Termine per l’esercizio dell’opzione sugli aumenti di capitale
Triveneto · H.G.1 · 9-2004
Aumento di capitale - Aumento oneroso
Massima
Il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta per l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale, termine previsto dall’art. 2441, comma 2, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. È tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.
Norme collegate
Art. 2441