Articolo 4 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Commorienza

Dispositivo

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (1).

Note

(1) Cfr. L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte); art. 21, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che conferma come la sopravvivenza debba essere valutata in base alla legge del rapporto implicato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 963/1986

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturenti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 963 del 18 febbraio 1986)