Superamento della proporzione massima consentita tra azioni ordinarie e azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato
Triveneto · H.G.35 · 9-2015
Aumento di capitale - Aumento oneroso
Massima
Qualora il valore delle azioni senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, superi la metà del capitale sociale per il verificarsi di eventi tipici e legali attinenti alla normale dinamica del rapporto sociale (quali un recesso, l’annullamento di azioni del socio moroso, la riduzione del capitale per perdite in presenza di azioni postergate, altro ancora) non ricorre alcun obbligo di porre in essere operazioni che riconducano tale valore al di sotto del limite massimo previsto dall’art. 2351, comma 2, c.c.
In occasione di eventuali successivi aumenti di capitale sarà tuttavia obbligatorio offrire in sottoscrizione solo azioni ordinarie fino a quando non sia stata ristabilita la proporzione minima di legge tra queste e quelle senza voto o con voto limitato o subordinato.
La presenza anche di una sola azione avente diritto di voto esclude il verificarsi dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
Motivazione
L’art. 2351, comma 2, c.c. così dispone: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale».
La norma in questione ripropone, per quanto in esame, la medesima formulazione del codice ante riforma, che stabiliva il limite della metà del capitale sociale quale tetto quantitativo per l’emissione di azioni il cui voto non sia pieno.
Prima della riforma il limite era sostanzialmente riferito alla sola disciplina delle azioni privilegiate, le quali, contro il beneficio attribuito nella postergazione delle perdite, subivano il sacrificio della limitazione del diritto di voto.
Dopo la riforma è venuto meno il principio della compensazione delle limitazioni del diritto di voto a fronte di eventuali vantaggi di natura patrimoniale e pertanto possono essere introdotte figure di azioni partecipative, i cui possessori sono privati in tutto o in parte dei diritti amministrativi, quali il voto, senza che risultino di fatto riconosciuti dei vantaggi di natura patrimoniale.
Rimane tuttavia il divieto di creazione di azioni senza diritto di voto o con voto limitato in misura superiore alla metà del capitale sociale.
La funzione di tale limite appare da assegnarsi alla volontà di vedere assicurato il governo della società, attraverso il voto, a chi detiene una percentuale non esigua del capitale sociale; e pertanto la ratio della norma appare diretta ad evitare che il controllo dell’organizzazione societaria sia detenuto da una minoranza.
La dottrina ha esaminato quali possano essere le conseguenze discendenti da una eventuale delibera di aumento del capitale sociale assunta in violazione del disposto del comma 2 dell’art. 2351 c.c., che pure erroneamente sia stata comunque iscritta al Registro delle Imprese.
È stato chiarito come in tal caso sia necessario ristabilire il rapporto tra il valore delle azioni a voto non pieno e l’ammontare del capitale sociale o attraverso un nuovo aumento di capitale sociale con emissione di azioni a voto pieno in misura tale da rientrare nel rapporto previsto dalla norma, o attraverso la conversione delle azioni che superano il limite in azioni a voto pieno ovvero mediante l’annullamento di azioni a voto non pieno, fino ad un valore concorrente con quello consentito dal comma 2, rispetto al capitale sociale.
Può tuttavia succedere che il venir meno della proporzione voluta dalla norma in esame discenda, non già da una delibera di aumento del capitale sociale assunta in spregio al divieto posto, bensì (e più probabilmente) da una situazione patrimoniale deficitaria che comporti la necessità di adozione di una delibera di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2446 c.c.
L’ipotesi di cui all’orientamento attiene sostanzialmente al caso, tutt’altro che infrequente, in cui una società abbia emesso azioni postergate nelle perdite in relazione alle quali, come contropartita, il diritto di voto sia stato effettivamente escluso o limitato; in tale ipotesi dunque potrebbe accadere che la riduzione del capitale per perdite, incidendo esclusivamente (o principalmente) sulle azioni non postergate, produca un disallineamento delle proporzioni richieste dal secondo comma dell’art. 2351 c.c.
Trattandosi peraltro di riduzione obbligatoria e non volontaria ci si chiede se anche in questo caso occorra allinearsi al precetto normativo richiamato, ovvero se tale regola debba subire una deroga.
Potrebbe cioè porsi il dubbio se in questo caso occorra comunque apportare, nella delibera di riduzione, degli accorgimenti idonei a mantenere, post riduzione, il rispetto delle proporzioni volute dalla legge.
Tale risultato potrebbe essere conseguito con differenti strumenti: uno di questi potrebbe consistere nel rendere non operativa la clausola di postergazione, nel momento in cui in forza della riduzione venga superato il limite indicato nella norma, cosicché la riduzione a fronte delle perdite dovrebbe colpire solamente le azioni non postergate fino a quando il loro numero (o valore complessivo) sia pari a quello di quelle prive del diritto di voto. Per le perdite superiori la riduzione eccedente dovrebbe invece colpire proporzionalmente tutte le azioni. Una seconda soluzione potrebbe consistere nella “conversione” obbligatoria e proporzionale di quel numero di azioni prive del diritto di voto, in azioni ordinarie nella percentuale necessaria per ristabilire il criterio voluto dalla norma.
Nessuna di tali soluzioni sembra tuttavia sostenibile; in questo caso, infatti, l’interesse generico a che il governo della società non spetti ad una minoranza del capitale sociale, deve lasciare il campo all’interesse specifico di chi ha finanziato la società, privandosi in tutto o in parte del diritto di incidere sulle scelte aziendali, ma ottenendo come contropartita quella di essere l’ultimo a vedersi depauperato il proprio investimento in caso di perdite. L’investimento effettuato attraverso l’acquisizione della partecipazione non si sarebbe infatti perfezionato senza la garanzia della postergazione nelle perdite.
E dunque deve salvaguardarsi l’interesse dei detentori di tali azioni, nel caso di riduzione obbligatoria del capitale, anche qualora, per effetto della riduzione, non possa essere mantenuta la proporzione indicata dall’art. 2351 c.c.
Tale principio potrebbe comportare, quale caso limite, che in ipotesi di perdite, si giunga ad annullare tutte le azioni aventi pieno diritto di voto, tranne una. In una simile situazione, potendo l’assemblea continuare ad assumere valide delibere, non si verificherebbe comunque la causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3), c.c., sussisterà tuttavia l’obbligo, in caso di successivo aumento di capitale sociale, di offrire in sottoscrizione esclusivamente azioni senza limitazione di voto fino a quando non sia stato ripristinato il rapporto minimo indicato dalla norma in esame tra queste e quelle con voto escluso o limitato, posto che l’alterazione delle proporzioni di legge non può conseguire ad una scelta discrezionale.
Qualora invece, stante l’entità delle perdite di capitale, venissero meno tutte le azioni con pieno diritto di voto, si verserebbe in un caso di impossibilità di funzionamento dell’assemblea e pertanto ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3), c.c. si verificherebbe una causa di scioglimento della società con conseguente obbligo di liquidazione.
Si ritiene che quanto esposto, ricorrendo la medesima ratio, valga non solo nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite in presenza di azioni postergate, ma anche in tutti quei casi in cui l’alterazione del rapporto tra azioni ordinarie e azioni con limitazione di voto consegua ad eventi fisiologici e tipici non discrezionali, quali l’annullamento delle azioni del socio moroso o di quello recedente rimborsato con capitale sociale.