Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale
Triveneto · K.A.2 · 9-2004
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale reale e volontaria
Massima
Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.