Verbalizzazione riunioni enti primo libro
Firenze · 75 · 2020
Enti del terzo settore - Decisioni e deliberazioni
Massima
Essendo funzionali alla tutela di interessi rinvenibili in tutte le formazioni associative organizzate secondo il modello corporativo, di cui è parte l’assemblea dei partecipanti, le norme in materia di verbalizzazione dei fatti avvenuti e delle decisioni assunte nell’adunanza assembleare di cui all’art. 2375 c.c. sono applicabili per analogia alle associazioni riconosciute o non riconosciute, anche se ulteriormente qualificate (ONLUS, APS, ODV, e in futuro ETS).
Pertanto, la redazione del verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere differita, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art. 2375 c.c.
Il verbale dell’assemblea delle associazioni (riconosciute e non riconosciute, comunque ulteriormente qualificate) può essere sottoscritto solo dal Notaio.
In ragione dell’applicabilità di tali regole redazionali, il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico nemmeno qualora si tratti di assemblea di un’associazione qualificata come ODV, o come APS o come ONLUS, in applicazione dei principi espressi nella Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e in consonanza con le conclusioni del Settore Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nella Segnalazione Novità del 4 maggio 2020, a cura di Daniela Boggiali, in CNN Notizie.
Le medesime conclusioni, ed in generale quelle espresse nella Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, possono essere estese alle delibere del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Motivazione
1. La normativa emergenziale del Decreto Cura Italia
Come noto, l’art. 73, quarto comma, D.L. 18/2020 , convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 , la cui vigenza è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 per effetto del D.L.7 ottobre 2020 n. 125, stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza «le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente».
L’art. 106, comma 2, del medesimo D.L., la cui vigenza è stata espressamente prorogata fino al 31 gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, statuisce che «con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio».
Il comma 8-bis del medesimo art. 106 prevede che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Rispetto agli enti del Primo Libro del Codice Civile, le norme richiamate, seppur non collimanti, consentono un primo, facile, ricavo interpretativo:
anche in assenza di previsione statutaria espressa, ai sensi dell’art. 73, sia le assemblee, sia le adunanze degli altri organi collegiali, comunque denominati (dunque organi amministrativi e organi di controllo, ma anche consigli di indirizzo rintracciabili negli statuti delle fondazioni), possono validamente tenersi in video conferenza, a prescindere dalla qualifica dell’ente come ONLUS, APS, o ODV; in virtù del disposto dell’ottavo comma dell’art. 106, certamente gli enti del Primo Libro che non abbiano la qualifica di ONLUS, APS, o ODV (ovvero quelli diversi «dagli enti di cui all’art. 104, comma 1 del codice di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117») possono organizzare le assemblee avvalendosi anche di ulteriori strumenti di telecomunicazione, oppure consentendo l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie; in virtù del disposto dell’ottavo comma dell’art. 106, certamente gli enti del Primo Libro che non abbiano la qualifica di ONLUS, APS, o ODV (ovvero quelli diversi «dagli enti di cui all’art. 104, comma 1 del codice di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117») possono prevedere che il presidente e il segretario o il notaio non si trovino nel medesimo luogo, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Con riferimento all’inciso finale del secondo comma dell’art. 106, che recita «senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, segretario o il notaio», è plausibile sostenere che la locuzione «ove previsti» si riferisca ai mezzi di telecomunicazione, e che pertanto la norma sia volta a consentire la deroga alla diffusa regola statutaria forgiatasi sulla Massima n. 1 del 16 gennaio 2001 del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale la riunione, agli effetti della delimitazione dei luoghi di convocazione dell’assemblea ai sensi di legge o di statuto, deve considerarsi tenuta là dove si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante (nota 1: In tal senso Magliulo, La (non) necessaria compresenza del Presidente e del segretario degli organi societari, in Riv. Not. 2020, 14; Massima di Milano n. 187, in parte argomentativa).
Dunque, ai sensi dell’art. 106, secondo comma (applicabile agli enti del Primo Libro diversi «dagli enti di cui all’art. 104, comma 1 del codice di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117») «in ogni caso» il presidente ed il notaio (o il segretario) non devono (non essendo però vietato, salve restrizioni al movimento imposte dalla legislazione emergenziale) trovarsi nel medesimo luogo fisico e possono essere solo collegati, anche fra loro, tramite lo strumento telematico di cui ci si avvale per tenere l’assemblea, alla stregua di un qualunque partecipante, con i riflessi conseguenti sul piano delle modalità tecniche di verbalizzazione, ormai ampiamente approfonditi in seno al Notariato.
