Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve
Triveneto · H.I.27 · 9-2017
Azioni e quote - Vincoli su azioni e quote
Massima
L’art. 2352 c.c. disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni disinteressandosi di quelli economici.
Stante tale carenza si deve ritenere che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili di cui all’art. 984 c.c.
Nel caso delle azioni societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.
Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate.
L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto.
Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura.
Motivazione
In assenza di una specifica disciplina sul punto, deve ritenersi che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici contemplati dalle disposizioni generali sull’usufrutto contenute negli artt. 978 e ss. c.c., in particolare nell’art. 984 c.c. il quale prevede che “I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata dell’usufrutto”.
L’art. 820, comma 3 c.c. a sua volta precisa che “Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.
Applicando le suddette disposizioni all’usufrutto su azioni si può affermare che i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di “remunerazione” del capitale investito.
Nelle società azionarie tale natura compete esclusivamente agli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione che, conseguentemente, spettano all’usufruttuario.
È peraltro da rilevare che nelle società azionarie il diritto alla distribuzione degli utili non sorge per il solo fatto che siano stati conseguiti ma occorre anche una decisione dei soci che stabilisca se reinvestirli nell’impresa o prelevarli (art. 2433 c.c.).
In sostanza il risultato economico di esercizio (se positivo) costituisce remunerazione del capitale investito solo se i soci non decidono di destinarlo ad autofinanziamento, cioè a rafforzare il capitale in senso economico della società.
Tale circostanza è particolarmente rilevante per l’usufruttuario, in quanto il suo diritto è subordinato ad una decisione di regola adottata dalla maggioranza dei soci, ad un evento, cioè, del quale potrebbe non avere il controllo.
È tuttavia bene precisare che, per quanto possa apparire astrattamente ingiusto che la maggioranza dei soci disponga del diritto alla distribuzione degli utili, tale regola è in realtà la naturale conseguenza dell’obbligazione contrattuale che lega tutti i soci e che costituisce la causa stessa del contratto di società: l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividere gli utili (art. 2247 c.c.).
Se, infatti, tutti i soci si sono obbligati all’esercizio in comune di un’attività economica, non appare certo iniquo che una loro maggioranza decida di destinare gli utili ad “autofinanziamento”, cioè al potenziamento dell’attività intrapresa in comune, piuttosto che alla remunerazione immediata del capitale.
In ultima analisi, un obbligo di distribuzione integrale degli utili di esercizio si risolverebbe in un “divieto” di sviluppo dell’impresa.
È anche bene precisare che la scelta di destinare gli utili a patrimonio non “impoverisce” i soci dissenzienti o gli usufruttuari espropriandoli di una qualche ricchezza, in quanto gli utili destinati a riserva non possono che incrementare il valore delle partecipazioni e la loro potenziale capacità di produrre un utile.
È verosimile ritenere che una grande impresa renda più di una piccola.
Qualora, poi, i soci di maggioranza deliberassero di non distribuire gli utili senza che ricorrano esigenze di rafforzamento patrimoniale ma solo per compiere un atto emulativo a svantaggio dei soci di minoranza o degli usufruttuari, tale delibera sarà impugnabile per “eccesso/abuso di potere” e dunque rimuovibile.
In ogni caso non è possibile derogare alla regola legale che attribuisce ai soci il diritto di decidere sulla sorte degli utili introducendo nello statuto un obbligo di loro distribuzione “automatica”.
Oltre agli utili di esercizio, la cui natura di frutti civili è come detto indubbia, al titolare di azioni potrebbero essere distribuite, anche nel corso della vita delle società, cioè al di fuori del procedimento di liquidazione finale, delle somme prelevate dalle riserve di patrimonio.
Per comprendere a chi tra l’usufruttario e il socio spettino tali somme occorre determinare quale sia la loro natura (remunerazione del capitale investito o sua restituzione parziale).
Sotto questo profilo appare senz’altro non soddisfacente la tradizionale distinzione contabile/fiscale tra riserve di “capitale” e riserve di “utili”.
Tale distinzione, infatti, è volta esclusivamente a “targare” la fonte delle riserve al fine di consentire una loro corretta tassazione in caso di distribuzione, ma non soddisfa sotto il profilo civilistico.
Le riserve, infatti, siano esse disponibili o indisponibili, volontarie o statutarie, di capitale o di utili, una volta costituite, a differenza degli utili, concorrono a formare il patrimonio netto della società, dunque, in ultima analisi, il suo “capitale” effettivo in senso economico e giuridico.
Sotto questo profilo la loro provenienza è del tutto irrilevante. Le riserve di patrimonio appartengono alla società e non ai suoi soci.
È per questo che in caso di perdite è corretto ridurre una qualunque riserva, sia essa di capitale o di utili.
Anche la normativa fiscale appare indifferente a tale scelta in caso di perdite: l’art. 47 del T.U.I.R. disciplina espressamente solo la fattispecie della distribuzione delle riserve di utili mai tassati, non anche quella del loro utilizzo a ripianamento perdite.
Peraltro, la normativa fiscale opera esclusivamente una “presunzione” senza pretendere di riqualificare civilisticamente le scelte dei soci.
La presunzione fiscale, inoltre, non opera con riferimento a tutte le riserve di utili, non rientrando nel suo campo di applicazione quelle accantonate in sospensione di imposta, con ciò rendendo evidente che la classificazione “riserve di utili” non è di per sé rappresentativa di una categoria omogenea neanche per il legislatore fiscale.
In realtà la decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio “conferimento” a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale.
La delibera di non distribuzione degli utili comporta la perdita definitiva e irreversibile del diritto alla loro distribuzione.
Gli utili non distribuiti diventano dunque “capitale” dal punto di vista civilistico, determinando per l’usufruttuario esclusivamente l’arricchimento indiretto e potenziale derivante dall’incremento di valore della porzione di patrimonio investita nell’affare rappresentata dalla quota di partecipazione sulla quale grava il suo diritto reale.
Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto ai sensi dell’art. 1000 c.c. e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile.
Che tale ricostruzione sia corretta è dimostrato anche dalla circostanza che le riserve di utili si costituiscono nel tempo sommando accantonamenti deliberati in singoli esercizi, esercizi che potrebbero essere anche diversi da quelli in cui era vigente un eventuale usufrutto sulle azioni.
Attribuire, dunque, a colui che sia usufruttuario all’epoca della distribuzione riserve formate con utili accantonati quando non era vigente il suo diritto reale appare incongruo.
Come altrettanto ingiusto sarebbe, nell’ipotesi inversa, attendere che si estingua l’usufrutto per deliberare la distribuzione ai soci di riserve costituite con utili prodotti quando era vigente tale diritto.
Deve quindi concludersi che il risultato di esercizio positivo del quale non si sia deliberata la distribuzione non costituisce di per sé un frutto civile ai sensi dell’art. 820 c.c. e, dunque, non spetta all’usufruttuari.