Usufrutto su quota di società di persone – ammissibilità

Campania · 50 · 6-2025

Azioni e quote - Vincoli su azioni e quote

Massima

È ammissibile la costituzione dell’usufrutto su quota di società di persone pur in mancanza di una disciplina dell’usufrutto su partecipazioni di società personali.

Si ritiene, infatti, che, pur non essendo la quota di società di persone un bene individuo, suscettibile di essere oggetto di diritti dominicali, ma una posizione contrattuale, composta di diritti, obblighi, poteri e soggezioni, l’usufrutto in oggetto vada inteso e qualificato come usufrutto sui diritti di credito patrimoniali spettanti al socio, riconducibile alla figura generale di usufrutto su credito di cui all’art. 1000 c.c., escludendo, perciò, che l’usufruttuario possa esercitare altri diritti sociali relativi alla gestione della società.

Motivazione

La disciplina ordinaria del diritto di usufrutto richiede integrazioni per il caso in cui l’oggetto non sia un bene immobile o mobile, materiale ed inconsumabile, ma un bene consumabile, una universitas o un bene di secondo grado (cioè che rappresenta altre posizioni giuridiche soggettive su beni diversi) ovvero addirittura un diritto personale. In questi casi, infatti, la divisione del fascio dei poteri o facoltà dominicali tra usufruttuario e nudo proprietario sulla base degli artt.978 e ss risulta insufficiente a dirimere i conflitti tra i titolari dei diritti ed a dare certezza ai rapporti dei terzi.

In relazione alle società azionarie, l’incorporazione dei diritti sociali in una res materiale (titolo di credito), derivante dalla divisione astratto matematica del capitale in frazioni di egual valore, ai fini di una facile circolazione, non lascia dubbi sulla qualifica di bene mobile materiale del titolo di credito causale in oggetto.

La funzione del diritto dominicale sul titolo, essendo un bene di secondo grado, è, però principalmente connessa ad applicare i principi di legittimazione (secondo la legge di circolazione dei titoli nominativi), autonomia e letteralità (seppur incompleta perché integrata dalle norme statutarie), propria dei titoli di credito. La divisione dei diritti sociali derivanti dalla nuda proprietà ed usufrutto sul titolo è disciplinata dall’art. 2352 c.c.

Disciplina sostanzialmente analoga il legislatore detta all’art. 2471 bis c.c. per l’usufrutto su quote di società a responsabilità, corroborando la qualificazione prevalente, in dottrina e giurisprudenza, delle quote come beni mobili registrati immateriali.

Manca del tutto una disciplina dell’usufrutto di quote in società di persone, stimolando l’interprete a chiedersi della sua ammissibilità, dell’inquadramento e della disciplina dei diritti sociali ove fosse costituito.

La mancanza di disciplina ha portato qualche interprete a concludere per l’inammissibilità dell’usufrutto in questo caso, in omaggio alla natura personale dei legami tra i soci in società di persone, che mal si coniugherebbero con una partizione tra usufruttuario e nudo proprietario dei diritti sociali (F. Ferrara in Scritti Giuridici, II, pg 230).

L’assenza di una espressa disciplina non è, però, sufficiente a fondare l’inammissibilità della costituzione di usufrutto su quota di società di persone.

Occorre individuare la natura della quota per stabilire se si tratta di bene suscettibile di essere oggetto di usufrutto alla luce della normativa generale di tale diritto e quindi individuarne la disciplina.

L’inquadramento nella teoria dei beni della quota di società di persone è abbastanza condiviso in dottrina e giurisprudenza: la natura personale del legame contrattuale delle parti e la necessità del consenso di tutti i soci per la cessione della partecipazione, ai sensi dell’art.2252 c.c. lasciano propendere l’interprete per la qualificazione della quota come posizione contrattuale. Si applica, infatti, alla cessione la disciplina della cessione del contratto (artt.1406 e ss c.c.), che richiede il consenso del contraente ceduto; anche la pattuizione statutaria di liberà trasferibilità delle quote viene ricondotta al consenso preventivo alla cessione della posizione contrattuale, di cui all’art.1407 c.c..

In giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 novembre 2022 n.15605) si è coniata l’espressione di posizione contrattuale obiettivata, per indicare la strumentalità alla circolazione della quota. Indipendentemente dalla tesi sulla natura oggettivata (costruzione unitaria) o atomistica (ZerlegungsKonstruktion) della posizione contrattuale, è certo che manchi una disciplina dell’usufrutto su posizione contrattuale considerata nel suo insieme ma non v’è dubbio che i diritti di credito derivanti da contratto sono disponibili dal titolare ed è espressamente disciplinato l’usufrutto su credito pecuniario. Non sembra, perciò ammissibile, qualificare l’usufrutto in oggetto in termini di diritto su bene come nelle società di capitali e ciò rende inapplicabile analogicamente la relativa disciplina (contraria di principio Daniela Boggiali, Partecipazioni in società di persone: usufrutto, pegno, sequestro e pignoramento, in Biblioteca della Fondazione Nazionale del Notariato, che riconduce la quota a bene immateriale ex art. 812 c.c., salvo poi ritenere che l’analogia vada temperata con i principi in tema di società di persone ed escludere i diritti relativi alla gestione, quindi pervenendo di fatto ad un’estensione dell’usufrutto ai soli diritti patrimoniali). Si deve, invece, ritenere che la costituzione di usufrutto su quota vada intesa e sia qualificabile in termini di usufrutto sulle posizioni di credito pecuniario (utili e quota di liquidazione), facenti parte della quota intesa come posizione contrattuale. In particolare, non si ritiene ammissibile l’esercizio del potere di gestione dell’usufruttuario ed in genere l’esercizio dei poteri amministrativi per la rigida corrispondenza, nelle società personali, della qualifica di socio con la gestione e la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Anche altri casi di vincoli su quota confermano questa tesi della necessità di scindere diritti patrimoniali e gestori, in ragione della natura intuitu personae del contratto di società personale. È, infatti noto che la quota non può esser oggetto di esecuzione forzata ma il creditore particolare può soddisfarsi solo sui diritti patrimoniali del socio (utili, chiedere la liquidazione della quota in società semplice, irregolare o prorogata a tempo indeterminato, o sequestro in attesa della liquidazione della società negli altri casi).

Dalla natura giuridica dell’usufrutto su quota di società di persone come innanzi delineata, discendono le seguenti conseguenze: 1) l’usufruttuario non è socio della società 2) sicché non risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali e 3) non esercita i diritti amministrativi, che nelle società personali sono connessi alla qualità di socio: quindi, in particolare, non può essere amministratore, non prende le decisioni sociali di cui agli artt. 2252 c.c., 2257, 2258, 2275 e 2287 c.c.; 4) per la costituzione dell’usufrutto la spaltung (divisione dei diritti patrimoniali dagli amministrativi) è opponibile alla società solo se avvenga con il consenso degli altri soci e così integra modificazione iscrivibile nel registro imprese. È, però, ammissibile costituzione senza consenso con effetto nei soli rapporti interni, cui si applica l’art. 1000 c.c.

Norme collegate

Art. 978Art. 2352Art. 2471