2. Le questioni interpretative
L’ottavo comma dell’art. 106 esclude dal perimetro applicativo delle disposizioni precedenti del medesimo articolo gli enti di cui all’art. 104, comma 1 di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dunque quelli predicati dalla qualifica di ONLUS, di APS e di ODV.
Sembra desumersi che il Presidente ed il notaio debbano trovarsi necessariamente nel medesimo luogo, anche qualora l’assemblea sia organizzata in videoconferenza, come concesso dall’art. 73, che si applica a qualsiasi associazione e fondazione, comunque qualificata, e quindi anche alle ONLUS, alle APS e alle ODV, e a qualsiasi organo collegiale.
Una riflessione più attenta al quadro normativo e sistematico degli enti del Libro Primo conduce ad una diversa conclusione.
Giova rilevare, in primo luogo, che né nel Libro Primo del Codice Civile, né fra le Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, né nella legislazione speciale è rinvenibile una norma che si occupi della figura del segretario dell’assemblea o delle modalità di verbalizzazione, sulla falsariga di quanto previsto negli art. 2371 e 2375 c.c.
Tuttavia, in termini generali è diffusa convinzione che sia legittimo il ricorso all’applicazione analogica delle norme di diritto societario che non risultino funzionalmente condizionate dal perseguimento dello scopo di lucro (nota 2: Si rinvia sul tema a. PONZANELLI, Le “non profit organizations”, Milano, 1985; FUSARO, L’associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche, Padova, 1991; ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995), e, sulla base di tale presupposto, si ritiene pacificamente che lo svolgimento dei lavori assembleari di un’associazione riconosciuta debba constare da verbale, in applicazione analogica di quanto previsto nell’art. 2375 c.c. (nota 3: In tal senso, espressamente, F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna –Roma 2006, 330; M. Tamponi, Persone Giuridiche, artt.11-35, in Il Codice Civile, Commentario, fondato da P.Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2018, 317).
Val la pena ricordare che secondo un risalente arresto giurisprudenziale, la prova della deliberazione dell’assemblea di un’associazione non riconosciuta potrebbe essere fornita anche mediante presunzioni dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza (nota 4: Trib. Pavia, 20 novembre 1990, in Giur Comm. 1992, II, 876, con nota di B. Inzitari); dunque, a maggior ragione, pur in assenza di qualsiasi previsione statutaria (oltre che normativa), i lavori assembleari potrebbero constatare, in funzione probatoria, da un verbale.
3. Le ragioni dell’applicabilità delle norme dell’art. 2375 c.c. anche alla verbalizzazione delle assemblee delle associazioni
Nell’art. 2375 c.c. si trovano le uniche norme che disciplinano il contenuto del verbale; nulla è previsto in proposito nemmeno nella Legge Notarile.
Come noto, la disposizione rappresenta l’approdo di un lungo dibattito, anche nell’ambito della magistratura, circa il contenuto minimo del documento di constatazione dell’adunanza: “verbale analitico – verbale sintetico”, “redazione contestuale – redazione non contestuale del verbale”, “sufficienza – non sufficienza della sottoscrizione del solo notaio” hanno rappresentato per decenni dilemmi irrisolti che in realtà non costituivano altro che espressioni particolari di due questioni fondamentali e di più ampio respiro: quella della funzione del verbale nell’ambito del procedimento volto a produrre una decisione imputabile alla generalità dei partecipanti all’iniziativa collettiva e quella del ruolo del notaio nella verbalizzazione.
Rispetto alle società di capitali, organizzate secondo il modello corporativo e quindi connotate dalla presenza dell’organo assembleare, il legislatore ha deciso di assegnare al verbale il compito di fornire un’informazione completa circa tutti i fatti ed i dati che possono influire sulla valutazione di legittimità del procedimento decisionale e quindi sulla validità della deliberazione assunta, a tutela, in particolare, dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, che sono vincolati da quanto deciso dalla maggioranza, ai sensi del primo comma dell’art. 2377 c.c.
