Start-up innovativa: limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso
Firenze · 39 · 2014
Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.
Massima
La start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti.
Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start -up innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
Motivazione
Problema
L’esigenza che sta a fondamento della massima assume particolare importanza nella prassi giacché consente di “bloccare” le partecipazioni dei soci fondatori e, come tali, ideatori e propulsori della start-up per un periodo superiore ai due anni previsti dall’art. 2469 c.c.
Ci si domanda dunque se la start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. possa emettere categorie standardizzate di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court per atto tra vivi (o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza condizioni o limiti) con esclusione del diritto di recesso e, in caso affermativo, con quali limiti.
Argomentazioni
In via preliminare si può osservare che alla start-up innovativa in forma di s.r.l. è consentito emettere categorie standardizzate di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza condizioni o limiti: tale caratteristica appare conforme con la disciplina ordinaria e tale da non coinvolgere problemi interpretativi di estensione dell’autonomia statutaria. Categorie di quote così tratteggiate ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’art. 26 del D.L. n. 179/2912 “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.
Il dato problematico investe la possibilità di escludere il diritto di recesso oltre i limiti dettati dal legislatore per la s.r.l. ordinaria. A questo riguardo l’art. 2469 c.c. consente l’esclusione del diritto di recesso del socio in caso di intrasferibilità della partecipazione (ovvero nel caso in cui il relativo trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti) per un termine non superiore a due anni, termine il cui dies a quo varia: dalla costituzione della società, dalla introduzione della clausola, dalla sottoscrizione della partecipazione o, ancora, dall’acquisto della stessa. Tale disposizione deve essere letta nel contesto della impresa start-up innovativa in forma di s.r.l. e delle “deroghe” al diritto societario ordinario (così testualmente definite dalla rubrica dell’art. 26, D.L. n. 179/2012).
Ai sensi dell’art. 26, D.L. n. 179/2012 “l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”. Tale disposizione facendo venire meno il limite della non standardizzabilità delle partecipazioni, configura una delle principali esen- zioni dal diritto comune consentendo all’autonomia statutaria di dare vita a “categorie di quote” e determinarne il contenuto. Una volta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, la società a responsabilità limitata è infatti immune sia dal “divieto” di scomporre il rapporto in quote unitarie sia dal “divieto” di categorizzarle. Va altresì menzionato il comma 5 dello stesso art. 26 D.L. n. 179/2012 che autorizza, in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c., l’offerta al pubblico di quote di imprese start-up innovative s.r.l., “anche attraverso i portali per la raccolta di capitali” di cui all’art. 30 del D.L. n. 179/2012 “nei limiti previsti dalle leggi speciali”. Tale previsione fa venir meno una connotazione tipica della s.r.l. che tradizionalmente la distingue dal modello della società azionaria espressa proprio dall’art. 2468 c.c. il cui comma 1 sancisce che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Con l’obiettivo di rafforzare l’impresa start-up e facilitare il reperimento di risorse finanziarie imputabili a capitale di rischio, il D.L. n. 179/2012 consente che le quote di start-up innovative in forma di s.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico degli investitori e introduce nel D.Lgs. n. 58/1998 l’art. 50-quinquies relativo alla gestione di portali per la raccolta di capitali (“equity-based crowdfunding”). Così facendo, sia l’impresa società per azioni che la società a responsabilità limitata in forma di start-up possono reperire capitale di rischio modulando l’offerta di unità di partecipazione all’iniziativa e diversificando le prerogative attribuite dalle unità stesse (siano esse azioni o categorie standardizzate di quote).
D’altra parte la disciplina derogatoria propria della start-up innovativa s.r.l. trova bilanciamento nel carattere strutturalmente temporaneo e condizionato all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 infatti qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, “prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, … e una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28…”. Possiamo quindi osservare, aderendo all’orientamento condiviso dalla dottrina dominante, come il sistema normativo determini una equivalenza funzionale tra categorie standardizzate di quote ed azioni con conseguente attenuazione della separazione tipologica tra il regime dell’impresa start-up in forma di s.r.l. e quello della società per azioni. Tale contiguità sistematica giustifica l’estensione in via analogica alle quote standardizzate dei limiti di diversificazione previsti per la s.p.a.; pertanto al fine di definire la disciplina applicabile alle quote standardizzate e, in particolare, stabilire la portata dell’autonomia statutaria e i “limiti imposti dalla legge” richiamati dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 occorre fare riferimento alla disciplina della società per azioni e identificare le norme inderogabili, settore per settore.
Ciò considerato, il diritto di recesso del socio a fronte della intrasferibilità della partecipazione non assurge a norma imperativa; più precisamente, lo stesso può essere limitato risultando soccombente nel bilanciamento con l’esigenza di protezione dell’attività sociale, seppur entro un determinato periodo di tempo. Siffatta conclusione si trae chiaramente dalle norme: l’art. 2469 c.c. in tema di s.r.l. individua il limite temporale in due anni; l’art. 2355-bis, comma 1, c.c., per le s.p.a., in cinque.
A sostegno del carattere non inderogabile della disposizione muove il progressivo ampliamento dell’esclusione temporale del diritto di recesso: la ratio “originaria” degli artt. 2469 c.c. per la s.r.l., e 2355-bis, comma 1, c.c. per la s.p.a., ovvero quella di proteggere l’impresa nei primi anni di vita responsabilizzando i soci fondatori, ha visto una sensibile estensione dal momento che il dies a quo viene fatto decorrere dall’acquisto o dalla sottoscrizione della partecipazione. Ben oltre dunque la fase propriamente costitutiva dell’impresa sociale. Escluso il carattere di norma imperativa e ricostruita la derogabilità in una lettura coordinata con le norme della s.p.a., il limite temporale massimo che si trae è quello quinquennale di cui al menzionato art. 2355-bis, comma 1, c.c. D’altra parte per le start-up innovative in forma di s.r.l. l’esigenza normativa di contenere temporalmente l’esclusione del diritto di recesso in caso di intrasferibilità della partecipazione (ovvero nel caso in cui il relativo trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti) deve essere ricostruita alla luce della temporaneità che ne caratterizza e modella la struttura.
Individuato il termine quinquennale quale limite temporale massimo alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a., risulta coerente con il sistema coincidere l’estensione temporale della detta esclusione con la sussistenza dei presupposti di esistenza della start-up innovativa: quattro anni dalla data di costituzione o, prima, in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, D.L. n. 179/2012.