Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in associazioni
Triveneto · K.A.27 · 9-2008
Trasformazione - Trasformazione eterogenea
Massima
L’art. 2500 septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta.
Si deve tuttavia ritenere legittima – ai sensi dell’art. 1322 c.c. – ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali.
È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta.
[Il principio espresso dalla massima ha trovato conferma nell’art. 42-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 2017 n. 117; n.d.r.]