Infatti, l’incompletezza o l’inesattezza del verbale rendono la delibera annullabile allorché impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera (art. 2377, quinto comma, 3), c.c.). Recentemente, la Suprema Corte ha concluso nel senso della necessità che il verbale rechi indicazione dei presenti e dei votanti, anche mediante documento allegato e non semplicemente depositato presso la sede sociale, dal momento che si tratta di dati rilevanti «per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte», poiché «in particolare, l’identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi)» (nota 5: Cass. 12 gennaio 2017, n. 603 in CNN Notizie).
Giova evidenziare che il contenuto del verbale è strumentale alla tutela dei diritti di colui che si trova vincolato ad una decisione assunta senza il suo consenso nell’ambito di una formazione associativa a struttura corporativa, quale è la società, senza che assuma alcuna rilevanza, a tali effetti, la ragione della sua partecipazione, e quindi la finalità lucrativa o meno dell’organizzazione a cui aderisce. Tant’è che, per effetto della disposizione dell’art. 2519 primo comma c.c. le norme dell’art. 2375 c.c. si applicano anche alle società cooperative, così come, in via diretta, alle s.p.a. e alle s.r.l. che abbiano la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017.
Non sembra discutibile che l’interesse ad una rappresentazione completa dei dati e fatti assembleari ricorra, a tutela dei medesimi diritti dei singoli partecipanti, anche qualora l’ente sia un’associazione; infatti, come già ricordato, si ritiene pacificamente che l’art. 2375 c.c. sia applicabile per analogia.
È sufficiente rammentare, in proposito, che ai sensi dell’art. 23 c.c. «le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero». La norma ha un andamento precettivo simile a quello dell’art. 2377, secondo comma, c.c., ed è più severa, solo che si consideri l’ampiezza dei soggetti legittimati ad impugnare. Dunque se il verbale è strumentale ad assicurare anche un controllo sulla regolarità del procedimento, ed a tal fine il legislatore ha optato per la redazione analitica dello stesso, non pare plausibile pervenire ad una diversa conclusione allorchè oggetto di verbalizzazione sono i lavori e le decisioni dell’assemblea di una associazione anziché quelli di una società di capitali, poiché gli interessi tutelati sono i medesimi, comuni a tutte le formazioni associative a struttura corporativa. Il ricavo interpretativo sembra allora il seguente: possono trovare applicazione analogica all’ assemblea delle associazioni (comunque qualificate) tutte le norme in materia di verbalizzazione proprie dell’assemblea delle società di capitale poiché funzionali alla tutela di interessi che si presentano identici in ogni formazione collettiva organizzata secondo il modello corporativo, in ragione della sostanziale equivalenza del procedimento di imputazione alla collettività della decisione assunta da una maggioranza (adunanza e deliberazione assembleare), che vincola anche i partecipanti non consenzienti alla medesima organizzazione (società o associazione che sia).
4. Il verbale non contestuale
Muovendo da tale premessa, si ritiene che sia legittima la redazione non contestuale del verbale di associazione, sia essa riconosciuta o non riconosciuta, comunque ulteriormente qualificata (ONLUS, APS, ODV, ed in futuro ETS).
Convincono nel senso indicato le argomentazioni esposte a favore di tale tecnica di redazione nella Massima VIII del Consiglio Notarile di Milano del 3 luglio 2001, emanata quindi in un periodo anteriore alla riforma del diritto societario del 2003 che ha condotto all’attuale formulazione legittimante dell’art. 2375 c.c.
Si muove dalla constatazione che il verbale assembleare assolve alle plurime funzioni
di prova dei fatti verificatisi in assemblea; di controllo della regolarità del procedimento assembleare, di informazione a soci e a terzi su dati e fatti concernenti la società, anche non strettamente inerenti alla riunione assembleare.
In assenza di norme o principi contrari espressamente o implicitamente regolanti la materia in senso contrario, si concludeva nel senso dell’ammissibilità della redazione non contestuale del verbale assembleare, in quanto strumentale ad «assicurarne la fedeltà, la precisione e la completezza nell’interesse dei soci e dei terzi», specialmente qualora il fatto assembleare si fosse protratto nel tempo e fosse stato caratterizzato da una pluralità di interventi dei partecipanti.
