Trasformazione eterogenea atipica di associazioni tra professionisti in s.t.p.
Triveneto · K.A.39 · 9-2014
Tipi societari - Società tra professionisti
Massima
Ammessa la trasformazione eterogenea atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A.28), si deve ritenere legittima – quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. – la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti.
La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali - v. orientamento Q.A.17).
Motivazione
Si è già chiarito con l’orientamento K.A.28 che le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 1322 c.c. per la positiva valutazione già effettuata dall’ordinamento con l’art. 2500 octies c.c. sulla trasformabilità di enti privi di personalità giuridica ovvero non soggetti a forme pubblicitarie.
Di fronte al quesito se le ipotesi individuate dal legislatore negli articoli 2500-septies e 2500-octies c.c. siano soggette al principio del numerus clausus, a fronte di un iniziale – e comprensibile – atteggiamento di prudenza, la dottrina si è orientata nel senso di interpretare il sistema delineato dal legislatore come un sistema in linea di principio aperto e quindi ha optato per l’ammissibilità delle trasformazioni “atipiche”, sia in ragione dell’ampiezza stessa della nozione di trasformazione, che ormai travalica i confini dei tipi societari e supera il principio dell’omogeneità causale, sia in ragione del principio di economia dei mezzi giuridici, ipotizzando – salvi ovviamente particolari limiti legali, contrattuali o sistematici – la configurabilità di fattispecie trasformative ulteriori e ritenendo ammissibile, in particolare e per quanto qui interessa, la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali. Il legislatore si sarebbe limitato a disciplinare le fattispecie ritenute più significative lasciando all’interprete il compito di valutare nel caso concreto la legittimità di ulteriori vicende trasformative.
Le s.t.p., la cui disciplina è attualmente contenuta nell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34), non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto (v. orientamento Q.A.2). Il comma 9 dell’art. 10 della menzionata legge n. 183/2011 mantiene in vigore le associazioni professionali e i diversi modelli societari disciplinati dalle leggi precedenti, tra cui in particolare le associazioni costituite ai sensi dell’art. 1 legge n. 1818/1939 tra le persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale e che utilizzano la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario». Ciò esposto, nulla sembrerebbe impedire la trasformazione eterogenea da associazione (riconosciuta o non) in s.t.p. e quindi il passaggio da un modello associativo caratterizzato dallo scopo ideale non economico (e quindi dalla mancanza di scopo di lucro soggettivo) disciplinato dal Libro I del Codice Civile ad uno schema societario, salvo verificare se possa ritenersi configurabile ed esistente un’associazione di cui appunto al I Libro che almeno in nuce possa assumere la veste di s.t.p. e quindi un atto costitutivo che preveda obbligatoriamente, tra l’altro:
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; l’ammissione in qualità di soci di soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (in ogni caso per numero e per partecipazione al capitale sociale tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci) e di soggetti non professionisti ma soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Il campo d’indagine deve allora spostarsi sulla natura giuridica degli studi professionali e delle associazioni tra professionisti (“vecchie” in quanto costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 e “nuove” cioè costituite dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2011) e quindi sulla loro trasformabilità o “conversione” in s.t.p.
Note sono le oscillazioni giurisprudenziali, anche recenti (ma per lo più emesse in costanza del previgente divieto di costituire società tra professionisti), sulla qualificazione dell’associazione tra professionisti, che rimane la forma più utilizzata per l’esercizio in forma congiunta di attività professionali:
talvolta ritenuta costituire semplicemente un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati, una somma di obbligazioni solidali nei confronti dei terzi, una situazione di comproprietà per quanto concerne i beni acquistati, priva quindi di rilevanza esterna; talora considerata associazione non riconosciuta tout court; talaltra definita contratto associativo atipico di carattere misto; talaltra ancora qualificata come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici quantunque privo di personalità giuridica (il che la avvicinerebbe in qualche misura alle associazioni non riconosciute); qualche volta assimilata alla società semplice. A seconda dei profili che si esaminano ed ovviamente a seconda di quello che è lo scopo perseguito dall’associazione professionale si può tracciare una equiparabilità o meno con le associazioni non riconosciute.
L’individuazione della natura giuridica della figura in esame orienta ovviamente la risposta in merito alla sua trasformabilità in s.t.p. senza soluzione di continuità dei numerosi rapporti (rapporti di lavoro con i dipendenti, contratti di locazione e di leasing, contratti di somministrazione, incarichi professionali, ecc.).
Venuto meno il divieto di costituire società tra professionisti ora appare preferibile la tesi secondo cui le associazioni professionali avrebbero la natura di società semplici (si confronti anche art. 5, comma 3, lett. c) T.U.I.R. che espressamente le equipara): lo scopo è pur sempre quello di conseguire un vantaggio economico e l’attività svolta è di certo economica ma non riconducibile a quella commerciale (art. 2249 comma 2 c.c.). Ad ogni buon conto: se ritenute associazioni tout court o comunque contratti associativi atipici, una volta ammessa la trasformazione eterogenea di associazioni non riconosciute in società e quindi riconosciuta lecita sia la trasformazione in società di persone sia in società di capitali (e pure in cooperativa, forma espressamente prevista anche per le s.t.p.) saranno applicabili direttamente le norme dettate dal legislatore per le trasformazioni eterogenee (soggette a tre livelli di disciplina e precisamente:
alle norme generali sulla trasformazione, con la sola eccezione del comma 3 dell’art. 2500 c.c. in tema di efficacia della trasformazione in quanto espressamente derogata dall’art. 2500 novies c.c.; alle norme generali sulla trasformazione eterogenea, tra cui senza dubbio quella in tema di opposizione dei creditori di cui, appunto, all’art. 2500 novies c.c. e pure quelle di cui agli artt. 2500 ter comma 2, 2500 quater comma 1 e 2500 quinquies, norme applicabili per analogia ad ogni ipotesi di trasformazione in società di capitali; alle norme particolari proprie della fattispecie considerata). Se ritenuta preferibile, invece, la tesi secondo cui le associazioni tra professionisti hanno la natura di società semplice, alla trasformazione in s.t.p., per la quale si adotti un modello societario diverso da quello della società semplice, si applicheranno le norme previste per la trasformazione progressiva omogenea (articolo 2500-ter c.c.); qualora, invece, si adottino le regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non si tratterà di trasformazione, bensì di mera modifica dei patti sociali (art. 2252 c.c.), in particolare quelli relativi all’oggetto e alla ragione sociale (v. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore).