Termini per la nomina del collegio sindacale obbligatorio

Triveneto · I.D.5 · 9-2011

Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico

Massima

Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell’esercizio successivo, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6, c.c.).

Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Motivazione

Tra le varie disposizioni introdotte nell’ordinamento con la nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. vi è anche quella, contenuta nel comma 6, volta a risolvere la delicata questione dei termini in cui la società deve dotarsi del collegio sindacale nell’ipotesi in cui ciò diventi obbligatorio successivamente alla sua costituzione.

Nella vecchia formulazione nulla era stabilito al riguardo, generando incertezze sul momento in cui dovesse espletarsi tale obbligo in relazione ai diversi tempi di accertamento dei suoi presupposti.

Se infatti l’aumento di capitale al di sopra del limite fissato per le società azionarie è un evento volontario e ragionevolmente prevedibile (salva la mancata sottoscrizione), inscindibilmente connesso con una deliberazione assembleare che ben può prevedere contemporaneamente l’istituzione del collegio sindacale, altrettanto non accade nell’ipotesi di superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti indicati nel comma 1 dell’art. 2435 bis, c.c.

Con l’ampliamento delle fattispecie di nomina obbligatoria del collegio sindacale alla ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e a quella in cui controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti, l’intera questione si è ulteriormente complicata.

Il legislatore ha dunque ritenuto di disciplinare la materia.

La scelta operata nel comma 6 del riformulato art. 2477 c.c. è stata quella di dettare una regola unitaria per tutte le ipotesi di sopravvenienza dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, siano esse quella prevista dal comma 2, ovvero le restanti previste dal comma 3 del medesimo articolo.

In tutte le fattispecie di nomina obbligatoria del collegio sindacale, tale adempimento deve essere espletato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si verificano i suoi presupposti.

La scelta del legislatore di non prevedere termini diversi per la nomina obbligatoria dei sindaci, in relazione ai tempi e modalità di accertamento delle varie fattispecie che impongono tale nomina, appare condivisibile.

Non sarebbe stato certo coerente, ad esempio, imporre la nomina immediata del collegio sindacale nell’ipotesi in cui sia deliberato un aumento di capitale a 120.000 euro, prevedendo al contempo la nomina differita nella diversa ipotesi, economicamente assai più rilevante, di una società che nel primo esercizio (o in due consecutivi) abbia mantenuto un patrimonio netto superiore ai 4.4000.000 euro ed un fatturato superiore a 8.800.000 euro.

È poi da rilevare che anche l’aumento di capitale ad un limite non inferiore a quello delle società azionarie non è un evento del tutto prevedibile nel suo momento perfezionativo, ossia l’avvenuta integrale sottoscrizione a fronte di una delibera già iscritta nel registro imprese, mentre la decisione di nomina dei sindaci è efficace dalla sua adozione, ancorché non iscritta nel registro imprese.

Sarebbe stato dunque illogico imporre la nomina del collegio sindacale all’assemblea che delibera un aumento di capitale, posto che quest’ultimo, ancorché deliberato, potrebbe non perfezionarsi.

Che la volontà del legislatore sia stata quella di dettare un termine unico per l’espletamento dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, prescindendo dai tempi di accertamento delle sue cause, è anche confermata dalla circostanza che il bilancio non è il documento che consente di accertare tutti i presupposti di nomina obbligatoria dell’organo di controllo.

Le informazioni circa il numero medio dei dipendenti occupati dalla società nell’esercizio o quelle sull’assoggettamento all’obbligo di revisione legale dei conti delle società controllate non sono certo rinvenibili nel bilancio di esercizio.

È dunque evidente che l’approvazione dei documenti contabili è solo l’occasione individuata dal legislatore per imporre l’espletamento della nomina dei sindaci (la decisione dei soci sul bilancio è l’unica che deve avvenire almeno una volta l’anno art. 2478 bis c.c.), non anche quella in cui vengono formalmente accertate le cause che rendono obbligatoria tale nomina.

Prevedere che l’organo di controllo debba essere designato in sede di approvazione del bilancio consente anche di risolvere un’altra delicata questione, non affrontata dalla previgente disciplina, quella relativa all’eventuale obbligo di verifica da parte del collegio sindacale di nuova istituzione del bilancio relativo all’esercizio precedente alla sua entrata in carica.

Con il meccanismo temporale introdotto dal nuovo comma 6 dell’art. 2477 c.c., si chiarisce implicitamente che nessun obbligo di verifica del bilancio relativo all’esercizio precedente alla sua istituzione può essere imposto al collegio sindacale, posto che quest’ultimo può essere legittimamente nominato dopo l’approvazione di detto bilancio.

Norme collegate

Art. 2477

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