La rilevanza interpretativa, ai nostri fini, delle argomentazioni richiamate risiede in due fattori:
l’orientamento è stato espresso in assenza di qualsiasi norma di diritto positivo in merito, fatto tuttora rilevabile nella disciplina, anche speciale, delle associazioni (compreso il Codice del Terzo Settore); la conclusione positiva è fondata sulla strumentalità della verbalizzazione alla tutela di interessi rinvenibili in tutte le organizzazioni collettive a struttura corporativa, nelle quali le decisioni della maggioranza dei partecipanti, comunque calcolata, vincolano anche quelli fra di loro che non sono consenzienti.
Per tali motivi si ritiene che anche il verbale dell’assemblea di un’associazione (riconosciuta, o non riconosciuta, comunque ulteriormente qualificate) possa essere redatto in maniera non contestuale. A differenza dell’epoca in cui fu emanata la richiamata Massima di Milano, oggi vi è una norma legittimante la redazione differita del verbale contenuta nell’art. 2375 c.c., norma che può dunque ritenersi applicabile in via analogica alle associazioni, avendo superato il vaglio di compatibilità.
5. Possibilità di sottoscrizione del verbale da parte del solo notaio
Ormai da tempo la dottrina (nota 6: In tal senso lo Studio n. 70/2009 I della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, estensore C.A. Busi, approvato il 16 marzo 2011; F. Magliulo, Il presidente e il segretario dell’assemblea – la verbalizzazione, in F. Magliulo – F. Tassinari, Il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale, Milano, 2008, 337 e 355; da ultimo F. Magliulo, La (non) necessaria compresenza del presidente e del segretario degli organi societari, in Riv. Not., 2020, 14; Massima n. 45 del Consiglio Notarile di Milano; anteriormente Massima VIII ante riforma del medesimo Consiglio Notarile), soprattutto di matrice notarile, è pervenuta alla conclusione che il verbale dell’assemblea, se redatto da notaio, possa essere sottoscritto solo da quest’ultimo).
L’argomento fondamentale a sostegno è comunemente rinvenuto nella ratio stessa dell’attribuzione (legale o volontaria) al notaio del compito di procedere alla verbalizzazione, ratio consistente nella volontà di assicurare imparzialità e fedeltà del resoconto qualora debbano essere assunte delibere particolarmente incisive sull’organizzazione collettiva e quindi, in definitiva, sulla partecipazione dei soci. Ne consegue che l’attestazione indipendente resa dal notaio non potrebbe essere condizionata da comportamenti ostruzionistici del presidente dell’assemblea, che potrebbe rifiutarsi di sottoscrivere il verbale qualora non conforme alle sue indicazioni non veritiere o comunque tendenziose.
Se tali sono la ratio dell’intervento notarile ed il corollario che ne discende sul piano formale, non sembra discutibile che le medesime esigenze di tutela degli stessi interessi evidenziati ritornino allorchè l’assemblea rappresenti l’articolazione dell’organizzazione corporativa di un’associazione e non di una società, e l’intervento del notaio sia imposto dalla legge (per l’associazione riconosciuta limitatamente alle delibere modificative dell’atto costitutivo) o richiesto dall’ufficio di presidenza o dall’organo amministrativo (per l’associazione non riconosciuta o per le associazione riconosciute relativamente a delibere diverse da quelle sopra indicate).
In altri termini, l’equivalenza degli interessi ricorrenti in ogni formazione collettiva al servizio dei quali è imposto o richiesto l’intervento del notaio in qualità di verbalizzatore del fatto assembleare consentono di estendere ad ogni verbale assembleare, qualunque sia la natura o lo scopo dell’organizzazione, le regole formali che sono considerate strumentali alla tutela dei medesimi interessi.
Se la possibilità di sottoscrizione del verbale da parte del solo notaio è funzionale ad assicurare l’indipendenza e la terzietà della verbalizzazione, non vi è ragione per far spazio ad un diverso regime formale a seconda che l’assemblea sia organo di una associazione o di una società, alla luce, in primo luogo, della caratterizzazione funzionale del notaio dell’ordinamento, che è unica e univoca, sempre al servizio della certezza imparziale.
Dunque, anche il verbale dell’assemblea, ordinaria (nota 7: Sul fatto che anche il verbale di assemblea ordinaria sia atto pubblico, fra gli altri, G. Casu – G. Sicchero, La legge notarile commentata, Torino, 2010, 30) o straordinaria, di un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, comunque ulteriormente qualificata (ONLUS, APS, ODV, e in futuro ETS), può essere sottoscritto dal solo notaio chiamato a verbalizzare quale pubblico ufficiale.
