Trasformazione eterogenea anticipata
Triveneto · K.A.41 · 9-2016
Trasformazione - Trasformazione eterogenea
Massima
Il comma 2 dell’art. 2500-novies c.c. prevede che nel caso di opposizione dei creditori ad una trasformazione eterogenea trovino applicazione le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2445 c.c.
Identica disposizione è contenuta nel comma 2 dell’art. 2503 c.c., in materia di opposizione dei creditori ad una fusione.
In entrambi i casi, dunque, l’opposizione non impedisce che l’operazione abbia luogo ove la società abbia prestato idonea garanzia (art. 2445, ultimo comma, c.c.).
A quanto sopra consegue che deve ritenersi legittimo procedere all’iscrizione con efficacia immediata di una trasformazione eterogenea, senza rispettare i termini per l’opposizione, qualora la società abbia volontariamente prestato l’idonea garanzia che consente l’iscrizione immediata di una fusione ex art. 2503, comma 1, c.c.: deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso (ovvero fideiussione bancaria - vedi orientamenti L.C.1 e L.C.2).
Motivazione
Anche in tema di trasformazione eterogenea il codice civile prevede una specifica disciplina a tutela dei creditori che possano subire un nocumento alle proprie aspettative a seguito dell’operazione di trasformazione.
E pertanto è previsto che l’efficacia della trasformazione sia differita di sessanta giorni rispetto all’ultimo degli adempimenti pubblicitari indicati dall’art. 2500 c.c. in quanto, in tale intervallo di tempo, i creditori stessi possono fare opposizione all’operazione.
L’articolo 2500-nonies c.c. autorizza tuttavia di anticipare gli effetti rispetto al detto termine di sessanta giorni nel caso in cui i creditori esprimano il proprio consenso, ovvero nel caso in cui siano stati pagati i creditori che tale consenso non abbiano manifestato.
La norma inoltre, nel comma secondo, richiama anche espressamente le disposizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. che, in tema di riduzione volontaria del capitale sociale, ammette una anticipata eseguibilità della delibera, allorquando lo consenta il tribunale ove ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori, ovvero nel caso in cui la società abbia prestato idonea garanzia.
Va anche ricordato come in tema di fusioni (e scissioni) la nuova formulazione dell’art. 2503 c.c. ha chiarito che il deposito presso una banca della somma necessaria al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso all’operazione, autorizza l’esecuzione anticipata della fusione (o della scissione) rispetto al termine dei sessanta giorni previsto dalla norma medesima.
Sulla base di una interpretazione sistematica delle richiamate regole si può affermare sussistere un principio generale di tutela specifica dei creditori, applicabile in tutti i casi in cui, per effetto di operazioni straordinarie, possa arrecarsi un pregiudizio alle aspirazioni di soddisfazione delle loro rispettive posizioni. Tale tutela è assicurata con il riconoscimento della facoltà di opposizione alle operazioni deliberate, da esercitarsi entro una finestra temporale specificamente individuata dal legislatore.
Tale riserva temporale, che da un lato attribuisce la facoltà di opposizione ai creditori e dall’altro impedisce l’immediata esecuzione delle delibere adottate, trova tuttavia un temperamento ogni volta in cui risulti l’espresso consenso del ceto creditorio, oppure appaia comunque assicurata la soddisfazione dei creditori attraverso una garanzia idonea a preservare le loro aspirazioni.
E pertanto appare ben possibile sostenere che anche nelle operazioni di trasformazione eterogenea possano trovare applicazione le medesime regole che in tema di fusione, consentono una esecuzione anticipata rispetto al termine normalmente previsto.
In applicazione di detto principio anche nei casi di trasformazione eterogenea si ritiene quindi consentito che gli effetti dell’operazione possano risultare anticipati, rispetto al termine dei sessanta giorni previsti nell’art. 2500 nonies c.c., qualora la società provveda a depositare presso una banca le somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso, ovvero proceda a predisporre idonea fideiussione bancaria.
In ordine alle caratteristiche e modalità con cui il deposito delle somme debba avvenire ed alle caratteristiche dell’eventuale fideiussione bancaria si rinvia espressamente alla motivazione dell’orientamento L.C.2.