Trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica in presenza di contributi pubblici

Triveneto · V.A.1 · 10-2024

Tipi societari - Società sportive dilettantistiche

Massima

È consentita la trasformazione di Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) nella forma di Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.) anche se la associazione abbia ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

La preclusione alla trasformazione prescritta dall’art. 2500‐octies, comma 3, c.c. infatti non opera nel caso di specie. Detta preclusione, nel caso di trasformazione di associazione sportiva, trova la sua ragion d’esser nell’esigenza di evitare che contributi o sovvenzioni pubbliche destinate allo sviluppo ed alla valorizzazione dell’attività sportiva vengano distratti da tale finalità a seguito della trasformazione in un ente con scopi e finalità diversi. Ma tale distrazione va esclusa nel caso di specie, posto che le finalità e lo scopo non mutano con la trasformazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) nella forma di Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.). L’ente modifica la propria struttura organizzativa, ma mantiene immutato il proprio scopo e la propria finalità di diffusione e pratica dell’attività sportiva senza scopo di lucro.

Tutto ciò vale sia nel caso di trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica di una Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta (caso espressamente previsto dall’art. 2500‐octies c.c.) che nel caso di trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica di una Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta alla quale si ritiene comunque applicabile la disciplina dell’art. 2500‐octies c.c. (vedi orientamento K.A.28).

Motivazione

L’art. 2500-octies, comma 3, c.c. stabilisce che “la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità o oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.”

Ci si è chiesti, in relazione a detta disposizione, se è preclusa ad una associazione sportiva che abbia goduto di contribuzioni pubbliche, la possibilità di trasformarsi in società sportiva dilettantistica (si pensi che nella pratica molte associazioni sportive godono o hanno goduto di contributi o aiuti pubblici finalizzati a sostenere l’attività di promozione e di didattica sportiva svolta da questi enti nelle singole comunità), in relazione al principio desumibile dall’art. 2500-octies, terzo comma, c.c.

Già in passato la dottrina che si è occupata della questione si era pronunciata per la irrilevanza di detti contributi ai fini della trasformazione di una associazione sportiva in società sportiva dilettantistica.

Per il Consiglio Nazionale del Notariato (risposta a quesito 60/2006/I “Trasformazione di associazioni sportive in società - Tassinari – Zoppini) innanzitutto la specifica fattispecie della trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica, fermo lo scopo e l’oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione “causalmente omogenea” e non rientra, pertanto, nella fattispecie dell’art. 2500-octies, c.c., non potendosi considerare a quei fini una trasformazione eterogenea. Associazioni e società sportive dilettantistiche condividono, segnatamente, sia le finalità che la struttura non lucrativa. La trasformazione di una associazione sportiva dilettantistica in società di capitali sportiva dilettantistica rimane, pertanto, soggetta alla legislazione speciale in materia. Peraltro, in detto contributo del C.N.N., si sottolinea come debba essere, valutata, in caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica in società sportiva dilettantistica, l’applicabilità, per quanto non disposto nella legislazione speciale, della specifica disciplina di cui all’art. 2500-octies c.c, ed in particolare della preclusione alla trasformazione nel caso in cui l’associazione abbia usufruito di contributi pubblici. A tal riguardo si è affermato essere, comunque, escluso che siano precluse le operazioni di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche posto che la norma dell’art. 2500-octies c.c. è finalizzata alla tutela della pubblica fede alla destinazione dei contributi ai fini cui sono stati destinati, per cui debbono comunque ammettersi le operazioni di trasformazione in tutti quei casi in cui i contributi pubblici di cui abbia goduto l’associazione siano neutrali rispetto alla forma: in questi casi infatti il contributo pubblico è attribuito indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dalla causa ma solo in ragione della specifica attività svolta che si intende in quanto tale incentivare.

In senso analogo si è pure pronunciata la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (studio del 15 gennaio 2017).

Con l’orientamento in commento si è voluto confermare quello che è l’indirizzo prevalente in materia di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche.

Si ritiene, in particolare che la preclusione alla trasformazione data dalla presenza di contributi pubblici e prescritta dall’art. 2500-octies, comma 3, c.c., non operi nel caso di specie e ciò a prescindere dal fatto che si reputi detta trasformazione soggetta in tutto e per tutto alla disciplina in tema di trasformazione eterogenea di cui all’art. 2500-octies, c.c. ovvero si ritenga detta operazione una trasformazione “causalmente omogenea”, soggetta alla legislazione speciale prevista per le trasformazione tra enti sportivi ma da integrare, peraltro, per quanto non espressamente disposto in detta normativa, dall’art. 2500-octies, comma 3, c.c.

La preclusione di cui al comma 3, dell’art. 2500-octies, c.c., nel caso di trasformazione di associazione sportiva dilettantistica, trova la sua ragion d’esser nell’esigenza di evitare che contributi o sovvenzioni pubbliche destinate allo sviluppo ed alla valorizzazione dell’attività sportiva vengano distratti da tale finalità a seguito della trasformazione in un ente con scopo di lucro e quindi con scopi e finalità diversi dall’ente che, originariamente, ha fruito di detti contributi e di dette sovvenzioni.

Ma tale distrazione va esclusa nel caso di specie, posto che le finalità e lo scopo non mutano con la trasformazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) nella forma di società sportiva dilettantistica (S.S.D.). L’ente modifica la propria struttura organizzativa ma mantiene immutato il proprio scopo e la propria finalità di diffusione e pratica dell’attività sportiva senza scopo di lucro.

Tutto quanto sopra riportato vale sia nel caso di trasformazione in società sportiva dilettantistica (S.S.D.) di una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) riconosciuta (caso espressamente previsto dall’art. 2500-octies c.c.) che nel caso di trasformazione in società sportiva dilettantistica (S.S.D.) di una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) non riconosciuta alla quale si ritiene comunque applicabile la disciplina dell’art. 2500-octies c.c. (vedi orientamento K.A.28).

Norme collegate

Art. 2500-octies

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