6. Conclusioni in merito alla possibilità di tenere assemblee solo mediante mezzi telematici e senza la compresenza nel medesimo luogo di presidente (o segretario) e notaio per tutte le associazioni e fondazioni, anche se qualificate come ONLUS, APS, e ODV.
Le argomentazioni esposto in merito alla legittima possibilità sia di redigere il verbale di assemblea in maniera differita rispetto all’evento sia di procedere alla sottoscrizione del medesimo da parte del solo notaio consentono di ritenere applicabile alle associazioni qualificate come ODV, APS o ONLUS, quanto previsto nel secondo periodo della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, a prescindere dalla lettera dell’art. 106, ottavo comma, D.L. 18/2020, che legittima indiscutibilmente la medesima conclusione rispetto alle associazioni non così qualificate.
Dunque il notaio e il presidente dell’assemblea non dovranno trovarsi nel medesimo luogo fisico nemmeno qualora si tratti di assemblea di un’associazione qualificata come ODV, o come APS o come ONLUS (nota 8: Giova tenere presente, in tal senso che se la ratio dell’art. 106 comma 2 è quella di concedere la facoltà di derogare non tanto, in via eccezionale e temporanea, ad un insussistente principio legale di necessaria compresenza di presidente e segretario, quanto piuttosto a regole statutarie che impongano siffatta limitazione, che sono ampiamente diffuse nella prassi (in tal senso: MAGLIULO, La (non) necessaria compresenza del Presidente e del segretario degli organi societari, in Riv. Not., 2020, 14), l’esclusione, dall’ambito di applicazione dell’art. 106, di Onlus, Odv e Aps, decisamente poco coerente con la generale ratio ispiratrice di tutta la normativa dettata durante il periodo di emergenza da COVID-19, potrebbe al più interpretarsi nel senso di impedire a tali enti di avvalersi delle specifiche facoltà concesse dalla predetta norma (l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e, in caso di riunione mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi) qualora lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente vietino tali possibilità).
In tal senso questa Commissione ritiene di aderire a, e confortare, per quanto necessario, le conclusioni del Settore Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nella Segnalazione Novità del 4 maggio 2020, a cura di Daniela Boggiali, in CNN Notizie.
Invero, in ragione delle argomentazioni esposte, e quindi per la loro funzionalità alla tutela di interessi ricorrenti anche nelle associazioni, quelle regole redazionali sono applicabili a tutte le associazioni, comprese quelle che saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche successivamente alla cessazione del periodo emergenziale. Quelle regole consentono allora di non postulare la necessaria compresenza fisica del notaio e del presidente dell’assemblea, come già previsto nella richiamata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.
In tal senso sembra opportuno, per prevenire qualsiasi querelle interpretativa, introdurre negli statuti delle associazioni una clausola che riproduca l’art. 2375 c.c. e che chiarisca i requisiti formali del verbale notarile, sopra delineati (oltre ad introdurre il regime della riunione telematica).
Si ritiene che lo stesso regime sia applicabile agli organi assembleari o di indirizzo delle fondazioni, comunque denominati, in quanto funzionalmente compatibile.
7. Il Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni
E certo che nelle fondazioni, così come nelle società di capitali, gli amministratori sono preposti ad un ufficio, il che determina in capo a loro doveri e poteri, del cui esercizio rispondono, oggi all’autorità preposta al controllo ai sensi dell’art. 25 c.c., un domani, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche verso il fondatore, i creditori, e i terzi a norma dell’art. 28 del D.lgs. 117/2017.
Come per le società di capitali, dunque, le regole sulla formazione delle decisioni sono funzionali in primo luogo all’efficiente svolgimento della funzione, all’esercizio del munus.
Si ritiene che possano essere allora estese le conclusioni cui è pervenuta la richiamata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano in merito agli organi diversi dall’assemblea.
Qualora la riunione sia convocata, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 solo in video conferenza, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in un determinato luogo, e quindi nemmeno del Presidente e del segretario o notaio nel medesimo luogo, a prescindere dalla ricorrenza nello statuto di clausole limitative in tal senso.
Come pertanto conclude la Massima citata, anche rispetto alle fondazioni in tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione, e segnatamente in video conferenza (ex art. 73 citato), «e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi delle legge notarile».