in ordine alla qualificazione della start-up innovativa in forma di s.r.l.

Ulteriormente, non sembra in discussione la legittimità della conversione automatica delle partecipazioni al verificarsi di determinati eventi.

In proposito sembra sufficiente l’Orientamento n. 4 di questa Commissione, che ha ammesso la previsione della conversione automatica di azioni di categoria in azioni ordinarie al verificarsi di un evento predeterminato al momento dell’emissione.

Non è significativo che la questione sia stata trattata con esclusivo riferimento alla s.p.a., in quanto è scelta dovuta esclusivamente al fatto che la disciplina della s.r.l. “ordinaria” non consente di porsi un problema di mutamento di contenuto della partecipazione in senso oggettivo. Giova invece rilevare, a conforto, che è condivisa la tesi che sia legittimo apporre elementi accidentali anche alle clausole attributive di diritti particolari, che condividono con quella in esame il contenute conformativo della partecipazione del socio (nota 5: La possibilità di subordinare il sorgere o il venir meno di diritti al verificarsi di condizioni è ammesso testualmente nell’art. 2351 c.c. con riferimento al diritto di voto nella s.p.a., e alla stessa conclusione può pervenirsi in via di interpretazione estensiva anche con riferimento ai particolari diritti nella s.r.l.).

Dunque, l’ambiente sistematico della s.r.l. non è a priori refrattario al condizionamento dell’efficacia (e quindi della vigenza) delle regole inerenti alle prerogative spettanti al socio.

Conclusione

Alla luce delle argomentazioni svolte si ritiene legittimo prevedere, nei patti sociali di una s.r.l. destinata ad iscriversi nella sezione speciale delle start-up innovative, la conversione delle partecipazioni di taluni soci in “quote di categoria” standardizzate, una volta che la società risulterà iscritta, e quindi subordinatamente all’avverarsi di tale condizione.

Ne consegue che il socio o i soci interessati alla titolarità di quote di categoria, a valore standardizzato, sottoscriveranno al momento della stipula dell’atto costitutivo quote di diritto comune, parametrate alla persona del socio sottoscrittore, ai sensi dell’art. 2468 c.c., poiché prima dell’iscrizione nella sezione speciale la società non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune concesse con il D.L. n. 179/2012, fra cui quelle previste nell’art. 26, comma 2.

Norme collegate

Art. 2346Art. 2468Art. 25 PMIArt. 1353Art. 26 PMI

Massime collegate (9)