Trasformazione regressiva con riduzione reale del capitale
Triveneto · K.A.36 · 9-2013
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale reale e volontaria
Massima
Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, appare consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali.
Motivazione
La trasformazione è una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 2498 c.c., che sancisce il principio di continuità, quale conservazione dei diritti e degli obblighi e prosecuzione in tutti i rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione; detta operazione può essere omogenea o eterogenea.
La trasformazione omogenea è il passaggio dall’uno all’altro tipo nell’ambito delle società lucrative; quella eterogenea è il passaggio da una società lucrativa in un ente causalmente diverso, cioè in una società non lucrativa o in un ente non societario e viceversa.
Questo cambiamento del modello organizzativo dell’impresa, cioè della veste giuridica dell’impresa, può essere progressivo, quando la trasformazione avviene da società di persone in società di capitali ed è disciplinata agli artt. 2500 ter, 2500 quater, 2500 quinquies c.c.; oppure regressivo, quando la trasformazione avviene da società di capitali in società di persone ed è disciplinata all’art. 2500 sexies c.c.
A differenza che nelle operazioni di fusione e di scissione, nella trasformazione manca una disposizione quale l’art. 2503 c.c. che attribuisce il diritto di opposizione ai creditori sociali, pertanto si ritiene che la trasformazione in sé non possa comportare una riduzione reale (riduzione della cifra del capitale sociale nominale accompagnata da una contestuale riduzione del patrimonio della società) del capitale. Conseguentemente si ritiene che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere fissato tra un minimo rappresentato dall’importo più alto tra il vecchio capitale sociale ed il capitale sociale minimo legale, ove previsto; ed un massimo rappresentato dal patrimonio netto della società.
Il capitale sociale può essere fissato in misura superiore al patrimonio netto solo se la differenza è coperta dai soci mediante nuovi conferimenti, o inferiore al vecchio capitale sociale solo se è stata rispettata la disciplina generale sulla riduzione reale del capitale sociale ai sensi rispettivamente degli artt. 2445 e 2484 c.c. [2482, n.d.r.]
Si ritiene invece possibile che, contestualmente alla trasformazione, si proceda anche ad una riduzione reale del capitale sociale.
L’operazione in parola è sicuramente consentita. Un primo argomento deriva dalla ammissibilità della trasformazione di società di capitali con capitale azzerato in società di persone ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.
Inoltre, va rilevato come nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, non vi sono norme quali quelle contenute negli artt. 2446, 2447 c.c. in materia di società per azioni, e negli artt. 2482 bis e ter c.c. in materia di società a responsabilità limitata, a tutela dell’integrità del capitale sociale. Conseguentemente la società può continuare a vivere anche se le perdite hanno raggiunto un importo pari al capitale sociale o addirittura siano di importo superiore. La società di persone non si scioglie, come accade per le società di capitali ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n.4 c.c., per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Se ne deduce che se una società di persone può continuare ad operare anche con perdite di tale ammontare, non si capirebbe per quale motivo essa non possa ritrovarsi in tale situazione anche a seguito di trasformazione. Infine, va ricordato come i soci della società derivante dalla trasformazione assumono la responsabilità illimitata anche per i debiti sorti anteriormente alla trasformazione.
Pur ritenendo quindi lecita l’operazione di riduzione reale del capitale sociale, contestualmente alla trasformazione da società di capitali in società di persone, va rilevato come in tal caso occorra rispettare la disciplina sulla riduzione reale del capitale e cioè la disciplina dell’art. 2306 c.c. nel caso in cui la società trasformata sia una società di persone. Ciò appare necessario in quanto l’operazione può pregiudicare i creditori sociali e quindi deve essere loro riconosciuto il diritto di opposizione.
L’obbligo di rispettare il diritto di opposizione, da riconoscersi ai creditori sociali, discende fra l’altro dalla procedura a cui questi devono ricorrere nel caso in cui debbano rifarsi sul patrimonio della società, nel caso in cui questa si sia trasformata da società di capitali a società di persone. Infatti, come è noto, mentre le società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali verso i creditori soltanto con il loro patrimonio, nelle società di persone, qualora non risulti sufficiente il patrimonio sociale, rispondono personalmente e solidalmente i soci stessi. Tuttavia, la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi creditori è una responsabilità solidale, ma che gode del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2304 c.c.
Conseguentemente il cambiamento della veste organizzativa dell’impresa, da società di capitali a società di persone, comporta bensì un ampliamento della consistenza patrimoniale su cui i creditori sociali posso rifarsi quale diretta e naturale conseguenza dell’assunzione di responsabilità illimitata, ma anche un aggravio nella procedura necessaria da esperire per potersi poi concretamente soddisfare sul patrimonio personale dei soci. Da ciò discende l’impossibilità di una modifica sostanzialmente peggiorativa della consistenza patrimoniale su cui i creditori sociali possono trovare soddisfazione al di fuori delle procedure a loro tutela, predisposte dal legislatore, le quali si sostanziano nel diritto di opposizione a loro riconosciuto.
Ne consegue che nel caso di riduzione reale del capitale sociale contestualmente alla trasformazione, la delibera assembleare sarebbe immediatamente efficace (a decorrere cioè dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese), ma la parte relativa alla riduzione volontaria del capitale sociale sarebbe eseguibile solamente decorsi i termini prescritti dalla legge per l’eventuale opposizione dei creditori relativamente all’operazione di riduzione reale del capitale (cfr. anche Orientamento I.G. 21).
La conseguenza del differimento dell’eseguibilità della riduzione volontaria del capitale sociale attiene alla impossibilità di distribuire ai soci l’importo della riduzione deliberata, prima del decorso del termine di tre mesi dalla data di avvenuta iscrizione al registro imprese della relativa delibera, senza che i creditori sociali abbiano fatto opposizione.