S.t.p. unipersonale

Triveneto · Q.A.5 · 9-2013

Tipi societari - Società tra professionisti

Massima

Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.

Motivazione

Chiarito con l’Orientamento Q.A.2 che le s.t.p. delineate dal Legislatore non costituiscono un genere autonomo con causa propria ma sono delle normali società in tutto disciplinate dalla normativa propria del tipo legale prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla legge n. 183/2011, si è ritenuta perfettamente ammissibile la s.t.p. unipersonale, ovviamente, se consentita dal modello societario prescelto.

È vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove l’esercizio collettivo manchi, è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali”.

Una simile interpretazione restrittiva non potrebbe neanche essere sostenuta sulla base di una presunta contrarietà all’ordinamento di una eventuale limitazione di responsabilità dell’unico socio professionista nei confronti della clientela realizzata attraverso lo schermo societario, considerato che risulterebbe assai difficile sostenere che la limitazione di responsabilità per i professionisti è meritevole di tutela solo se esercitano la loro professione con uno o più soci. In realtà, per tutti i professionisti che svolgono la loro attività all’interno di una s.t.p., che siano da soli o con altri soci, il regime della responsabilità sarà identico.

Norme collegate

Art. 2272Art. 2323Art. 2362Art. 2462Art. L. 2011 n. 183

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