Termine legale di sottoscrizione degli aumenti di capitale
Triveneto · I.G.1 · 9-2004
Aumento di capitale - Aumento oneroso
Massima
Il termine non inferiore a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto, termine previsto dall’art. 2481 bis, comma 2, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza.
È tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.
Norme collegate
Art. 2481-bis