Articolo 3 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità in materia di lavoro

Dispositivo

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]